29/03/2021
Stefania Pezzopane
Benamati, Braga, Buratti, Gavino Manca, Morassut, Morgoni, Nardi, Pellicani, Rotta, Soverini, Zardini, De Filippo, Cenni.
1-00442

La Camera,

   premesso che:

    attualmente i rifiuti radioattivi presenti in Italia sono stoccati in una ventina di siti provvisori, che non sono idonei ai fini dello smaltimento definitivo;

    sono diversi i centri che producono e detengono rifiuti radioattivi. Molti di questi, come gli ospedali, ne trattengono la maggior parte fino al loro completo decadimento, per poi smaltirli come rifiuti convenzionali o speciali. La restante parte viene conferita agli operatori del servizio integrato – il sistema di raccolta e gestione dei rifiuti radioattivi sanitari e industriali – che provvedono a gestirli nei propri depositi temporanei in attesa del conferimento al deposito nazionale;

    oltre ai depositi del servizio integrato, sono presenti in Italia altre strutture di stoccaggio (all'interno di installazioni nucleari in smantellamento o di impianti di ricerca nucleare) che detengono rifiuti radioattivi da conferire al deposito nazionale: 4 centrali nucleari in decommissioning (Sogin); 4 impianti del ciclo del combustibile in decommissioning (Enea/Sogin); 1 reattore di ricerca Ccr Ispra-1 (Sogin); 7 centri di ricerca nucleare (CCR Ispra, Enea Casaccia, deposito Avogadro, LivaNova Cesnef (Centro energia e studi nucleari Enrico Fermi, Università di Pavia, Università Palermo); 3 centri del servizio integrato in esercizio (Nucleco, Campoverde, Protex); 1 centro del servizio integrato non più attivo (Camerad);

    i rifiuti radioattivi non possono però essere smaltiti nei depositi già presenti presso gli impianti nucleari italiani in dismissione, poiché i siti che ospitano i depositi temporanei non sono geologicamente adatti alla sistemazione definitiva dei rifiuti. Inoltre, le strutture di deposito presenti nelle installazioni nucleari italiane, attualmente in fase di smantellamento, sono progettate per gestire in sicurezza i rifiuti radioattivi per un periodo che non copre l'intero tempo di decadimento della radioattività in essi contenuta;

    per la sistemazione definitiva è invece necessario un deposito dotato di barriere multiple, in grado di assicurare l'isolamento della radioattività per almeno 300 anni;

    il deposito nazionale è un'infrastruttura ambientale di superficie destinata alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti in Italia, generati dall'esercizio e dallo smantellamento delle centrali e degli impianti nucleari, dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca; sarà costituito dalle strutture per la sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa attività e da quelle per lo stoccaggio di lungo periodo dei rifiuti a media e alta attività, che dovranno essere successivamente trasferiti in un deposito geologico, idoneo alla loro sistemazione definitiva;

    insieme al deposito nazionale sarà realizzato il parco tecnologico: un centro di ricerca aperto a collaborazioni internazionali, dove svolgere attività nel campo energetico, della gestione dei rifiuti e dello sviluppo sostenibile;

    l'infrastruttura, progettata sulla base delle migliori esperienze internazionali e secondo i più recenti standard della Iaea (International Atomic Energy Agency dell'Onu), comprensiva delle strutture per la sistemazione definitiva dei rifiuti a molto bassa e bassa attività, lo stoccaggio dei rifiuti a media e alta attività, le strutture ausiliarie e il parco tecnologico, sarà costruita all'interno di un'area che occuperà complessivamente circa 150 ettari, di cui 40 dedicati al parco tecnologico;

    nel deposito nazionale saranno sistemati definitivamente e in sicurezza circa 95.000 metri cubi di rifiuti radioattivi. Di questi, circa 78.000 metri cubi sono rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa attività, la cui radioattività decade a valori trascurabili nell'arco di 300 anni; di questi rifiuti, circa 50.000 metri cubi derivano dall'esercizio e dallo smantellamento degli impianti nucleari per la produzione di energia elettrica, circa 28.000 metri cubi dagli impianti nucleari di ricerca e dai settori della medicina nucleare e dell'industria. Sul totale di circa 78.000 metri cubi, circa 33.000 metri cubi di rifiuti sono già stati prodotti, mentre i restanti circa 45.000 metri cubi verranno prodotti in futuro. Inoltre, nel deposito nazionale sarà compreso anche il complesso stoccaggio Alta attività (Csa), per lo stoccaggio di lungo periodo di circa 17.000 m3 di rifiuti a media e alta attività;

    l'investimento complessivo di circa 900 milioni di euro per la realizzazione del deposito nazionale e parco tecnologico sarà finanziato dalla componente tariffaria A2RIM della bolletta elettrica. La parte di investimento relativa ai rifiuti medicali, industriali e di ricerca, sarà anticipata e poi restituita all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) attraverso i ricavi generati dall'esercizio del deposito nazionale e del parco tecnologico. Per i rifiuti derivanti dalla produzione di energia elettrica, invece, è previsto che il costo sia direttamente sostenuto dall'utente elettrico, come avviene per lo smantellamento della installazioni nucleari. Anche i costi di esercizio del deposito nazionale, per la quota parte relativa alla sistemazione dei rifiuti derivanti dalle installazioni nucleari, saranno finanziati mediante la componente tariffaria A2RIM della bolletta elettrica, mentre per la gestione degli altri rifiuti il finanziamento avverrà attraverso una tariffa di conferimento, che i produttori privati corrisponderanno all'esercente del deposito per lo smaltimento dei loro rifiuti. Per quanto riguarda il parco tecnologico, a seconda delle attività, si prevedono due diversi modelli di finanziamento: per i progetti di ricerca e sviluppo legati alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi si attingerà direttamente a una minima quota della componente A2RIM della bolletta elettrica, mentre per l'attivazione degli altri progetti si ipotizzano diverse fonti di finanziamento, sia pubbliche sia private;

    il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, norma l'iter di localizzazione, costruzione ed esercizio del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del parco tecnologico che permetteranno di dare sistemazione definitiva ai rifiuti radioattivi italiani;

    la Sogin la Società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, che ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è il soggetto responsabile della localizzazione, realizzazione e dell'esercizio del deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del parco tecnologico, ha pubblicato sul sito internet depositonazionale.it il 5 gennaio 2021, la Carta nazionale aree potenzialmente idonee (Cnapi), l'ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la relativa documentazione, avviando così la fase di consultazione pubblica;

    la proposta di Cnapi, è stata predisposta dalla Sogin a partire dal giugno 2014 e trasmessa all'organismo di vigilanza e controllo il 2 gennaio 2015, sulla base dei criteri definiti dall'Ispra nella guida tecnica n. 29, pubblicata il 4 giugno 2014;

    le aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale sono infatti il risultato di un complesso processo di selezione su scala nazionale svolto in conformità ai criteri di localizzazione stabiliti nella guida tecnica n. 29 e ai requisiti indicati nelle linee-guida della Iaea (International Atomic Energy Agency);

    tali caratteristiche favorevoli si determinano sulla base di: 15 criteri di esclusione (CE), per escludere le aree del territorio nazionale le cui caratteristiche non permettono di garantire piena rispondenza ai requisiti di sicurezza a tutela dell'uomo e dell'ambiente; 13 criteri di approfondimento (CA), per valutare in dettaglio le aree individuate a seguito dell'applicazione dei criteri di esclusione. Questi criteri verranno poi utilizzati anche per la pianificazione delle indagini tecniche di caratterizzazione nelle aree oggetto d'intesa;

    i criteri elaborati rappresentano un insieme di requisiti fondamentali e di elementi di valutazione per arrivare, con un livello di dettaglio progressivo, all'individuazione delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale, che garantiscano l'integrità e la sicurezza nel tempo del deposito nazionale;

    la Cnapi identifica 67 aree potenzialmente idonee dislocate in 7 regioni: 22 nel Lazio, 14 in Basilicata e in Sardegna, 8 in Piemonte, 4 in Sicilia, 3 in Puglia e 2 in Toscana; le aree sono pubblicate secondo un ordine di idoneità determinato sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali emerse nell'applicazione dei diversi criteri;

    la Cnapi è stata sottoposta a classifica di segretezza a livello «riservato» nel dicembre del 2014 sulla base della normativa di riferimento e, in particolare, dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate», abrogato e sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva», finalizzata ad impedire che l'eventuale divulgazione non autorizzata di informazioni potesse causare danno alla sicurezza della Repubblica;

    con la pubblicazione della Cnapi, di cui è stato anche dato contestualmente avviso su cinque quotidiani a diffusione nazionale è stata quindi avviata la procedura di consultazione pubblica, prevista dalla legge;

    si rammenta che la Cnap è una Carta che identifica le aree «potenzialmente» idonee, rimandando ad un iter condiviso e partecipato che porterà a individuare il sito unico a livello nazionale dove realizzare il deposito nazionale e parco tecnologico;

    il decreto legislativo n. 31 del 2010, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge cosiddetto «Milleproroghe» n. 183 del 2020 prevede, allo stato, una fase di consultazione pubblica della durata di 180 giorni, decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) alla localizzazione del parco tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, durante la quale tutti i soggetti portatori di interessi qualificati – partendo dal singolo cittadino fino alle Associazioni organizzate e alle Istituzioni sia nazionali, che regionali e locali – hanno la possibilità di formulare osservazioni e proposte tecniche;

    tutte le attività inerenti alla Consultazione pubblica sono svolte in conformità alle norme del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, nonché della direttiva n. 2 del 2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante le linee guida per la consultazione pubblica in Italia;

    entro 240 giorni dalla medesima pubblicazione, Sogin promuove il seminario nazionale al quale sono invitati a partecipare tutti i portatori di interesse qualificati indicati dal decreto legislativo n. 31 del 2010, per approfondire gli aspetti tecnici relativi al Deposito Nazionale e Parco Tecnologico, alla rispondenza delle aree individuate ai requisiti della Guida Tecnica n. 29 emessa dall'ente di controllo, agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente e i possibili benefici economici e di sviluppo territoriali connessi alla realizzazione dell'opera;

    nei 30 giorni successivi al seminario verranno raccolte le ulteriori osservazioni trasmesse formalmente a Sogin e al Ministero dello sviluppo economico. Nei successivi 60 giorni, Sogin redige la proposta di Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico. Una volta pubblicata la Cnai, le regioni e gli enti locali, nei cui territori ricadono le aree idonee, potranno esprimere manifestazioni di interesse, volontarie e non vincolanti, per proseguire l'iter di localizzazione. La procedura prevista prevede, infatti, passaggi di confronto territoriale, con l'eventuale avvio di trattative bilaterali e garantendo il massimo livello di coinvolgimento istituzionale per giungere a una soluzione condivisa;

    per la prima volta in Italia la localizzazione di una grande opera avviene mediante una procedura di dibattito pubblico che, per legge, è basata su un processo di coinvolgimento dei territori con l'obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa con le comunità locali attraverso un processo incentrato sui principi dell'informazione, della trasparenza e del coinvolgimento;

    diversamente da quanto accade all'estero non esiste ancora in Italia una struttura centralizzata in cui sistemare in modo definitivo i rifiuti radioattivi derivanti dai vari settori di produzione. Il deposito nazionale consentirà quindi all'Italia di allinearsi ai Paesi europei che dispongono di depositi analoghi, o che li stanno costruendo, come richiesto dalla normativa comunitaria. La sua disponibilità permetterà, infatti, di sistemare definitivamente i rifiuti prodotti dalle installazioni nucleari e di chiudere così il ciclo nucleare italiano, con la restituzione dei siti privi di ogni vincolo radiologico alle comunità locali per altri usi;

    l'infrastruttura consentirà, inoltre, la sistemazione in sicurezza di tutti i rifiuti radioattivi prodotti, compresi quelli che quotidianamente si continuano a produrre nei settori dell'industria, della medicina e della ricerca, attualmente stoccati in depositi temporanei distribuiti in decine di siti a livello nazionale;

    il trasferimento dei rifiuti radioattivi in un'unica struttura darà perciò luogo a una loro gestione in sicurezza più razionale, efficiente ed economica e consentirà la conclusione del decommissioning degli impianti nucleari, rilasciando i siti privi da vincoli di natura radiologica;

    la disponibilità del deposito nazionale permetterà, inoltre, in base ai contratti vigenti con gli operatori francese Orano e inglese Nda, il rientro dei residui da riprocessamento del combustibile nucleare esaurito inviato in Francia e Regno Unito. Tali residui saranno conferiti temporaneamente all'area per l'interim storage dei rifiuti a media e alta attività del deposito nazionale, denominata Csa, Complesso stoccaggio alta attività, evitandone i cospicui costi di stoccaggio all'estero;

    il 17 maggio 2018 l'Italia è stata deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la mancata adozione del programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi ed il 30 ottobre 2020 ha ricevuto una lettera di costituzione in mora per non aver adottato un programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi conforme ai requisiti della direttiva per la gestione dei combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

    la pubblicazione della Cnapi, ed il conseguente avvio della consultazione pubblica, è frutto di un lavoro congiunto dei due Ministeri competenti, supportato dagli enti tecnici, che testimonia la forte assunzione di responsabilità da parte del Governo su un tema delicato come quello della gestione dei rifiuti radioattivi, rimandato per troppi anni,

impegna il Governo:

1) a favorire il massimo grado di coinvolgimento delle comunità locali, delle istituzioni, delle associazioni e dei portatori di interesse durante la cadenzata fase delle consultazioni, prevedendo anche la possibilità di una maggiore flessibilità della tempistica che tenga conto della complessità della materia e dell'impatto della pandemia sulla operatività delle strutture amministrative;

2) ad adottare iniziative per far sì che, nella fase della definizione della Carta nazionale delle aree idonee (Cna), i rigorosi requisiti delle linee guida siano integrati da ulteriori criteri selettivi legati ai temi della mobilità e dell'accessibilità infrastrutturale per i materiali inquinanti e delle particolari evidenze paesaggistiche, culturali ed agricole del nostro Paese;

3) a favorire, per quanto di competenza, il coinvolgimento sulla questione dei competenti organi parlamentari, prima e dopo la pubblicazione della Cnai;

4) a promuovere un'adeguata campagna di informazione, anche di ordine tecnico, che consenta di rendere conosciuto il dettaglio delle operazioni fin qui espletate e quelle che seguiranno dalla pubblicazione della Cnai alla progettazione e alla realizzazione del deposito unico e del parco tecnologico.

Seduta del 13 aprile 2021