03/05/2022
Rosa Maria Di Giorgi
PICCOLI NARDELLI, NITTI, LATTANZIO, PRESTIPINO, ROSSI, CIAMPI, ORFINI, ANDREA ROMANO, CIAGÀ, NAVARRA, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO.
3-02927

Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, interviene sulla durata degli assegni di ricerca e prevede che: «La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni (...) intercorsi anche con atenei diversi (...) con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni (...)»;

   la stessa legge, all'articolo 24, comma 7, statuisce che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9, ai bandi di concorso dei ricercatori a tempo determinato ed esclude, quindi, ai fini dell'ammissione coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della legge n. 240 del 2010 presso atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto di cui al bando di concorso, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

   in base ai limiti sopra citati, gli assegnisti di ricerca e perfino i ricercatori a tempo determinato di tipo A), che si trovano in una condizione di precarietà protratta prossima a tali limiti, non potranno partecipare alle selezioni per ricercatori a tempo determinato di tipo B) e, previa valutazione nel terzo anno, essere poi inquadrati nel ruolo dei professori associati;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede un investimento di oltre 30 miliardi di euro nella ricerca e nella formazione, con l'obiettivo di favorire il progresso scientifico e coinvolgere le migliori competenze –:

   quali iniziative il Ministro interrogato, anche in considerazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, intenda assumere al fine di evitare che assegnisti di ricerca e ricercatori di tipo A), con una lunga e comprovata esperienza scientifica e didattica prossima ai 12 anni, siano esclusi dalla possibilità di partecipare a concorsi da ricercatore di tipo B) che, nell'attuale ordinamento, rappresentano uno dei principali percorsi per accedere ai ruoli di professore associato e raggiungere una condizione di stabilità.

 

Seduta del 4 maggio 2022

Illustrazione di Graziella Leyla Ciaga', risposta della Ministra dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, replica di Andrea Giorgis

 

GRAZIELLA LEYLA CIAGA'. Grazie, Presidente. Ringrazio la Ministra dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, per essere qui in Aula. Il question time di oggi riguarda le progressioni in carriera degli assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato di tipo B), che hanno alle spalle oltre dodici anni di comprovata attività nei settori della didattica e della ricerca scientifica. La normativa vigente impedisce loro - nel combinato disposto degli articoli 22 e 24 della legge n. 240 del 2010 - di accedere ai concorsi per ricercatori a tempo determinato di tipo B). Chiediamo, quindi, alla Ministra cosa intenda fare per ovviare a questa situazione, che è nei loro confronti discriminante, tenuto conto del fatto che il concorso per ricercatore a tempo determinato di tipo B) è la strada maestra per accedere poi, successivamente, alla progressione in ruolo a professore associato e, quindi, alla stabilizzazione della propria carriera professionale.

 

MARIA CRISTINA MESSA, Ministra dell'Università e della ricerca. Grazie, Presidente. Grazie onorevole, come lei ha detto, la legge prevede che la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore A) e di ricercatore B) non possa in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi. La norma, ovviamente, è stata pensata in maniera positiva, cioè per rispondere alla finalità di evitare che possano verificarsi ingiustificate e reiterate forme di abuso del ricorso alla stipula dei contratti a tempo determinato. Va letta, quindi, in combinazione con la volontà di porre, senza eccezioni, al centro del sistema del reclutamento dei professori ordinari e associati, la procedura concorsuale dell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010, che prevede lo svolgimento di una procedura comparativa aperta a tutti gli studiosi, esterni o interni all'ateneo, che non ha questo problema di limite temporale dei dodici anni. Però c'è da dire che la norma dei dodici anni mette al centro il ruolo di un ricercatore che non può esser considerato sine die rinnovabile di volta in volta, perché è un momento di passaggio delimitato al tempo di formazione, durante il quale ricercatore ha la possibilità di perfezionare le conoscenze, valorizzare e accrescere le competenze scientifiche, maturare la capacità di analisi e sviluppare capacità didattiche e di servizio agli studenti, secondo un percorso che è scandito da progressive valutazioni nel corso della carriera.

Tanto premesso, faccio presente che un eventuale intervento normativo che sia finalizzato, per esempio, ad aumentare questo limite dei dodici anni, rischierebbe di estendere irragionevolmente il numero di studiosi in attesa di poter entrare nei ruoli universitari, e anche e soprattutto di aumentare il tempo di attesa per ciascuno di essi, vanificando, quindi, la tutela offerta dai limiti della legge n. 240 del 2010.

Quindi, alla luce di quanto rappresentato e ringraziandola per aver posto la questione, vorrei far presente che proprio in questa Camera è stata votata la riforma del pre-ruolo, che adesso è al Senato, la quale intende andare proprio nella direzione di una completa rivisitazione dei meccanismi di accesso alla docenza universitaria con un accorciamento deciso del periodo del pre-ruolo e con la riduzione della possibilità di ricorso a contratti a tempo determinato continuativi.

Concludo precisando che, nell'ambito di questa riforma - che, peraltro, è uno specifico obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza - non mancheranno misure specifiche volte proprio a tutelare la posizione dei soggetti che abbiano esaurito il periodo complessivo di pre-ruolo ai fini della loro transizione nel nuovo regime.

 

ANDREA GIORGIS. La ringrazio, signora Ministra, della risposta e condivido la volontà politica che lei ha manifestato in ordine alla necessità di superare irragionevolezza e contraddizioni dell'attuale legislazione, che rischiano di penalizzare studiosi con una lunga e comprovata esperienza scientifica, studiosi che meritano senza dubbio di poter partecipare a concorsi in grado di assicurare loro continuità di lavoro e stabilità.

Le chiedo, tuttavia, di prestare la massima attenzione affinché ogni nuova disciplina del reclutamento universitario tenga conto, attraverso anche apposite disposizioni transitorie, della particolare condizione in cui si trovano coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti a tempo determinato di assegnista o di ricercatore di tipo A) ed hanno maturato o stanno per maturare, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina, il limite dei dodici anni, di cui al vigente articolo 22 della legge n. 240 del 2010.