Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
dai principali organi di stampa si apprende la notizia che un bambino di otto anni iscritto all'istituto primario di via Bobbio, quartiere San Giovanni a Roma, guarito dalla leucemia non può tornare sui banchi di scuola, poiché nella sua classe sono presenti ben 5 bambini non vaccinati;
i medici dell'ospedale che hanno in cura il bambino raccomandano che «la collettività frequentata dal paziente abbia effettuato le vaccinazioni previste», perché il bambino, dopo la chemio, «non può essere sottoposto a vaccinazioni» e la malattia l'ha reso immunodepresso così che i compagni di classe non vaccinati mettono a rischio la sua vita;
i dati parziali dell'Asl segnalano che il 30 per cento dei bambini iscritti all'istituto di via Bobbio non è vaccinato e cinque alunni inadempienti sono proprio nella classe in cui dovrebbe rientrare il bambino immunodepresso;
a sua volta la regione Lazio ha chiesto alla Asl Roma 2 di attivarsi presso la dirigenza scolastica dell'istituto di via Bobbio per verificare le condizioni di accesso a scuola in piena sicurezza per il bambino immunodepresso, in quanto non è possibile accettare che il piccolo non possa frequentare regolarmente le lezioni con i suoi amici e con i suoi insegnanti, perché non sussiste una situazione di sicurezza per la sua salute;
il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Decreto vaccini», ha portato il numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza nel nostro Paese da quattro a dieci al fine di contrastare il progressivo calo delle vaccinazioni che ha determinato una copertura vaccinale media nel nostro Paese al di sotto del 95 per cento, la soglia raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità per garantire la cosiddetta «immunità di gregge», per proteggere, cioè, indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non possono essere vaccinati;
il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro;
secondo la normativa attualmente in vigore le date da rispettare sono:
entro il 10 marzo i dirigenti scolastici devono trasmettere alle Asl l'elenco degli iscritti fino a 16 anni per l'anno scolastico successivo; entro il 10 giugno alle scuole arrivano dalle Asl le liste dei ragazzi che non sono in regola con gli obblighi vaccinali, che non sono stati esonerati e che non hanno presentato formale domanda per essere vaccinati. I dirigenti scolastici hanno 10 giorni per chiedere alle famiglie di mettersi in regola, vaccinare i ragazzi o presentare certificato che attesti la prenotazione per effettuare la vaccinazione. Questa documentazione va depositata entro il 10 luglio. Entro il 20 luglio le scuole girano alle Asl competenti la documentazione presentata dalle famiglie e a questo punto chi non è in regola incorre in sanzioni –:
quali iniziative urgenti i Ministri interrogati intendano adottare al fine di far chiarezza sulla notizia in questione e consentire al bambino un suo immediato rientro in classe in piena sicurezza:
se non ritengano doveroso, al fine tutelare la salute pubblica e di rispettare le raccomandazioni poste dall'Organizzazione mondiale della sanità, adottare iniziative per rivedere gli effetti applicativi dello scadenzario della presentazione della documentazione dell'avvenuta vaccinazione per la frequenza scolastica, in particolare il termine del 10 marzo quale data entro cui depositare la documentazione comprovante le vaccinazioni effettuate.