Riforme costituzionali: a che punto siamo?

11/09/2014

Riforme costituzionali: a che punto siamo? 

Il testo approvato dal Senato della Repubblica è stato trasmesso alla Camera dei deputati.  A seguire la sintesi delle principali modifiche. 

Per approfondimenti leggi il dossier preparato dal nostro Ufficio Documentazione e Studi - Dipartimento Istituzionale

 

 

REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (AC 2613)

L’ORGANIZZAZIONE DEI POTERI:

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con metodo proporzionale i senatori fra i propri componenti (74) e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori (21). Ad ogni Regione è assegnato un numero di rappresentanti proporzionale alla propria popolazione, che non può essere inferiore a due.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi territoriali ai quali appartengono (per i consiglieri regionali) o dei quali sono titolari (per i sindaci), ne consegue che il Senato si rinnova parzialmente –  in corrispondenza del rinnovo delle istituzioni di provenienza, che possono avere mandati temporalmente non coincidenti –, è continuo e non è soggetto a scioglimento.

Il Senato esercita le seguenti funzioni:

  • rappresenta le istituzioni territoriali;
  • concorre alla funzione legislativa;
  • esercita le funzioni di raccordo tra l’Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica;
  • partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto;
  • valuta l’attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi statali, controlla e valuta le politiche pubbliche;
  • concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge;
  • partecipa alla elezione del Presidente della Repubblica (art. 83), dei giudici della Corte costituzionale (art. 135) e dei membri laici del CSM;
  • può svolgere inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali, nel qual caso non è previsto che la composizione della commissione d’inchiesta debba rispecchiare la proporzione dei gruppi presenti in Aula (art. 82);
  • può svolgere attività conoscitive e formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati (art. 70, comma 6).

 

La partecipazione del Senato alla funzione legislativa si declina nei seguenti modi:

Richiedono l’approvazione di entrambe le Camere le leggi (c.d. bicamerali): di revisione della Costituzione, costituzionali e di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di  referendum popolare. Le leggi che intervengono nelle materie di cui agli artt. 29 e 32, secondo comma, della Costituzione, quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e quelle in materia di ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane nonché recanti disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni. Le leggi recanti i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della Giunta e dei consiglieri regionali. Ad esse si aggiungono le altre leggi “bicamerali” previste dalla Costituzione (art. 70, comma 1).

Tutte le altre leggi sono esaminate dal Senato se lo richiede 1/3 dei suoi membri entro 10 giorni dalla trasmissione del testo da parte della Camera dei deputati. In tal caso il Senato può approvare proposte di modifica entro i successivi 30 giorni. La Camera dei deputati delibera su tali proposte in via definitiva. Quando il Senato non intenda procedere all’esame ovvero quando sia decorso il termine per deliberare ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva la legge può essere promulgata (art. 70, comma 3).

Una procedura ad hoc è prevista per l’approvazione della legge di bilancio e del rendiconto consuntivo (art. 81, comma 4): in tal caso l’esame del Senato non necessita di un espresso richiamo e le proposte di modifica devono essere approvate entro 15 giorni dalla trasmissione del testo da parte della Camera. Le proposte di modifica relative alle materie di cui all’art. 70, comma 4 (nota 5) approvate dal Senato a maggioranza assoluta possono essere superate dalla Camera con l’approvazione finale del disegno di legge da parte della maggioranza assoluta (art. 70, comma 5). I senatori sono titolari dell’iniziativa legislativa e il Senato può, a maggioranza assoluta dei propri componenti, chiedere alla Camera di pronunciarsi entro sei mesi su un disegno di legge (art. 71, commi 1 e 2).

La sola Camera dei deputati rappresenta la nazione (art. 67) e partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico, accordando e revocando la fiducia al Governo (art. 94).

Sono di esclusiva competenza della Camera dei deputati:

  • la deliberazione dello stato di guerra (art. 78);
  • l’approvazione delle leggi di amnistia e indulto (art. 79);
  • l’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali di natura politica, o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi (art. 80);
  • l’autorizzazione a sottoporre il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio delle funzioni (art. 96).
  • La sola Camera dei deputati può essere sciolta dal Presidente della Repubblica (art. 88).

 

Per quanto concerne il referendum abrogativo (art. 75), sono previsti due diversi quorum di validità del voto: quando la proposta è stata sottoscritta da 500.000 elettori è la maggioranza degli aventi diritto al voto, quando la proposta è stata sottoscritta da 800.000 elettori è la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati. In entrambi i casi la proposta è approvata se ha raccolto il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi.

Relativamente all’iniziativa legislativa popolare, è aumentato il numero degli elettori che devono sottoscrivere la proposta (150.000); la discussione e la deliberazione conclusiva di tali proposte sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari (art. 71, comma 3).

È altresì prevista l’approvazione di una legge costituzionale chiamata a disciplinare condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. La legge di attuazione di tali previsioni è di tipo bicamerale (art. 71, comma 4).

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune (che non è più integrato dai delegati regionali). Per l’elezione è richiesta la maggioranza dei 2/3 del collegio nei primi tre scrutini, quella dei 3/5 dal quarto al settimo scrutinio e la maggioranza assoluta a partire dall’ottavo scrutinio (art. 83).

Le funzioni di supplenza del Presidente della Repubblica sono svolte dal Presidente della Camera dei deputati, mentre è il Presidente del Senato a convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente (art. 86, comma 2).

Investe il potere normativo di rango primario del Governo la modifica dell’art. 77, che intende limitare gli abusi della decretazione d’urgenza maturati negli ultimi anni “recependo” in Costituzione i limiti oggi previsti dalla legislazione ordinaria (L. 400 del 1988) e desumibili dalla giurisprudenza costituzionale:

  • i decreti-legge non possono disciplinare le materie costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;
  • i decreti-legge non possono reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti o regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
  • i decreti-legge non possono ripristinare l'efficacia di norme che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime per vizi non attinenti al procedimento;
  • i decreti-legge debbono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
  • nel corso dell’esame di disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto;
  • i disegni di legge di conversione devono essere approvati secondo il procedimento legislativo normale (art. 72, comma 5).

 

La disciplina della Corte costituzionale è toccata in due punti. Relativamente alla composizione di matrice parlamentare dell’organo, è previsto che tre giudici siano eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica (art. 135, comma 1). Per quanto concerne le funzioni, è previsto che la Corte si pronunci in via preventiva sulla legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica se adita con ricorso motivato sottoscritto da un terzo dei componenti di una Camera. Il giudizio deve chiudersi entro 30 giorni dal ricorso; l’accertamento dell’illegittimità costituzionale impedisce la promulgazione della legge (art. 73, comma 2).

È soppresso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).

 

Il Titolo V

Le Province cessano di essere un’articolazione territoriale della Repubblica (art. 114) ed è abrogato ogni riferimento ad esse dal testo della Costituzione. Relativamente agli enti di area vasta, è prevista una competenza regionale fatti salvi i profili ordinamentali generali dettati dal Legislatore statale. Al contempo il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica su iniziativa dei Comuni e dopo aver sentito la Regione.

È mantenuto il regionalismo differenziato, ai sensi del quale le Regioni ordinarie possono chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato. Tale possibilità è però riservata alle Regioni che abbiano un bilancio in equilibrio tra entrate e spese (art. 116, comma 3).

Nel riparto delle funzioni legislative tra Stato e Regioni, viene meno la legislazione concorrente (ai sensi della quale oggi lo Stato è chiamato a dettare i principi fondamentali della materia e le Regioni la normativa di dettaglio), si arricchisce il novero delle materie di competenza statale esclusiva (nei fatti una parte delle materie che oggi sono rimesse alla legislazione concorrente è trasferita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato) che in molti aspetti viene più puntualmente definito (o tramite nuove formulazioni delle materie o tramite l’attribuzione del potere di adottare “disposizioni generali e comuni”) (art. 117, comma 2).

È introdotta la c.d. supremacy clause, ai sensi della quale, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale (art. 117, comma 4). 

 

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