Discussione sulle linee generali - Relatore
Data: 
Lunedì, 3 Aprile, 2017
Nome: 
Marco Fedi

A.C. 2714

 

Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi deputati, valgono per questo provvedimento di ratifica le considerazioni svolte in precedenza, nel senso che si tratta anche qui di un accorpamento in un unico disegno di legge - il titolo stesso molto lungo che lei ha appena letto - di un elevato numero di accordi omogenei per materia, ma disomogenei per Stati firmatari. Per questa ragione non ripeterò le considerazioni già svolte, ma mi preme sottolineare che, nel caso di specie, trattasi peraltro di ratifiche di accordi di carattere multilaterale, che vedono, da un lato, l'Unione europea e, dall'altro, Stati Uniti, Norvegia, Islanda, Israele e Repubblica moldova.

Quanto alla prima delle intese al nostro esame, l'Accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e Israele, concluso il 10 giugno 2013, esso risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei, sia dell'Unione Europea sia israeliani. Più nello specifico la finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e lo Stato di Israele, nel cui ambito i vettori di entrambe le parti potranno stabilirsi liberamente, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei principi commerciali, competere su base equa e paritaria, nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato a sostituire gli accordi bilaterali esistenti attualmente in vigore, contribuirà ad agevolare - come si sottolinea nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica - i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiale.

Si rammenta in proposito che l'Italia ha già ratificato nel 2009 e nel 2012 due analoghi accordi siglati con il Marocco e la Giordania, i primi stipulati con Paesi non europei, sulla scia delle linee guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo 2005.

Per quanto concerne la seconda delle intese al nostro esame, l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e la Repubblica moldova, valgono pienamente le considerazioni generali già formulate con riguardo all'accordo UE-Israele sul trasporto aereo.

Venendo all'Accordo del giugno 2011 tra l'Unione Europea, gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia e all'Accordo addizionale applicativo tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia, l'insieme di tali strumenti è volto ad estendere all'Islanda e alla Norvegia - cui già si applica l'Accordo sui trasporti aerei tra Stati Uniti e Unione europea del 2007 - anche la versione di detto Accordo, come modificata dal Protocollo del 24 giugno 2010.

La relazione introduttiva ci ricorda come Islanda e Norvegia abbiano preso parte come osservatori già alla fase negoziale, che condusse poi alla stipula del Protocollo del 2010. Al termine di tali negoziati fu concordato in merito alla possibilità di una proposta di Islanda e Norvegia per poter accedere anche al Protocollo. Viene peraltro evidenziato che entrambi i Paesi, pur appartenenti all'Unione europea, siano parte integrante, con numerosi altri Paesi del vecchio continente, dello spazio aereo comune europeo, cui ha dato vita l'Accordo ECAA del 9 giugno 2006, ratificato dall'Italia con la legge 4 giugno 2010, n. 91.

Per quanto concerne le finalità e la portata dello spazio aereo comune transatlantico, va inoltre ricordato anche l'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e l'Unione europea del 17 dicembre 2009, ratificato dal nostro Paese con la legge 1° febbraio 2012, n. 6, cui l'Accordo tra Stati Uniti e Unione europea del 2007 e il successivo Protocollo di modifica hanno dato vita. Valgono anche qui le considerazioni già formulate a proposito dell'accordo tra Unione Europea e Israele.

Da ultimo l'Accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America. Concluso il 30 aprile 2007, costituisce un significativo superamento della precedente e tuttora vigente dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei.

Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo, realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo, esso prevede l'allineamento delle relazioni tra gli Stati Uniti e i vari Stati membri della UE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In tal modo viene inoltre risolto il problema dell'incompatibilità con la pertinente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Va segnalato che l'Accordo in oggetto appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti misti, in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate all'Unione europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, dei quali peraltro è necessaria la ratifica.

Per queste ragioni, signora Presidente, visto che il mio tempo è arrivato a conclusione segnalo l'urgenza di una ratifica di questo provvedimento.