02/10/2024
Andrea De Maria
Forattini
3-01467

Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022, ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945;

   attraverso tale disposizione lo Stato italiano, ponendo fine a una annosa controversia con la Repubblica federale tedesca, ha deciso di assumersi l'onere economico dei ristori residui conseguenti ai crimini di guerra commessi dalle forze del Terzo Reich, mettendoli a carico del Fondo;

   la condizione per l'accesso al Fondo, le cui modalità sono state disciplinate dal decreto del 28 giugno 2023 del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, è quella di aver ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2022 (e cioè il 30 aprile 2022), oppure, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal comma 6 dello stesso articolo 43;

   al titolo giudiziale è equiparata, dall'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 43, l'intervenuta transazione, sentita l'Avvocatura dello Stato; una volta ottenuto uno dei titoli che legittimano l'accesso al Fondo, come dettagliati dall'articolo 43, e presentata la domanda secondo quanto precisato dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, al Ministero dell'economia e delle finanze residua un minimo onere istruttorio, concernente l'effettivo possesso del titolo, la regolarità formale della domanda e l'assenza di cause ostative, estintive o di improcedibilità;

   risulta che, nonostante l'ottenimento del titolo e la presentazione di regolari domande di accesso al Fondo, il Ministero non stia procedendo in modo tempestivo all'erogazione dei ristori dovuti ai sensi del richiamato articolo 43;

   ciò comporta un grave pregiudizio per coloro che – spesso dopo molti anni e, in numerosi casi, in un'età ormai molto avanzata – sono riusciti a ottenere un valido titolo per l'accesso al Fondo;

   tale pregiudizio, e le correlate difficoltà, si sommano a quelle – già più volte denunciate sia dalla stampa che in sede parlamentare – dovute all'atteggiamento tenuto, nel corso dei giudizi funzionali all'ottenimento del titolo, dall'Avvocatura dello Stato che, molto spesso, interviene per contestare – con eccezioni anche del tutto pretestuose – la fondatezza della pretesa risarcitoria nei confronti della Repubblica federale tedesca;

   ne risulta una vera e propria situazione di stallo, che impedisce all'articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022, di produrre i propri effetti e, in particolare, di dare ristoro alle vittime dei crimini di guerra nazifascisti così pregiudicando la realizzazione di un obiettivo direttamente derivante dalla vocazione antifascista della Costituzione –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per garantire l'erogazione tempestiva dei ristori a valere sul fondo in favore di coloro che abbiano titolo a ottenerli e abbiano presentato regolare domanda a tal fine.