10/07/2019
Enza Bruno Bossio
PEZZOPANE, LIBRANDI, MIGLIORE e FRAGOMELI
3-00868

Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto ministeriale del 10 agosto 2016 sono state disciplinate le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, e sono state approvate le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar);

   in base all'articolo 2, comma 4, del citato decreto ministeriale il Ministro dell'interno procede, in relazione alle esigenze di accoglienza, all'assegnazione delle risorse disponibili del fondo;

   in base all'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale è istituita, con provvedimento del capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, una commissione ai fini della valutazione delle nuove proposte progettuali di accoglienza Sprar presentate dagli enti locali per la concessione del finanziamento, nonché per l'autorizzazione alla prosecuzione dei progetti già in essere;

   in base all'articolo 5, comma 2, dell'allegato del citato decreto il contributo, sulla base dei principi della contabilità generale dello Stato, viene assegnato distintamente per ciascun anno di durata; con decreto ministeriale 20 dicembre 2016 sono state assegnate le risorse agli enti locali che hanno presentato domanda di prosecuzione nell'ambito dei progetti Sprar per il triennio 2017-2019 sulla base delle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1;

   con decreto ministeriale del 29 maggio 2017, sono state assegnate le risorse agli enti locali che hanno presentato, entro il 31 marzo 2017, domanda per avviare un progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito dello Sprar per il triennio 1° luglio 2017 - 30 giugno 2020 sulla base delle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e 3;

   con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, errata corrige del 29 dicembre 2017, sono state assegnate le risorse agli enti locali che hanno presentato, entro il 30 settembre 2017, domanda per avviare un progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito dello Sprar per il triennio 2018-2020 sulla base delle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e p.g.3;

   con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, errata corrige del 29 dicembre 2017, è stata approvata la rideterminazione del contributo per gli enti locali che, in base all'articolo 22, comma 5, del decreto ministeriale 10 agosto 2016, hanno richiesto la variazione della capacità di accoglienza per il triennio 2018-2020, finanziata in base alle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e p.g.3;

   nell'arco delle precedenti annualità, la prima tranche del contributo annuo assegnato è stata erogata agli enti titolari dei progetti, nell'arco del primo semestre;

   alla data odierna e cioè dopo ben 7 mesi non è stata trasferita alcuna risorsa agli enti titolari dei progetti per l'annualità 2019 –:

   quali siano le ragioni del richiamato ritardo nell'erogazione della prima tranche del contributo per l'anno 2019;

   se tale ritardo risponda ad una precisa scelta politica del Governo, scelta che, ad avviso degli interroganti mette in difficoltà l'importante rete di accoglienza e integrazione posta in essere dagli enti locali, e quali saranno i tempi di erogazione definitiva delle risorse per assicurare piena operatività ai progetti.