La Camera,
premesso che:
il Tub è disciplinato dall'Accordo istitutivo del Tribunale unificato europeo dei brevetti, (Regolamento n. 1257/2012 e Regolamento n. 1260 del 2012, entrambi promulgati dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione europea il 17 dicembre 2012) il quale è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 214 del 3 novembre 2016. La legge n. 201 del 2017, del 4 dicembre 2017 ha inoltre ratificato il Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, necessario per conferire uno status giuridico al Tribunale unificato dei brevetti in territorio italiano. Ratifiche che sono arrivate nel corso della passata legislatura dopo anni di ritardi ed hanno dato piena attuazione agli accordi sul Tribunale unificato dei brevetti;
il Tub si articola su due livelli: il Tribunale di primo grado e la corte d'appello, cui si affianca la cancelleria (Registry);
per il Tribunale di primo grado sono previste diverse divisioni: la divisione centrale (con sede a Parigi e sezioni specializzate a Londra, per i brevetti chimici e farmaceutici, e a Monaco, per i brevetti meccanici) e le divisioni locali o regionali;
le divisioni locali sono istituite presso ciascuno Stato contraente, su sua richiesta. Sono considerate larger divisions (per volume di affari) quelle istituite in Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna e Olanda, smaller divisions quelle dei rimanenti Stati contraenti;
le divisioni regionali sono invece istituite tra due o più Paesi e destinate a trattare casi di diversa localizzazione entro la regione di competenza che può riguardare anche Paesi non confinanti tra loro (per adesso c'è solo una corte regionale baltica per Svezia, Estonia, Lituania e Lettonia e un'altra per Bulgaria e Romania);
la corte d'appello sarà unica ed avrà sede in Lussemburgo. Presso la corte d'appello vi è inoltre il Registry (Cancelleria), con sottosezioni nelle varie divisioni locali;
è previsto anche un centro di mediazione e arbitrato che avrà sede a Lisbona;
il Tub non rientra nell'architettura istituzionale dell'Unione europea: è un organismo definito da un accordo intergovernativo tra 25 Stati membri dell'Unione ma ad oggi, non ha ancora iniziato a funzionare, perché mancante della ratifica da parte della Germania; per l'entrata in vigore dell'accordo è infatti necessaria la ratifica di almeno 13 Stati firmatari, inclusi i tre con il maggior numero di brevetti europei, cioè Germania, Francia e Regno Unito. Nel testo dell'accordo, inoltre, che determina anche le varie sedi del Tub, è menzionata esplicitamente la capitale britannica; di conseguenza, il futuro della sezione di Londra richiede una revisione dell'accordo stesso, all'unanimità;
le problematiche relative all'entrata in vigore della Brexit, indipendentemente dalle sue condizioni di applicazione, al momento in corso di definizione, pongono il problema della sede centrale nella capitale britannica: è comunque compito del tribunale l'applicazione del diritto comunitario in materia, per cui il mantenimento della sede londinese risulterebbe perlomeno incongruo;
Milano è già stata individuata come sede della divisione locale del tribunale, con una sede prestigiosa in Via Barnaba di circa 850 metri quadrati;
la sede assegnata alla divisione locale risulterebbe, per dimensioni e caratteristiche strutturali, adeguata anche nell'ipotesi di assegnazione di una sede specializzata, della divisione centrale del Tub, quale quella attualmente stabilita a Londra, in particolare in materia chimica e farmaceutica, ed inoltre, con il venir meno della Gran Bretagna, l'Italia, dall'attuale quarto posto, passerebbe al terzo per numero di brevetti presentati annualmente, con una percentuale superiore al 10 per cento sul totale europeo di 1,8 milioni,
impegna il Governo:
1) a sostenere in tutte le sedi competenti la candidatura di Milano quale sede centrale della sezione specializzata delle controversie in tema di metallurgia, life sciences e chimica farmaceutica del Tribunale unificato dei brevetti, al momento assegnata a Londra;
2) ad assumere iniziative per concludere quanto prima l'accordo per la sede locale con le competenti autorità comunitarie, al fine di dimostrare l'effettiva capacità dello Stato italiano di tener fede agli impegni presi, premessa indispensabile per l'assegnazione della sede della sezione centrale specializzata.
Seduta del 1 aprile 2019
Seduta del 9 aprile 2019