Cultura
Il provvedimento approvato alla Camera si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale. Attualmente le norme di riferimento si ritrovano in parte nel codice penale e più dettagliatamente nel Codice dei beni culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 , n. 42, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
La Costituzione in base al disposto degli articoli 9 e 42, richiede che alla tutela penale del patrimonio culturale sia assegnato un rilievo preminente e differenziato nell'ambito dell'ordinamento giuridico e colloca con tutta evidenza la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione a un livello superiore rispetto alla mera difesa del diritto all'integrità del patrimonio individuale dei consociati.
GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA SONO:
· Fornire coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente tra “confuso” tra codice penale e codice dei beni culturali;
· introdurre nuove fattispecie di reato adeguate al cambiamento dei tempi e alla modernità, nonché alla consapevolezza, sempre crescente, del valore incommensurabile del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese;
· innalzare le pene edittali, così da attuare pienamente il disposto costituzionale che richiede una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla tutela della proprietà privata;
· introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.
PRINCIPALI NOVITA’
Si inserisce tra i delitti un nuovo titolo VIII- bis, "Dei delitti contro il patrimonio culturale", queste le nuove fattispecie:
· furto di beni culturali (art. 518-bis), reclusione da 2 a 8 anni , con le circostanze aggravanti la pena della reclusione va da 4 a 12 anni;
· appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter), reclusione da 1 a 4 anni per chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.
· ricettazione di beni culturali (art. 518-quater), reclusione da 3 a 12 anni. Questa fattispecie di ricettazione dovrà trovare applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si tratta di una fattispecie penale al momento estranea all'ordinamento, che ricorre quando il fatto non integri gli estremi della più grave ricettazione e che consiste nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita;
· violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-septies), reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro (si sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'art. 173 del Codice dei beni culturali);
· uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-octies), reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro (si sposta nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'art. 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali, è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ex articolo 30 c.p.». Rispetto all'attuale fattispecie, la riforma prevede un'aggravante quando il delitto ha ad oggetto beni culturali di rilevante valore;
· danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici(art. 518-novies), reclusione da 1 a 5 anni: chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici; colui che invece fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. In caso di condotta colposa, si applica la reclusione fino a 2 anni (art. 518-decies);
· devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518-undecies), punito con la reclusione da 10 a 18 anni, quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura. contraffazione di opere d'arte (art. 518-duodecies), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro.
· La riforma inasprisce la sanzione e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'art. 178 del Codice dei beni culturali, ed esclude la punibilità (art. 518-terdecies) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità;
· attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (art. 518-quaterdecies), reclusione da 2 a 8 anni: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura;
· il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede inoltre un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio 2 di un'attività professionale o commerciale (art. 518-quinquiesdecies). La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e, in caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (art. 30 c.p.); la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso (art. 518-sexiesdecies).
· l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale (art. 518-octiesdecies).