La Camera,
premesso che:
cyberstalking, deepfake pornografici e manipolazione di immagini con intelligenza artificiale, molestie e revenge porn, sextortion rappresentano solo alcune delle forme che può assumere la violenza di genere digitale; si è di fronte ad una forma di violenza in rapida espansione che negli ultimi anni ha assunto proporzioni allarmanti in tutto il mondo; il nostro Paese non fa purtroppo eccezione, anche complici l'anonimato garantito dalla rete, l'avvento dell'intelligenza artificiale e l'assenza di leggi efficaci capaci di reprimere gli abusi e proteggere le vittime;
la violenza digitale è violenza reale: non resta confinata online ma si riversa velocemente e pervasivamente nella vita delle donne, con conseguenze fisiche, psicologiche, economiche e professionali; l'abuso che nasce in rete può generare paura, indurre al silenzio e all'isolamento, danneggiare reputazioni e carriere, fino ad arrivare, nei casi peggiori, al suicidio, alla violenza fisica e al femminicidio; talvolta la violenza presenta i caratteri della persecuzione, che viene esercitata su piattaforme digitali attraverso la sorveglianza continua ed indesiderata online, ma anche con l'intrusione nella sfera personale e il controllo persistente delle attività e dei contatti della vittima; spesso gli atti violenti possono includere aggressioni verbali, minacce, intimidazioni, molestie o diffusione di informazioni false, commenti denigratori;
si tratta di uno spazio, quello digitale, tra i più insidiosi e ad alto impatto espansivo nel quale si manifestano forme di violenza legate al linguaggio misogino, alle molestie, allo stupro digitale e alla diffusione non consensuale di immagini intime, nonché al fenomeno dei cosiddetti deep fake porn, cresciuto esponenzialmente con l'avvento dell'intelligenza artificiale;
tra gli atti persecutori rientra anche la divulgazione pubblica di informazioni personali relative ad un soggetto, senza il suo consenso (dati sensibili, indirizzi o dettagli sulla vita personale);
non molto tempo fa è emersa la sconcertante notizia secondo cui i siti «Phica.net» e «Mia moglie» sarebbero stati utilizzati come piattaforme per la diffusione sistematica e organizzata di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle vittime, spesso accompagnata da condotte di ricatto ed estorsione finalizzate a ottenere denaro o ulteriori contenuti intimi;
secondo quanto riportato, una parte rilevante di tale materiale sarebbe stata manipolata o generata artificialmente attraverso l'uso di tecnologie di intelligenza artificiale, incluse tecniche di alterazione dei volti e dei corpi, rendendo particolarmente complessa la rimozione dei contenuti e amplificando in modo significativo il danno psicologico, sociale e reputazionale subito dalle persone coinvolte;
l'uso sempre più esteso delle piattaforme digitali ha trasformato profondamente le relazioni sociali, facendo emergere nuove forme di violenza che incidono sulla dignità, sulla libertà e sulla sicurezza delle persone, in particolare delle donne;
gli strumenti per perpetrare tali violenze sono spesso di facile accesso e accompagnati da materiali formativi reperibili online; nella quasi totalità dei casi le vittime sono donne, mentre gli autori risultano prevalentemente uomini e tali condotte rispondono a dinamiche di dominio, controllo e affermazione di potere sul genere femminile; ambienti virtuali apparentemente neutri o presentati come spazi di libertà di opinione si configurano in realtà come incubatori di ostilità verso le donne, favorendo la radicalizzazione del linguaggio d'odio e la normalizzazione della violenza di genere;
si registra una crescente diffusione di comunità digitali caratterizzate da narrazioni misogine e violente, incluse quelle riconducibili alla cosiddetta manosphere, ai gruppi Incel e alle teorie red pill, che alimentano stereotipi, disinformazione e modelli di maschilità tossica;
tali dinamiche colpiscono in modo particolare soggetti fragili e giovani, esposti al rischio di radicalizzazione e di interiorizzazione di modelli violenti;
la rete è divenuta, in numerosi casi, un luogo di aggressione sistematica e di impunità percepita, anche a causa dell'anonimato e della difficoltà di identificazione degli autori;
il regolamento (UE) 2022/2065 (Digital services Act) rappresenta un avanzamento significativo, ma richiede una piena ed efficace attuazione nazionale, soprattutto a tutela delle singole vittime e dei minori;
studi e ricerche indipendenti segnalano una crescente esposizione di adolescenti e minori a contenuti pornografici, d'odio, misoginia e violenza di genere online;
l'educazione digitale, affettiva e al rispetto di genere costituisce uno strumento essenziale di prevenzione e di cittadinanza democratica,
impegna il Governo:
1) ad assumere la violenza di genere online come priorità strutturale dell'azione di Governo, riconoscendone la natura sistemica e il nesso diretto con la violenza contro le donne anche fuori dalla rete;
2) ad adottare iniziative di competenza volte a potenziare in modo vincolante le politiche di prevenzione, a partire dal sistema educativo, introducendo stabilmente nei programmi scolastici e universitari percorsi obbligatori di educazione sessuo-affettiva, digitale e al rispetto di genere, nonché di alfabetizzazione ai media e all'uso critico delle tecnologie digitali, nonché a promuovere l'inserimento, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, di un Piano per l'educazione all'affettività digitale e alla prevenzione della violenza informatica di genere, volto a sviluppare competenze trasversali in materia di parità, rispetto, consenso e uso consapevole delle tecnologie digitali, prevenendo e contrastando fenomeni quali molestie online, diffusione non consensuale di immagini intime, cyberstalking, deepfake e altre forme di abuso digitale, prevedendo attività curricolari ed extracurricolari adeguate all'età degli studenti, l'individuazione di un referente scolastico per la prevenzione della violenza informatica e digitale di genere, il coinvolgimento delle famiglie e della comunità educante, nonché il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati, assicurando a tal fine adeguate risorse finanziarie, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo dedicato;
3) ad adottare iniziative volte a stanziare risorse e prevedere protocolli per la formazione gratuita da destinare a chi opera nei centri antiviolenza, con particolare riguardo alla violenza digitale;
4) ad adottare iniziative volte a rafforzare in maniera significativa il quadro normativo e sanzionatorio contro l'istigazione all'odio, le discriminazioni, la violenza di genere e le molestie online, riconoscendo alle vittime di reati informatici il diritto soggettivo alla rimozione immediata dei contenuti lesivi, mediante procedure semplificate e tempi certi, prevedendo sanzioni amministrative elevate in caso di inadempimento;
5) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a dare piena e rigorosa attuazione al regolamento (UE) 2022/2065 (Digital services Act), rafforzando i poteri di vigilanza e controllo delle autorità competenti e prevedendo forme di responsabilità aggravata per le piattaforme che non adottino misure efficaci di prevenzione e contrasto della violenza di genere online;
6) ad adottare iniziative normative volte a consentire all'autorità giudiziaria, con decreto motivato, la cooperazione diretta e immediata dei fornitori di servizi digitali stabiliti all'estero, ai fini dell'acquisizione dei dati informatici necessari all'identificazione degli autori di reati contro la dignità della persona commessi online, prevedendo sequestri tempestivi dei contenuti e sanzioni amministrative in caso di mancata o incompleta collaborazione;
7) ad adottare iniziative normative volte a prevedere l'obbligo, per i fornitori di servizi digitali e le piattaforme di grandi dimensioni, di adottare sistemi tecnici di prevenzione della ripubblicazione di contenuti illeciti già segnalati dalle vittime, inclusi meccanismi di scansione dei codici hash anche in caso di contenuti modificati o rielaborati;
8) ad adottare iniziative normative volte a garantire, in conformità ai protocolli internazionali e alla Convenzione di Budapest sul cybercrime, la trasmissione entro termini certi e non superiori a 48 ore dei dati utili all'identificazione degli autori di reati informatici, su provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e nel rispetto delle garanzie costituzionali;
9) ad adottare iniziative normative volte a introdurre meccanismi di responsabilità rafforzata e progressiva per le piattaforme digitali che, in presenza di reiterate violazioni, non intervengano tempestivamente nella rimozione di contenuti, gruppi o account recidivi coinvolti in pratiche di violenza di genere, misoginia, sfruttamento e hate speech;
10) ad adottare iniziative di competenza volte a contrastare in modo esplicito e strutturato la diffusione e la normalizzazione di contenuti misogini e violenti, incluse le reti riconducibili alla cosiddetta manosphere, ai gruppi Incel e alle teorie red pill, anche attraverso interventi sui sistemi di raccomandazione e amplificazione algoritmica;
11) ad istituire un tavolo tecnico permanente sui reati digitali e la violenza di genere online, composto da magistrati, forze dell'ordine, avvocati, esperti informatici, rappresentanti delle autorità indipendenti e del mondo accademico, con funzioni di monitoraggio, analisi e proposta normativa;
12) a promuovere, in coerenza con gli obblighi assunti a livello europeo, iniziative volte a garantire la formazione obbligatoria, continua e specialistica degli operatori che, per ragioni professionali, entrano in contatto con le vittime di violenza digitale e informatica di genere, al fine di rafforzarne le competenze giuridiche, tecniche e psicosociali, con particolare riferimento al riconoscimento delle diverse forme di abuso online, alla corretta acquisizione e conservazione delle prove digitali, alla tutela della riservatezza e alla protezione delle vittime, assicurando a tal fine lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, anche mediante l'attivazione di programmi formativi specifici, con particolare riferimento all'avvocatura, agli operatori delle forze dell'ordine, della polizia postale, dell'amministrazione della giustizia, dei servizi sociali e sanitari, al personale che opera nei centri antiviolenza;
13) ad adottare iniziative volte a garantire adeguate risorse finanziarie e organizzative finalizzate a coprire le gravi scoperture di organico del personale della giustizia – magistratura, personale amministrativo, esperti, psicologi ed altri – e di pubblica sicurezza necessarie ad assicurare la tempestività della risposta e dell'azione preventiva dello Stato nel contrasto alla violenza informatica, con particolare riguardo alla violenza di genere;
14) ad adottare iniziative volte ad istituire un fondo nazionale per le vittime di reati informatici, con particolare riguardo alla violenza di genere, destinato a coprire spese legali, psicologiche e di bonifica digitale, nonché a finanziare campagne di prevenzione e formazione, e ad attivare sportelli territoriali per la tutela digitale in collaborazione con la Polizia postale, il Garante per la protezione dei dati personali e gli enti del terzo settore;
15) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a definire standard chiari, uniformi e vincolanti per la verifica dell'età degli utenti online, nel rispetto della protezione dei dati personali, rafforzando in modo effettivo la tutela dei minori e l'applicazione del principio di esperienza appropriata all'età;
16) a sostenere e finanziare la ricerca indipendente, la raccolta di dati disaggregati per genere ed età e il monitoraggio continuo del fenomeno della violenza di genere online, al fine di orientare le politiche pubbliche, le scelte regolatorie e gli interventi normativi futuri, nonché a dare piena e completa attuazione alla legge 5 maggio 2022, n. 53, «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere».
Seduta del 2 febbraio 2026
Illustrazionedi di Ouidad Bakkali