Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
dagli organi di stampa si è appreso che l'Azienda municipale ambiente S.p.A. – di seguito denominata – Ama, si trova in una difficile situazione finanziaria e gestionale a causa della mancata approvazione del progetto di bilancio di esercizio dell'anno 2017;
il collegio dei sindaci di Ama, composto da Mauro Lonardo, Aldo Atanasio e Eleonora di Giulio, ha presentato al Consiglio di amministrazione osservazioni e rilevi tali da giustificare un parere negativo;
dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'allora amministratore delegato di Ama, Lorenzo Bagnacani, si è appreso che il collegio dei sindaci sarebbe decaduto; e la bocciatura del bilancio sarebbe quindi nulla in quanto espressione di un organo societario privo ai poteri;
ed infatti, l'attuale collegio sindacale di Ama e stato nominato con ordinanza del sindaco di Roma del 1° luglio 2015, e poi confermato nel 2016 e 2017;
ai sensi dell'articolo 2449 codice civile, «i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica»;
in data 27 settembre 2018 si è tenuta la prima assemblea dei soci di Ama per l'approvazione del bilancio di esercizio 2017. Il collegio dei sindaci quindi, da quella data doveva considerarsi dimissionario;
dal combinato disposto delle disposizioni del decreto-legge n. 293 del 1994 convertito poi con legge n. 444 del 1994 e del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica decreto legislativo n. 175 del 2016, si evince che la proroga degli organismi di amministrazione e di controllo delle società in house non rinnovati entro la loro scadenza è di un massimo di 45 giorni periodo in cui possono essere compiuti solo atti ordinari o straordinari ampiamente motivati. Allo scadere dei 45 giorni di proroga ogni atto emanato dal collegio dei sindaci deve essere considerato nullo;
la normativa trova applicazione solo se la nomina dei membri degli organi di amministrazione e di controllo avvenga direttamente dallo Stato o dagli enti pubblici;
in questo senso Ama è una società interamente partecipata da Roma Capitale e lo statuto della Società (articolo 23) attribuisce a Roma Capitale la competenza e il potere di nominare e revocare amministratori e sindaci;
la sindaca di Roma Virginia Raggi non ha, pertanto, provveduto alla nomina dei nuovi membri del collegio sindacale alla data del 27 settembre 2018 o, al più tardi, entro i successivi 45 giorni di proroga, e cioè alla data dell'11 novembre 2018;
il parere (negativo) al progetto di bilancio di esercizio 2017 prova, peraltro, che il collegio dei sindaci, ben oltre i 45 giorni di prorogatio, non si sia limitato agli atti di ordinaria amministrazione, ma continui a svolgere pienamente la propria funzione;
il decreto-legge n. 293 del 1994, convertito con legge n. 444 del 1994, in merito alla mancata nomina degli organismi di amministrazione di controllo nei termini ex lege, prevede la responsabilità per danni subiti dall'ente derivanti da tale inerzia, «fatta salva in ogni caso la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva»;
la situazione sopra evidenziata e, in particolare, i comportamenti attivi e omissivi della sindaca di Roma Virginia Raggi e del collegio sindacale di Ama, attualmente in carica, oltre ad essere rilevanti e di dubbia legittimità stanno costituendo un gravissimo nocumento per la società Ama e per i cittadini di Roma, nonché per l'immagine della Capitale –:
se il Presidente del Consiglio dei Ministri sia a conoscenza dei fatti in premessa;
se e quali iniziative di competenza si intendano intraprendere, anche ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, a fronte di una situazione che evidentemente palesa, a parere dell'interrogante, il mancato rispetto della normativa vigente per più profili sia da parte del comune di Roma che della società AMA dallo stesso totalmente partecipata.