La Camera,
premesso che:
in attuazione dei principi costituzionali sanciti negli articoli 2, 3, 32, 38 e 117 lettera m), la legge n. 289 del 2002 prescrive al servizio sanitario nazionale, e per la parte di integrazione contributiva ai comuni, di garantire le prestazioni domiciliari integrate, semiresidenziali e residenziali a tutte le persone colpite da malattie gravemente invalidanti, agli anziani cronici non autosufficienti, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e ai pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e con limitata o nulla autonomia;
vanno considerati i benefici che in molti casi hanno le persone non autosufficienti dal poter ricevere cura ed assistenza al proprio domicilio anche da parte di familiari o terze persone disponibili a svolgere il ruolo di accuditori con il supporto dei servizi sanitari e socio sanitari;
vanno considerati altresì, i risparmi che conseguono dal ridurre i ricoveri presso strutture ospedaliere e/o residenze socio-sanitarie,
impegna il Governo:
confermando il diritto (pienamente ed immediatamente esigibile) delle persone non autosufficienti alle prestazioni socio-sanitarie residenziali senza limiti di durata, ad assumere iniziative di competenze per potenziare l'erogazione delle cure socio-sanitarie presso il domicilio, considerandole parte integrante dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria;
a promuovere il riconoscimento del ruolo dell'accuditore domiciliare, garantendo a coloro (familiari o terze persone) che liberamente si rendano disponibili a svolgere tale ruolo il giusto ristoro economico.