10/06/2020
Romina Mura
3-01598

Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

  l'Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna dispone di 94 milioni di euro per infrastrutture del porto industriale di Cagliari;

   le risorse non possono però essere spese a causa di un provvedimento di diniego della Soprintendenza all'abolizione di vincoli paesaggistici sulla spiaggia «La Plaja» che in realtà, già dagli anni '80, non esiste più;

   la Soprintendenza B.A.A.A., in data 16 febbraio 1991, ha rilasciato autorizzazione alla realizzazione del progetto del Porto Canale di Cagliari con apposizione di vincolo, ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1967, per la presenza della spiaggia di La Plaja;

   il Tar Sardegna con sentenza 1093/1992 ha annullato il provvedimento perché la Soprintendenza avrebbe dovuto provvedere alla riduzione del vincolo, ai sensi dell'articolo n. 14 del regolamento di attuazione alla legge n. 1497 del 1939 invitando la stessa a motivare adeguatamente sulla compatibilità dell'opera con il «tipo» di vincolo imposto proprio in relazione all'entità della trasformazione della zona che con l'intervento si andava a realizzare;

   il Consiglio di Stato, con ordinanza 243 del 25 febbraio 1994, ha sospeso la sentenza del Tar consentendo che i lavori fossero «legittimamente eseguiti in forza di un espresso provvedimento che ha continuato a produrre i suoi effetti». È poi intervenuto con sentenza 22/2000 annullando definitivamente il provvedimento di autorizzazione paesaggistica e confermando le motivazioni di cui alla sentenza del Tar del 1992;

   i lavori sono così stati realizzati e con nota 22 giugno 2017, trasmessa all'Avvocatura distrettuale dello Stato e all'Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna, la direzione marittima ha richiesto alla Soprintendenza che rilasciasse il parere di competenza nei tempi e modi opportuni senza ritardare ulteriormente la realizzazione dei lavori già approvati e finanziati;

   l'Avvocatura dello Stato con nota 11 luglio 2017 ha valutato la «fattibilità dell'intervento ora per allora stante l'eccezionalità della fattispecie» e si è espressa favorevolmente in merito alla riedizione dell'autorizzazione annullata;

   la direzione generale architettura e belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha condiviso la posizione di cui sopra e ha stabilito che la stessa dovesse essere prodotta dal soggetto titolato e interessato, nel caso specifico e in base alle leggi, l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, che ha provveduto in tal senso;

   nell'agosto 2018 ha trasmesso al servizio tutela del paesaggio della regione autonoma della Sardegna la prevista relazione paesaggistica e poi ha indetto e tenuto in data 27 maggio 2019 una specifica conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990;

   la Soprintendenza ha espresso parere contrario agli interventi, nonostante il parere favorevole di tutti gli altri soggetti coinvolti nella conferenza di servizi per la riedizione dell'autorizzazione paesaggistica: capitaneria di porto, demanio, regione, comune e autorità portuale;

   gli interventi di infrastrutturazione realizzabili attraverso le risorse citate e resi impossibili a causa del diniego di cui sopra, consentirebbero al porto industriale di Cagliari di superare le attuali carenze e fragilità e di recuperare in termini di competitività rispetto agli altri porti del Mediterraneo;

   in questa specifica fase potrebbero essere condizione fondamentale per scongiurare la cessazione definitiva delle attuali attività di transhipment e il licenziamento di circa 750 lavoratori, fra diretti e indotto, e consentire in prospettiva l'insediamento di ulteriori attività e nuovi operatori, presso uno spazio portuale potenziato da un punto di vista infrastrutturale e dei servizi e quindi funzionale anche alla lavorazione delle merci, oggi solo movimentate –:

   se sia a conoscenza della situazione;

   quali iniziative intenda promuovere per addivenire al superamento del provvedimento di diniego che impedisce la realizzazione del piano di sviluppo dell'area portuale, senza peraltro produrre gli effetti di tutela, considerata l'insussistenza del valore paesaggistico, la spiaggia, a cui il vincolo si riferisce.