Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
la legge 6 ottobre 2017, n. 158, reca «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto individua «i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni»;
il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ripartisce le risorse del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158;
con il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'Istat, sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 158 del 2017;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, sono stati individuati i «piccoli comuni» che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il predetto decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della precitata legge 6 ottobre 2017, n. 158, è stato predisposto il «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», adottato all'esito dell'intesa in sede Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024 – Piano nazionale per riqualificazione dei piccoli comuni – è stata approvata la graduatoria degli enti ammessi al finanziamento e l'elenco degli enti esclusi;
la graduatoria di cui sopra ricomprende: a) nr. 1.179 progetti ritenuti ammissibili e finanziabili, ordinati secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 4 e 5, del bando e individuati in base al nome dell'ente proponente e al Cup, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, fermi restando i limiti di capienza e il più efficiente impiego delle risorse disponibili; b) nr. 1.459 progetti non ammessi alla procedura ed elencati in ordine alfabetico in base al nome dell'ente proponente;
pubblicata la graduatoria risulta all'interrogante che alcuni comuni, i cui progetti sono risultati ammissibili e finanziabili, non hanno ricevuto dal Ministero alcuna comunicazione ufficiale in ordine all'assegnazione dei contributi e tantomeno alle procedure e alla tempistica di erogazione;
i piccoli comuni hanno la necessità di avere certezze sulle loro disponibilità economiche anche al fine di programmare le loro attività a chiusura dell'anno solare e alla vigilia di una nuova annualità amministrativa –:
se il Ministro interrogato abbia consapevolezza del ritardo accumulato vista la firma del decreto in data 2 agosto 2024, e se intenda adottare iniziative volte ad accelerare le procedure per arrivare rapidamente alla erogazione del contributo, anche al fine di dare piena operatività ai progetti ritenuti ammissibili e finanziabili.