Le principali novità su "LA BUONA SCUOLA"

12/05/2015

“La buona scuola”

Le principali novità introdotte dalla commissione Cultura

Nel corso dell’esame sul ddl scuola in Commissione, il testo è stato migliorato con il lavoro dei nostri deputati, accogliendo le istanze emerse da un ulteriore confronto con tutte le parti. A seguire le novità al testo.

Articolo 1

Scuola autonoma e aperta al territorio

Il lavoro della Commissione ha prodotto una riscrittura del testo, chiarendo gli obiettivi e l’impianto pedagogico. Al centro ci sono l’autonomia, così come definita dalla legge Berlinguer, l’apertura delle scuole al territorio, il coinvolgimento pieno della comunità scolastica nella definizione del piano dell’Offerta Formativa e l’apprendimento per competenze.

Articolo 2

Offerta formativa: il dirigente formula gli indirizzi, i docenti elaborano il Piano Offerta Formativa e il consiglio di istituto lo approva

La novità più importante riguarda il Piano dell’Offerta Formativa. Nella prima versione del ddl si prevedeva che fosse definito dal dirigente, sentendo gli organi collegiali. La Commissione ha introdotto una nuova procedura: il dirigente formula gli indirizzi, ma è il Collegio docenti ad elaborare il POF ed il Consiglio di Istituto (dove siedono insieme studenti, famiglie, docenti e personale Ata) ad approvarlo. Il piano triennale dell’offerta formativa, inoltre, secondo quanto ha previsto la Commissione è rivedibile annualmente ed il POF dell’anno scolastico 2015-2016 non confluisce in quello del triennio successivo, trattandosi di anno di transizione. Per quanto riguarda l’educazione degli adulti la commissione ha previsto che il Miur entro 60 giorni dall’entrata in vigore del ddl metta mano al regolamento dei Cpia

Articolo 3

Il curriculum dello studente valutato all’esame di maturità

La Commissione ha previsto che l’importante strumento del curriculum dello studente - che ne riassume la storia mettendo insieme non solo i risultati scolastici, ma anche le esperienze di volontariato e quelle relative all’alternanza scuola lavoro - sia tenuto in conto nell’esame di maturità.

Articolo 4

Alternanza scuola-lavoro: al via dall’ultimo biennio della secondaria e istituzione del registro nazionale

Una delle parti più contestate riguardava il fatto che l’alternanza potesse essere avviata a 15 anni, introducendo la specificità di un apprendistato che anticipava i limiti previsti per legge. La Commissione è intervenuta riportando l’alternanza all’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado (per 400 ore negli indirizzi tecnici e professionali e per 200 in quelli di altro genere). Altra novità importante rispetto al testo del Governo è l’introduzione di un registro nazionale dell’alternanza scuola-lavoro e una sezione speciale del registronazionale delle imprese alla quale devono essere iscritte le imprese per l’alternanza. Sempre grazie alla Commissione anche musei e altri istituti pubblici e privati operanti nel settore del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali potranno ospitare l’alternanza.

Articolo 5

Didattica innovativa, individuare i docenti responsabili

La Commissione ha previsto che in ogni istituzione scolastica si individuino (e non semplicemente si “possano individuare”) docenti che coordinino le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. Questo significa che la didattica innovativa sarà coordinata da docenti formati ad hoc e capaci di fare da riferimento ai colleghi sugli obiettivi del PNSD.

Articolo 6

Ruolo del personale docente: assegnare gli assunti ad ambiti territoriali sub provinciali. Personale già in ruolo conserva la propria titolarità.

La Commissione ha definito in modo più chiaro gli ambiti territoriali in cui sono articolati i ruoli del personale docente. Essi sono di dimensioni sub-provinciali e definiti sulla base della popolazione scolastica, della prossimità delle istituzioni scolastiche, delle caratteristiche del territorio (anche tenendo conto della specificità delle aree interne, montane, piccole isole, della presenza di scuole in carcere ed altre esperienze territoriali già in essere). In prima attuazione, per l’anno scolastico 2015-2016, gli ambiti territoriali avranno dimensione provinciale. La Commissione ha anche introdotto il riferimento alla costituzione di reti di scuole (entro il 30 Giugno 2016), promosse dagli uffici scolastici regionali tra istituzioni del medesimo ambito territoriale, sulla base di linee guida che il Ministero elabora entro 120 giorni dall’entrata in vigore del ddl.  Nella riformulazione della relatrice è inoltre stato esplicitato il fatto che il personale già in ruolo conserva la propria titolarità e che i sovrannumerari a richiesta confluiscono in un ambito territoriale.

Articolo 7

Maggiori compiti decisionali e responsabilità per il dirigente che sarà valutato dagli ispettori

La Commissione ha introdotto la valutazione dei dirigenti fatta dagli ispettori (il cui contingente viene aumentato per questa ragione), coerente con l’incarico triennale, col profilo professionale e connessa alla retribuzione legata al risultato. La Commissione ha inoltre previsto che i docenti inseriti in un ambito territoriale possano candidarsi nelle singole scuole di quell’ambito (o di un altro, qualora facciano richiesta di mobilità) e debbano ricevere accettazione o diniego, sulla base del POF della scuola e della coerenza o meno del CV dell’insegnante medesimo che, come previsto dal ddl, è pubblico. E’ stato, inoltre, chiarito che è il docente ad accettare o meno la proposta di incarico del dirigente e a scegliere qualora gli pervenissero più richieste.

Articolo 8

Docenti: rivista la definizione degli ambiti territoriali

La commissione ha introdotto alcune novità riguardanti il concorso: si tratterà di un concorso bandito entro il 1° Ottobre 2015, per titoli ed esami, aperto ai soli abilitati all’insegnamento, che tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell’offerta formativa. Sarà riconosciuto specifico punteggio al titolo di abilitazione ed al servizio prestato a tempo determinato per almeno 180 giorni continuativi. Sul tema “idonei”: coloro che sono inseriti nella graduatoria di merito del concorso 2012 saranno assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal primo settembre 2016. La loro assunzione avviene nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibili con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito. E’ stato inoltre previsto un piano straordinario di mobilità per i docenti già in ruolo sul 100% dei posti disponibili per l’anno 2016-17.

Articolo 11

Il Comitato di valutazione per la valorizzazione dei docenti sarà individuato dal consiglio di istituto

Nel testo iniziale del ddl era previsto che fosse il dirigente scolastico, sentito il consiglio di istituto, ad assegnare annualmente le premialità ai docenti (fondo totale: 200 milioni). La Commissione ha introdotto un Comitato di Valutazione individuato dal consiglio di istituto, costituito da due docenti e due rappresentanti dei genitori o un rappresentante degli studenti e uno dei genitori per il secondo ciclo. Questo comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.

Articolo 12

I docenti che hanno già lavorato non saranno penalizzati

La prima versione del ddl prevedeva che, per recepire quanto previsto da una sentenza europea, i contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola, su posti vacanti e disponibili (NB: sui soli posti vacanti e disponibili), non potessero superare complessivamente i 36 mesi anche non continuativi. Questo significava che i precari delle Graduatorie di Istituto in possesso di quel requisito da Settembre 2015 non avrebbero più potuto lavorare su posti vacanti e disponibili (ES: subentrare ad un’insegnante in aspettativa non è occupare un posto “vacante e disponibile”). La Commissione ha introdotto la non retroattività della misura (essa varrà per i contratti stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del ddl), consentendo così a coloro che non sono inclusi nel piano assunzionale straordinario di Settembre 2015, di continuare a lavorare anche su posti vacanti e disponibili, in attesa di mettere a concorso tutti quei posti.

Articolo 15

5 per mille, istituito fondo ad hoc

Il testo iniziale del ddl non prevedeva un fondo ad hoc per il 5xmille alle scuole (che andava così ad incidere direttamente sul fondo generale del 5xmille, a danno del Terzo Settore); è stato introdotto un fondo apposito dalla Commissione.

Articolo 17

Scuole paritarie, al via un piano straordinario di verifica

La commissione ha previsto un piano straordinario di verifica, da avviarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del ddl, della permanenza dei requisiti delle scuole paritarie per il riconoscimento della parità scolastica, con particolare attenzione alle scuole secondarie di secondo grado (norma anti-diplomifici), cui viene ampliata la detraibilità delle spese di frequenza fino ad un massimo di 400 euro annui per alunno.

Articolo 18

Realizzare edifici scolastici innovativi

La commissione ha previsto che entro 60 giorni il MIUR pubblichi un bando per l'elaborazione di proposte progettuali per realizzare edifici scolastici innovativi. Almeno una scuola per regione sarà realizzata con criteri innovativi capaci di affrontare le novità dal punto di vista tecnologico, dalla sicurezza al risparmio energetico.

Articolo 19

Sicurezza scolastica, rilanciato il ruolo dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica

Oltre a tutte le misure per aumentare la sicurezza degli edifici con il recupero dei fondi ancora non spesi già previsto nel ddl, grazie all’intervento della Commissione, si rilancia il ruolo dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica allargando la partecipazione anche alle organizzazioni civiche (Legambiente, Cittadinanza Attiva) e si prevede l'istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza delle scuole.

Articolo 21

Riviste le deleghe su formazione iniziale degli insegnanti e sul diritto allo studio

Le deleghe al governo sono state ridotte da 13 a 8. In particolare, è stata stralciata la delega riguardante gli organi collegiali - fugando le preoccupazioni di chi temeva un ingresso dei privati nel consiglio di istituto - mentre è stata spostata nel testo di legge la delega riguardante la valutazione dei dirigenti (vedi Art.7), così come le norme sugli ITS (istituti tecnici superiori) e sul digitale. Sono state poi riformulate in particolare due deleghe: quella sulla formazione iniziale degli insegnanti e quella sul diritto allo studio, recependo le proposte degli studenti sui livelli essenziali delle prestazioni. Per quanto riguarda la formazione iniziale e l’accesso al ruolo sono state introdotte novità importantissime: al termine della laurea magistrale si potrà accedere ad una selezione, superata la quale si entra progressivamente in ruolo con un apprendistato che dura 3 anni e prevede una crescente responsabilizzazione. L’aspirante insegnante che supera la selezione, dopo la laurea magistrale, non deve più pagare per  frequentare un percorso aggiuntivo, ma viene, al contrario, retribuito fin da subito, mentre progressivamente si specializza e assume responsabilità di gestione della classe, fino al definitivo ingresso in ruolo. Per quanto riguarda le disabilità, l’intervento della commissione sulla delega ha previsto che la revisione dei criteri per la certificazione di disabilità individui le abilità degli  alunni con disabilità per poterle sviluppare e che gli insegnanti di sostegno garantiscano la continuità didattica per l'intero ordine o grado di istruzione.