01/03/2022
Francesco Boccia
D'ELIA, CECCANTI, CAPPELLANI, CIAMPI, GIORGIS, MAURI, MICELI, NAVARRA, POLLASTRINI, RACITI, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO.
3-02788

Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto per i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, prevede che l'elettore, nell'ambito della lista provinciale prescelta, possa esprimere un solo voto di preferenza per uno dei candidati compresi nella lista medesima;

   tale norma appare in conflitto con la legge 2 luglio 2004, n. 165, che, in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione, ha dettato in via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione del presidente e degli altri componenti la giunta regionale, nonché dei consigli regionali;

   l'articolo 4, comma 1, lettera c-bis) della legge n. 165 del 2004, conformemente a quanto previsto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, stabilisce che, al fine della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, queste debbano essere almeno due, di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

   l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione stabilisce che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la parità degli uomini e delle donne nella vita sociale e promuovono la parità d'accesso nelle cariche elettive;

   l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, stabilisce che il Governo possa sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni anche «quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»;

   tale potere sostitutivo è stato recentemente esercitato con il decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, in un caso analogo riguardante la mancata previsione della doppia preferenza di genere con riferimento alla legge regionale pugliese;

   nell'autunno del 2022 è previsto il rinnovo del presidente della Regione siciliana e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana –:

   se il Governo ritenga opportuno – nell'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 120 della Costituzione e conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 di attuazione di tale articolo – assegnare ai competenti organi dell'ente interessato un congruo termine, per adottare, prima dell'imminente tornata elettorale in Sicilia, i provvedimenti dovuti o necessari al fine di adeguare la legge elettorale siciliana al pieno rispetto degli articoli 51 e 117 della Costituzione, nonché ai principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 165 del 2004, o, comunque, tenendo conto delle peculiarità delle regioni a statuto speciale, i provvedimenti adeguati a realizzare le medesime finalità.

Seduta del 2 marzo 2022

Illustrazione di Cecilia D'Elia, risposta della Ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, replica di Francesco Boccia

CECILIA D'ELIA. Grazie, Presidente. Signora Ministra, la regione Sicilia a novembre è chiamata al voto e nonostante i progetti di legge presentati, le petizioni e la mobilitazione della società civile e delle associazioni delle donne siciliane, non ha riformato la propria legge elettorale per introdurre la doppia preferenza di genere, principio di democrazia paritaria che il legislatore nazionale ha chiaramente introdotto nel 2016, riformando anche la legge n. 165 del 2004 sul sistema elettorale delle regioni.

Promuovere pari opportunità nelle cariche elettive è uno dei princìpi anche della strategia della parità, che questo Paese si è dato, grazie anche al suo Ministero, per la prima volta. L'articolo 120 della Costituzione consente al Governo di esercitare il potere sostitutivo, è già successo in Puglia. Le chiediamo e ci chiediamo, come chiede anche una lettera aperta al Presidente Draghi, se questo Governo farà il possibile per intervenire sulla regione Sicilia, affinché adegui le sue norme al principio di democrazia paritaria.

 

ELENA BONETTI, Ministra per le Pari opportunità e la famiglia. Grazie, Presidente. Ringrazio gli onorevoli interroganti per avere sollecitato una questione di così grande e strategica importanza per la nostra democrazia.

La legge costituzionale n. 2 del 2001 ha introdotto modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, attribuendo ad esse la competenza legislativa sulla forma di Governo e sul sistema di elezione dei consiglieri, del presidente e degli altri componenti della giunta. La stessa legge ha altresì attribuito alle relative leggi elettorali il compito di promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha poi sostituito l'articolo 117 della Costituzione, prevedendo, tra l'altro, che le leggi promuovano la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La competenza delle regioni a statuto ordinario in materia è concorrente, per cui esse devono rispettare i principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, che sono stati fissati dalla legge n. 165 del 2004, il cui articolo 4 è stato modificato, poi, dalla legge n. 20 del 2016. Alcune regioni sono inadempienti rispetto all'adeguamento delle leggi regionali ai principi di questa legge, con particolare riferimento alla necessità di garantire che, laddove si preveda un sistema elettorale con preferenze, si introduca lo strumento della doppia preferenza di genere. In previsione della precedente tornata di elezioni regionali, vi sono state numerose interlocuzioni, per invitare le regioni all'adeguamento, in mancanza del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta mia e dell'allora Ministro Boccia per gli Affari regionali, in data 23 luglio 2020, aveva inviato una diffida alla regione Puglia ad adeguare entro un termine fissato la propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, a cui poi ha fatto seguito, a causa del mancato adeguamento, l'adozione del richiamato decreto-legge n. 86 del 2020, che prevedeva che il mancato recepimento nella legislazione regionale dei principi fondamentali posti nell'articolo 4 di questa legge integrava la fattispecie di mancato rispetto di norme, di cui all'articolo 120 della Costituzione, e contestualmente costituiva presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate.

Tuttavia, la potestà legislativa delle regioni a Statuto speciale in materia elettorale è piena e non concorrente, per cui è necessario valutare attentamente la possibilità di rendere vincolante, anche per le speciali, la legge statale di principio destinata alle ordinarie, tanto da attivare il procedimento sostitutivo, di cui al citato articolo 120. Le regioni a Statuto speciale non possono, tuttavia, ignorare la necessità di promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere, ai sensi dell'articolo 51 e, in specifico, per quanto riguarda le regioni dell'articolo 117.

Al rilievo dell'impegno del Governo in questa direzione nell'invito alle regioni di procedere in tale direzione, ricordo l'impegno della Ministra Gelmini, che ha avviato da tempo un'interlocuzione e che rappresenta, insieme al lavoro del mio Ministero, l'impegno di tutto il Governo per cercare la strada più efficace, a Costituzione vigente, per individuare gli strumenti più idonei per ottenere che ovunque, nel territorio nazionale, venga garantito il rispetto del principio delle pari opportunità e venga impiegato, nel rispetto delle competenze dei diversi livelli istituzionali, l'istituto della doppia preferenza di genere, qualora si sia in presenza di sistemi elettorali con l'espressione di una o più preferenze.

 

FRANCESCO BOCCIA. Grazie, signora Presidente. Grazie, Ministra Bonetti. Il decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, come lei ha ricordato, raccolse una sintesi fatta, prima dai movimenti, poi dalle forze politiche; poi, fu anche la sintesi di un grido di allarme, che lo stesso presidente della regione Puglia lanciò al Governo “Conte 2”. Ecco, questo grido d'allarme non arriva dal presidente Musumeci né dal presidente dell'Assemblea regionale Miccichè. Per questo chiediamo al Governo di diffidare la regione autonoma siciliana. Nel prossimo autunno ci saranno le elezioni, da qui il nostro quesito e la necessità di far presto. Le donne che si sono battute per la parità di genere in Sicilia sono tante, ma non hanno la forza degli uomini che siedono in quel consiglio regionale, perché non gli è stata data. Per questa ragione noi insistiamo nella corretta interpretazione dell'articolo 51: tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive con condizioni di eguaglianza, che in Sicilia non sono garantite. A maggior ragione le leggi regionali devono rimuovere ogni ostacolo, come ha richiamato lei nella sua risposta, che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita culturale, economica e sociale.

Chiudo, signora Presidente, ribadendo un concetto: quando la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica è messa in discussione, lo Stato ha il dovere di intervenire. Lo abbiamo fatto con la regione Puglia, per la prima volta nella storia, nel 2020.

Io mi auguro che il Governo possa diffidare in tempi brevi la regione autonoma siciliana e che la regione autonoma sia conseguente, con un diritto sacrosanto che le donne siciliane hanno, alla pari di tutte le altre donne in Italia.