Dichiarazioni di voto finale
Data: 
Mercoledì, 25 Giugno, 2014
Nome: 
Eleonora Cimbro

A.C. 2087

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ci apprestiamo oggi a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni fiscali, siglato a Londra il 5 settembre 2012. Tale Accordo, finalizzato, appunto, allo scambio di informazioni tra Stati che non ritengono necessario stipulare una convenzione contro le doppie imposizioni, si inserisce in una tendenza più ampia che si è delineata a livello europeo e nel quadro dell'OCSE di forte contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, fenomeni, questi, che vengono attuati attraverso i cosiddetti paradisi fiscali. Nel caso specifico, l'Italia ha stipulato l'Accordo con l'arcipelago sito nel canale della Manica che prende appunto il nome dall'isola più estesa, quella di Guernsey, e che, in quanto Baliato, espressione che sta a indicare quella che dall'epoca medioevale era l'area di giurisdizione di un balivo, non fa parte direttamente del Regno Unito da un punto di vista formale, ma che di fatto dipende dalla corona britannica attraverso Governi interni autonomi. La scelta da parte di Stati come questi di non stipulare convenzioni contro le doppie imposizioni in ragione del ridotto interscambio commerciale non deve altresì costituire un elemento di ostacolo per la corretta circolazione di informazioni e per garantire la massima trasparenza fiscale. Infatti, con la crisi economica globale si è fatta più forte l'esigenza di garantire buone pratiche per il raggiungimento di una maggiore linearità nel campo della fiscalità. E proprio in questa direzione vanno le raccomandazioni del forum sulla trasparenza costituito presso l'OCSE. 
  L'Accordo, che di fatto è un passo in avanti per la lotta contro l'evasione fiscale in ambito internazionale, mette in campo strategie e strumenti concreti che denotano la determinazione, sia ad una reale forma di collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi, sia ad un lavoro in itinere che deve essere sostenuto con forza da qui in avanti. Come già esposto in discussione sulle linee generali, l'Accordo sviluppa in modo puntuale l'oggetto della stipula ed in particolare individua l'ambito di applicazione del medesimo che, evidentemente, interviene su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari, stabilisce le modalità di scambio delle informazioni che vengono fornite a prescindere dal fatto che la persona a cui si riferiscono o quella che le detiene abbia la residenza e la nazionalità dei due Paesi ratificanti ed elenca, infine, per entrambe le parti le imposte su cui è previsto il passaggio di informazioni, precisando che rientrano nell'Accordo anche quelle entrate in vigore successivamente alla stipula, purché di natura identica o analoga. 
  Il punto fondamentale caratterizzante dell'Accordo è il superamento del segreto bancario, proprio in linea, come già ribadito prima, con l'obiettivo prioritario della lotta all'evasione. Un ultimo elemento che ritengo sia importante da valorizzare politicamente e che viene chiarito dall'analisi tecnico-normativa è che l'Accordo può essere.... veicolo per inserire l'altra parte contraente nella cosiddetta white list dei Paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali, ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia. 
  Per concludere, dunque, il Partito Democratico annuncia il voto favorevole alla ratifica dell'Accordo che si inserisce pienamente nel solco delle buone pratiche internazionali in materia fiscale e che contribuisce a rendere trasparenti e coerenti i rapporti con altri Paesi con effetti positivi sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Garantire la piena trasparenza delle operazioni fiscali all'estero non significa, tuttavia, sostenere le ragioni di un fisco oppressivo e invadente, ma, al contrario, garantire le condizioni essenziali per una efficiente economia di mercato.