La Camera,
premesso che:
lo scorso 7 febbraio 2025 è stata discussa l'interpellanza urgente Casu ed altri n. 2-00524 per chiedere chiarimenti ai due ministri direttamente competenti sulla questione – ossia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze – in ordine alle nomine nelle società del gruppo Ferrovie dello Stato e sulle iniziative di competenza volte a garantire l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria;
a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo molto grave è, quindi, il fatto che nessun ministro o sottosegretario dei due Ministeri interpellati si sia reso disponibile al confronto e che il Governo abbia inviato a rispondere il sottosegretario all'agricoltura che non ha alcuna competenza in materia di ferrovie e di trasporti;
sempre a giudizio dei firmatari del presente atto, quanto accaduto rivela un atteggiamento di chiusura e di difesa da parte del Governo su una questione, quella delle nomine nelle partecipate, che è molto preoccupante se si dovesse decidere di non seguire quanto stabilito dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia indipendenza e imparzialità del gestore ferroviario e che, per tale motivo, all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 – attuazione della direttiva Recast 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico – prevede che «i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non possono ricoprire, per un periodo di ventiquattro mesi da quando cessano nelle proprie funzioni, alcun ruolo all'interno delle imprese ferroviarie operanti sulla relativa infrastruttura»;
è fondamentale che tutti i passaggi relativi alle nomine nelle partecipate, e nel caso di specie in Ferrovie, avvengano da un punto di vista normativo nazionale e comunitario che sia inattaccabile garantendo la piena applicazione della disciplina relativa alla imparzialità del gestore e non sia compromessa da alcun conflitto di interesse;
al contrario la scelta fatta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è di non rispettare questo limite dei due anni chiamando l'amministratore delegato e direttore generale di RFI (Rete ferroviaria italiana) alla guida della società Trenitalia;
questa la ragione dell'interpellanza n. 2-00524 ai ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze a cui spetta l'approvazione delle nomine;
l'interpellanza non ha avuto risposta poiché il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste ha rappresentato, sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, che con riguardo alle procedure di nomina degli organi sociali delle società partecipate il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita direttiva adottata in data 31 gennaio 2023, ha fornito indicazioni sulle procedure da seguire ai fini della designazione dei componenti degli organi sociali nelle società partecipate. In particolare, per i rinnovi degli organi sociali nelle società controllate indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, è individuata una procedura che rimette alla società capogruppo l'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati, comprensiva della verifica dei requisiti di eleggibilità, nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, prima di procedere alla nomina dei componenti degli organi, la medesima società deve trasmettere l'esito dell'istruttoria compiuta al Ministero dell'economia e delle finanze, affinché il dipartimento dell'economia verifichi il rispetto dei criteri e delle procedure;
in riferimento al caso di specie, il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato che, in relazione alla individuazione dei componenti dell'organo amministrativo della società Trenitalia Spa, il consiglio di amministrazione della società capogruppo ha deliberato una proposta di nomina. A seguito della verifica dell'istruttoria della capogruppo, si completerà la procedura per la nomina dell'organo gestorio di Trenitalia Spa;
rimane quindi inevasa la domanda dell'interpellanza con cui si è chiesto al Governo la propria posizione in merito alle norme comunitarie e nazionali in materia di indipendenza e terzietà nelle nomine di società partecipate e, in particolare, sull'applicazione dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
l'interrogante, non ritenendosi dunque in alcun modo soddisfatto ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del regolamento della Camera,
impegna il Governo:
1) a chiarire quale posizione il Ministero dell'economia e delle finanze abbia intenzione di assumere, prima dello svolgimento dell'assemblea di nomina dei nuovi vertici, all'esito dell'istruttoria compiuta per la verifica del rispetto dei criteri e delle procedure di nomina nelle società partecipate proposte dalla società capogruppo laddove risultino lesive del principio di indipendenza del gestore dell'infrastruttura di cui al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.