10/07/2019
Giuditta Pini
3-00869

Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il 12 giugno 2019 la nave Sea Watch 3 ha salvato in mare 53 persone scappate dalla Libia. Il 26 giugno dopo 2 settimane di navigazione la nave è entrata nelle acque territoriali italiane;

   il 26 giugno 2019 una delegazione di parlamentari si è recata a Lampedusa per cercare di trovare una soluzione allo stallo e attuare i propri doveri riconducibili alla funzione del sindacato ispettivo;

   durante la notte tra il 28 e il 29 giugno 2019 la capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete, dopo aver più volte chiesto l'ingresso al porto e dichiarato lo stato di necessità, ha deciso di attraccare al porto di Lampedusa;

   durante le manovre di avvicinamento alla banchina, la Sea Watch 3 ha avuto un contatto con una imbarcazione della Guardia di finanza;

   la capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete, in seguito allo sbarco è stata sottoposta ad arresti domiciliari, arresti non convalidati dal Gip di Agrigento, in quanto i fatti commessi dalla capitana non costituirebbero reato;

   il 10 luglio 2019, il giornale online The Vision ha pubblicato una inchiesta dal titolo «dentro il gruppo facebook dove i finanzieri parlano di uccidere carola, i politici Pd e di golpe»;

   nell'articolo vengono mostrati i commenti presenti in un gruppo Facebook che conta oltre 16 mila membri fondato da Alessandro Capace, un sottufficiale della Guardia di finanza, il cui ingresso è consentito solo ad «agenti in servizio, quelli in congedo e i loro diretti familiari»;

   le persone che scrivono nel gruppo, tra cui molti agenti in servizio, usano toni e parole di una gravità inaudita, sia nei confronti della capitana Rackete, che dei parlamentari che si erano recati a Lampedusa;

   tra tutti auguri di morte e auspici di colpi di stato militare;

   il codice deontologico della Guardia di finanza all'articolo 6 recita: «Nella vita privata, l'appartenente alla Guardia di finanza si astiene dal creare condizioni o assumere atteggiamenti che possano recare nocumento o portare discredito all'istituzione. In ogni forma di espressione, il militare della Guardia di finanza si conforma alle norme e disposizioni vigenti in tema di riserbo sulle questioni attinenti al servizio, pubblica manifestazione del pensiero e contegno nella vita privata, astenendosi da condotte che possano condizionare l'esercizio delle proprie funzioni ovvero recare pregiudizio all'immagine e al prestigio del Corpo»;

   lo stesso codice deontologico della Guardia di finanza all'articolo 3 recita: «L'appartenente alla Guardia di finanza: conforma la propria condotta ai princìpi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolge i compiti assegnatigli perseguendo l'interesse pubblico; conforma il proprio contegno in modo tale da meritare la stima e la fiducia dei cittadini; evita, in ogni caso, il coinvolgimento in contesti che possano a qualunque titolo condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque ledere l'immagine della Guardia di finanza»;

   la violazione del codice etico della Guardia di finanza comporta l'applicazione delle procedure sancite dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 –:

   se il Ministro interrogato sia al corrente della grave vicenda;

   quali iniziative intenda attuare, viste le palesi violazioni sia del codice etico sia dell'ordinamento militare;

   vista la gravità della situazione, in quali tempi si intenda agire.