Giustizia

Riforma del diritto fallimentare

12/10/2017

Riforma del diritto fallimentare.

Approvata la riforma del diritto fallimentare. Per tutelare creditori e ridare chance all'impresa. Per sostenere lo sviluppo dell'Italia.

I principali profili innovativi

a) nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di "allerta", finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita;

b) una facilitazione dell'accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;

c) una semplificazione delle regole processuali, con un tentativo di significativa riduzione delle incertezze interpretative (anche di natura giurisprudenziale) al fine di arrivare ad una sempre maggiore velocizzazione del procedimento;

d) nei casi in cui si arrivi ad un esito giudiziario della crisi è prevista l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza: dopo una prima fase comune, la procedura potrà, seconda i diversi casi, evolvere nella procedura conservativa o in quella liquidatoria;

e) una revisione della disciplina dei privilegi che, tra le maggiori novità, prevede un sistema di garanzie mobiliari non possessorie;

f)  l'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali: le procedure di maggiori dimensioni sono assegnate al tribunale delle imprese (a livello di distretto di corte d'appello);

g) l'eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale (il curatore diventa come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;

h) una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo, lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti;

i)  la sostanziale eliminazione come procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa;

j)   la previsione di una esdebitazione di diritto (non dichiarata, quindi, dal giudice) per le insolvenze di minori dimensioni;

k) modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere che per tenere conto dell'esperienza successiva alla introduzione dell'istituto, previsto dalla legge n. 3 del 2012;

l)   infine, intervenendo a colmare  una lacuna dell'attuale legge fallimentare, viene introdotta una specifica disciplina di crisi e insolvenza dei gruppi di imprese (ad esempio, prevedendo che la stessa sia applicabile anche ai soci illimitatamente responsabili e che debba essere assicurato il coordinamento delle procedure relative a più membri della stessa famiglia,  disciplinando procedure che consentano la prosecuzione delle attività già svolte dal debitore o la loro eventuale liquidazione, anche su istanza del debitore stesso, prevedendo che per  il debitore-consumatore dovrà invece essere prevista solo la soluzione liquidatoria, nonché prevedendo come obbligatoria la soluzione liquidatoria se la crisi deriva da malafede, frode del debitore o colpa grave (quest'ultimo criterio è stato inserito dalla Commissione). In questo caso sarà altresì esclusa l'esdebitazione.

L'articolo 1 delega il Governo a riformare:

  1. le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare);
  2. la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012);
  3. il sistema dei privilegi e delle garanzie, tenendo  conto della normativa UE (sono espressamente richiamati il Regolamento (UE) 2015/848, del 20 maggio 2015, sulle procedure di insolvenza e la Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/135/UE, del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza), nonché dei principi della model law, elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

 

L'articolo 2 interviene anzitutto sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine "fallimento", con tutti i suoi derivati, con l'espressione "liquidazione giudiziale" (La modifica terminologica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, garantendo comunque la continuità delle fattispecie.)