Relatore
Data: 
Martedì, 3 Marzo, 2015
Nome: 
Franco Cassano

A.C. 2090

È stato predisposto al pari di altri accordi già stipulati con altre entità come l'Isola di Man, o Gibilterra sulla base del modello dell'accordo sugli scambi di informazioni fiscale redatto dall'OCSE nell'aprile 2002, in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nei diversi forum internazionali in tema di rafforzamento degli strumenti di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, soprattutto nel contesto della crisi finanziaria internazionale. 
Anche in questo caso, il testo appare pienamente coerente con l'evoluzione normativa del nostro Paese che, a partire dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, ha portato ad una radicale riforma della legislazione antielusiva nazionale, incentrata sull'elencazione degli Stati con normativa fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (la cosiddetta white list). 
L'Accordo si compone di tredici articoli: tra questi, mi limito a richiamare i più rilevanti, come l'articolo 3 che delinea l'ambito oggettivo di applicazione dell'intesa: per l'Italia si tratta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. 
Di seguito, nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'accordo. 
L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. 
Con l'articolo 6, viene invece regolamentata la possibilità di una parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale, ovvero presenziarvi, nel suo territorio. Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8. Con l'articolo 10, inoltre, le parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo. Concludo raccomandando una celere approvazione del disegno di legge da parte dell'Aula – sul quale si sono espresse favorevolmente le Commissioni affari costituzionali, giustizia, bilancio e finanze –, che potrà portare all'emersione di una maggiore base imponibile ed appare pertanto pienamente in linea con la preannunciata e condivisibile accelerazione, da parte del Governo, del percorso di ratifica di accordi bilaterali aventi per obiettivo lo scambio di informazioni con altri Paesi ai fini della perequazione fiscale e per il contrasto alle frodi fiscali internazionali, testimoniata dalla recente sottoscrizione degli accordi in materia fiscale con la Confederazione elvetica ed il Principato del Liechtenstein.