26/10/2017
Titti Di Salvo
1-01742

  La Camera,

   premesso che:

    la violenza maschile contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali;

    non si può relegare tale violenza nella sfera privata o familiare poiché investe al contrario direttamente la responsabilità pubblica;

    la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (la cosiddetta «Convenzione di Istanbul»), approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, ha introdotto un nuovo paradigma nel definire la violenza contro le donne e ha dato impulso a politiche pubbliche di contrasto della stessa. In particolare ha fatto emergere la correlazione tra l'assenza della parità di genere e il fenomeno della violenza e la necessità di politiche antidiscriminatorie che favoriscano l'effettiva parità fra i sessi al pari di misure atte alla prevenzione e al contrasto alla violenza;

    la violenza maschile contro le donne chiama in causa la relazione tra donne e uomini e dunque la necessità di un lavoro educativo che cominci nelle scuole per promuovere il rispetto dei ragazzi nei confronti delle persone e della libertà delle donne;

    come mostrano i dati valutati a livello internazionale, non presenta più un tratto solo «emergenziale», ma si configura piuttosto più come un fenomeno strutturale;

    in ragione di questa presa d'atto per contrastarla in modo efficace sono necessarie misure sistematiche e coordinate; occorre agire quindi su diversi piani con forza e sinergia: sul piano della prevenzione, sul piano della repressione, sul piano della formazione, su quello dell'accesso al mondo del lavoro, sul piano culturale ed educativo a tutti i livelli, senza stabilire una vera e propria gerarchia ma piuttosto un'azione sinergica tra i diversi livelli;

    le statistiche mostrano che «le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici»: nel 62,7 per cento dei casi gli stupri dichiarati sono stati commessi da partner, nel 3,6 per cento da parenti e nel 9,4 per cento da amici, un'evoluzione confermata anche per quel che riguarda le violenze fisiche come schiaffi, calci, pugni e morsi, mentre gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali;

    negli ultimi dieci anni le donne uccise in Italia sono state 1.740, di cui 1.251 (il 71,9 per cento) in famiglia. Gli omicidi in ambito familiare secondo le forze dell'ordine, appaiono in lieve ma costante calo: 117 nel 2014, 111 nel 2015, 108 nel 2016. Ma poiché il dato complessivo degli omicidi è in progressivo calo da diversi anni mentre il dato relativo ai femminicidi resta sostanzialmente costante, si registra una maggiore incidenza dei delitti contro le donne e in particolare in ambito familiare;

    nel corso di questa legislatura è stato portato avanti un lavoro intenso e sistematico, non a caso il primo atto della legislatura è stata la ratifica della Convenzione d'Istanbul che ha sanato un vulnus lasciato aperto nel corso della scorsa legislatura; la convenzione approvata ad Istanbul l'11 maggio 2011 ha rappresentato il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante;

    in attuazione dell'articolo 5 della Convenzione, con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119 – si è proceduto alla definizione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale genere. Il Piano è stato adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri nel luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015;

    nel piano per la realizzazione delle azioni individuate nel documento programmatico si prevede uno stanziamento complessivo di risorse finanziarie pari a 38.127.353 milioni di euro, e vengono stabilite specifiche linee di azione e di intervento con specifici stanziamenti;

    in particolare sono stati previsti interventi volti a finanziare la formazione di coloro che prestano soccorso e assistenza alle donne; l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza; l'autonomia abitativa alle donne vittime di violenza e l'implementazione dei sistemi informativi utili ai fini della Banca dati nazionale dedicata al fenomeno della violenza che viene istituita;

    le azioni afferenti l'ambito di intervento della prevenzione del fenomeno attraverso gli strumenti della comunicazione, dell'educazione e della formazione; la realizzazione di progetti volti a sviluppare la rete di sostegno alle donne e ai loro figli attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza, prevenzione e contrasto del fenomeno;

    la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici, in risposta a un question time in Commissione affari costituzionali alla Camera, ha ricordato inoltre, che la scorsa legge di bilancio ha incrementato, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 lo stanziamento destinato al finanziamento delle azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio, la cui dotazione ammontava a 10 milioni di euro annui, nonché che, nel marzo 2016, è stato emanato dal Dipartimento per le pari opportunità un Avviso pubblico per il potenziamento delle attività sopra citate che ha messo a disposizione ulteriori 12 milioni di euro;

    sulla scorta delle indicazioni e dei principi della Convenzione, la legge n. 119 del 2013 ha, per la prima volta, definito con chiarezza la centralità e la peculiarità della violenza compiuta entro le mura domestiche da chi ha vincoli familiari o affettivi con la persona colpita; ha inoltre introdotto profonde modifiche processuali a tutela della vittima e introdotto misure di sostegno per le donne e i minori coinvolti nella fase processuale – modalità protette per le testimonianze, gratuito patrocinio, dovere di comunicazione del giudice rispetto alle modifiche delle misure cautelari, processi più rapidi e l'estensione del permesso di soggiorno alle donne straniere vittime di violenza domestica slegato dal permesso del marito, irrevocabilità della querela per le situazioni particolarmente gravi di stalking;

    per quanto riguarda la dotazione di strumenti «repressivi», di particolare rilievo appare l'introduzione di un'aggravante per gravi delitti violenti da applicare in caso di «violenza assistita», e cioè avvenuta in presenza di minori, con particolare riferimento al regime della querela di parte che è diventata irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate. In tutti gli altri casi la remissione potrà avvenire soltanto in sede processuale, ma il delitto resta perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità;

    si è agito, inoltre, introducendo importanti misure di prevenzione, quali l'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking, e l'allontanamento – anche d'urgenza – dalla casa familiare e l'arresto obbligatorio in flagranza all'autore delle violenze;

    si è cercato di agire per migliorare l'interazione tra chi subisce violenza e le autorità. Inoltre, i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking sono stati inseriti tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza, ed è stato esteso il gratuito patrocinio. Il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016, ha istituito un fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime di reati intenzionali violenti; la legge di bilancio 2017 ha inoltre destinato all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti contro la persona le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile;

    sono stati siglati due protocolli, uno con l'Arma dei carabinieri, per la formazione che l'Arma stessa deve fare non soltanto al proprio interno ma anche alle operatrici e agli operatori del numero 1522, e un protocollo con la polizia di Stato, che riguarda invece più la formazione proprio di funzionari della polizia di Stato sul tema del contrasto alla violenza di genere;

    il Governo ha avviato, nell'ambito del piano, anche protocolli per progetti di recupero degli uomini maltrattanti, progetti molto utili in un'ottica di prevenzione della recidiva;

    occorre poi proseguire e concretizzare alcune misure già approvate con la definizione delle linee guida, previste dall'articolo 1, commi 790 e 791, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 per rendere operativo a livello nazionale il percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime dell'altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking); un percorso che ha già trovato attuazione in alcune regioni del nostro Paese, attestandosi come una «buona pratica» riconosciuta a livello internazionale nel contrasto e nella prevenzione della violenza di genere;

    altrettanto rilevanti appaiono le misure contenute nel disegno di legge, recentemente approvato dalla Camera – e ora, si auspica fortemente, in via di approvazione al Senato, che per la prima volta definisce supporto e tutela per gli orfani di femminicidio; il provvedimento contiene inoltre una modifica del codice penale che equipara l'omicidio del coniuge agli altri omicidi familiari;

    la prevenzione non può che partire dalla scuola. Un segnale importante in questo senso è rappresentato dai 5 milioni di euro che sono stati messi a bando e che sono già stati erogati per finanziamenti di progetti nelle scuole, proprio nell'ottica della formazione e dell'educazione al contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e di violenza di genere, poiché risulta evidente come l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze, sia lo strumento fondamentale per la prevenzione della violenza contro le donne;

    la scuola, dunque, deve mettere in campo gli strumenti necessari per valorizzare le differenze ed educare i giovani alla cultura del rispetto e, proprio in questo senso, essa deve fornire strumenti e metodologie per il superamento di pregiudizi e stereotipi e per attivare tutti gli interventi di prevenzione, informazione e sensibilizzazione. In questo senso il comma 16 della legge n. 107 del 2015 stabilisce che: «il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

    tale comma dà attuazione ai principi fondamentali di pari dignità e non discriminazione di cui all'articolo 2 e, soprattutto, all'articolo 3 della Costituzione italiana, principi che trovano espressione e completamento in altri precetti costituzionali e nei valori costitutivi del diritto costituzionale ed europeo che proibisce la discriminazione per ragioni connesse anche al genere. La discriminazione passa anche attraverso il linguaggio. Il «progetto Polite – Pari opportunità nei libri di testo», ha prodotto un codice di «autoregolamentazione» e due vademecum, con l'obiettivo di riqualificare i materiali didattici in vista di una maggiore attenzione all'identità di genere e alla cultura delle pari opportunità, fornendo una rappresentazione equilibrata delle differenze e promuovendo la formazione verso una cultura della differenza di genere;

    il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, di attuazione della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act), sui temi di conciliazione lavoro-vita privata ha introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere che intraprendono percorsi di protezione. Le lavoratrici dipendenti del pubblico e del privato e anche le lavoratrici autonome che subiscono violenza, per motivi legati allo svolgimento di tali percorsi, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di tre mesi, anche non continuativo, interamente retribuito. È inoltre prevista la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, nonché l'opportunità di trasformarlo nuovamente, a seconda delle esigenze della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno, nonché la facoltà, per le collaboratrici a progetto di sospendere il rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento dei suddetti percorsi di protezione: in questo modo la violenza di genere esce dalla specificità e settorialità a cui è solitamente relegata per contaminare altre politiche a partire dalla disciplina che regola i rapporti di lavoro;

    si ricorda poi che nel mese di gennaio 2017 è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere;

    il Senato sta, inoltre, fattivamente lavorando, per escludere definitivamente il reato di stalking di cui all'articolo 612-bis da ogni forma di giustizia riparativa; importante anche il risultato che nell'ambito del G7 la presidenza italiana ha raggiunto nelle conclusioni condivise dai leader a Taormina in materia di road map sulla parità di genere e su una netta presa di posizione per il contrasto alla violenza sulle donne che prelude ad un'ipotesi di lavoro condiviso tra i Paesi del G7;

   questo lungo excursus, è parso utile a dimostrare che moltissimo è stato fatto, ma che la strada per sconfiggere definitivamente e culturalmente il fenomeno della violenza contro le donne è ancora lunga,

impegna il Governo

1) a mettere in campo tutte le misure necessarie al fine di mettere in rete e rendere efficiente il complesso sistema di strumenti e di tutele che sono già stati predisposti dal legislatore, al fine di renderli effettivamente conosciuti e soprattutto accessibili a tutte le donne, con la finalità di far emergere, per mezzo della denuncia, le violenze subite, anche attraverso la eventuale predisposizione di protocolli o linee guida che rendano omogenea su tutto il territorio nazionale l'azione preventiva, repressiva e di sostegno della vittima da parte di tutti gli attori istituzionali coinvolti;

2) poiché la protezione delle vittime passa necessariamente per un efficace e tempestivo intervento, a promuovere un facile accesso alle informazioni sui propri diritti, un adeguato sostegno psicologico e una tutela pregnante della riservatezza e della dignità della persona, e, nel contempo, la creazione e l'efficientamento di strutture e servizi specializzati di sostegno, quali i centri antiviolenza e presidi di prossimità;

3) a dare piena attuazione alla Convenzione di Istanbul in tema di prevenzione della violenza medesima, con la finalità ulteriore (che ne rappresenta anche uno dei presupposti) del raggiungimento di una piena uguaglianza di genere, tramite azioni che rafforzino l'autonomia delle donne e il loro accesso al lavoro;

4) a rafforzare la prevenzione attraverso l'educazione, in particolare dando piena attuazione al comma 16 dell'articolo 1, della legge n. 107 del 2015, e quindi attuando e diffondendo quanto più possibile le linee guida nazionali in via di presentazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

5) a rafforzare la prevenzione attraverso la predisposizione di un piano prioritario di formazione del personale scolastico ed in particolare dei docenti;

6) a favorire la piena attuazione del «codice Polite – Pari opportunità nei libri di testo»;

7) ad adottare iniziative volte all'eliminazione delle discriminazioni linguistiche negli atti normativi e amministrativi, nonché alla revisione linguistica della legislazione relativa alla violenza di genere;

8) ad assumere iniziative per rendere operativo su tutto il territorio nazionale il percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza»;

9) ad assumere, nell'ambito delle sue competenze, le iniziative necessarie per arrivare ad escludere definitivamente il reato di stalking di cui all'articolo 612-bis da ogni forma di giustizia riparativa;

10) nelle more dell'approvazione del provvedimento in materia attualmente all'esame del Senato, ad adottare ogni iniziativa utile al sostegno e alla tutela degli orfani di femminicidio e di crimini domestici;

11) a monitorare e vigilare sulla efficacia e sull'applicazione delle misure introdotte, al fine di renderle effettivamente operative in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, quali ad esempio alcune importanti misure di prevenzione, come ad esempio l'ammonimento e gli ordini protezione;

12) ad assumere iniziative per investire risorse adeguate per la formazione specifica adeguata ed aggiornata del personale chiamato ad interagire con la vittima, di polizia e carabinieri, magistrati e personale della giustizia e personale sanitario, anche nell'ambito di specifiche provviste finanziarie destinate alla violenza di genere;

13) a giungere al più presto all'approvazione definitiva del piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere, nonché a promuovere in sede internazionale l'impegno dell'Italia affinché tutti i Paesi del G7 arrivino ad adottare un piano nazionale contro la violenza di genere.