A.C. 2574-A
Signor Presidente, questo Accordo italo-canadese riguarda la sicurezza sociale ed è un atto ormai datato, essendo stato firmato a Roma il 22 maggio 1995, tanto che nel 2003 è stato firmato dalle due Parti anche un Protocollo all'Accordo, ed è anche questo atto ora all'esame della Commissione. Lo scopo dell'Accordo, analogamente a quello di numerosi altri della stessa specie, è quello di regolare alcuni aspetti previdenziali.
Per quanto concerne il suo contenuto, si compone di 33 articoli. In questa sede, mi soffermerò, però, brevemente solo su quelli più salienti L'articolo 2 elenca le gestioni assicurative italiane e canadesi cui si applicherà l'Accordo, prevedendo, altresì, l'estensione a eventuali successive modifiche legislative in Italia o in Canada. In base all'articolo 3, l'applicazione dell'Accordo riguarderà persone che siano, o siano state, soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché ai loro familiari o superstiti.
L'articolo 4 stabilisce la parità di trattamento tra le persone di cui al precedente articolo 3 che risiedano sul territorio di uno Stato contraente e i cittadini di quello Stato contraente, per ciò che concerne l'applicazione della pertinente legislazione. L'articolo 5 prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda in uno Stato terzo rispetto all'Italia o al Canada.
L'articolo 6 prevede che una persona che svolga attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sia soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato; qualora, invece, si tratti di lavoratore autonomo che opera in entrambi i Paesi, questi sarà soggetto alla sola legislazione del Paese di residenza: ciò ove non sia diversamente previsto in altre sezioni dell'Accordo in esame.
L'articolo 7 prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, purché il periodo del distacco non superi i 24 mesi. Qualora il periodo di distacco, invece, si prolunghi oltre i termini indicati, le autorità o le istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine.
L'articolo 8 dispone in termini analoghi al precedente articolo, ma con specifico riferimento alle persone impiegate su installazioni marine per la ricerca di idrocarburi e minerali situate nell'area corrispondente alla piattaforma continentale di una delle due Parti dell'Accordo. L'articolo 9 prevede per i lavoratori impiegati su navi o aeromobili il mantenimento del regime di sicurezza sociale del Paese di bandiera della nave o in cui la compagnia aerea ha la sua sede legale.
L'articolo 13 prevede la possibilità della totalizzazione dei periodi contributivi accreditati nei due Paesi, in modo tale da consentire il raggiungimento più agevole dei minimi contributivi e un più elevato livello delle prestazioni. Con l'articolo 14 la totalizzazione viene estesa, in caso di carenza contributiva del soggetto interessato dopo la totalizzazione tra Italia e Canada, anche ai periodi contributivi accreditati nei sistemi previdenziali di Paesi terzi, a condizione che tanto l'Italia quanto il Canada abbiano in vigore con detti Stati separati accordi in materia previdenziale che includano la clausola di totalizzazione dei periodi contributivi.
L'applicazione concreta delle previsioni sulla totalizzazione per il calcolo delle prestazioni è disposta dagli articoli 17 e 18 per la legislazione del Canada e dall'articolo 19 per quella legislazione italiana.
Quanto al Protocollo aggiuntivo del 2003, la cui entrata in vigore coinciderà con quella dell'Accordo, rileva che esso consta di 8 articoli, che non recano alcuna novità sostanziale rispetto all'Accordo, bensì una serie di precisazioni e di rilievi interpretativi.
Venendo al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, preciso che si compone di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo stesso e l'ordine di esecuzione ad esso relativo.
L'articolo 3 – emendato nel corso dell'esame per ottemperare ad una condizione posta dalla Commissione Bilancio volta garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo ......che sono valutati in euro 521.600 per l'anno 2015 e in euro 2.555.500 a decorrere dall'anno 2016: alla loro copertura, e con questo concludo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire».