TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DELLA DEPUTATA LIA QUARTAPELLE PROCOPIO IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 3449
Colleghi deputati, nell'Ecofin del 18 dicembre 2013 è stato presentato il cosiddetto Meccanismo unico di risoluzione (Single Resolution Mechanism SRM), organo-chiave dell'Unione bancaria europea, al quale si affianca un Trattato intergovernativo, quello al nostro esame, che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di trasferire le contribuzioni delle banche aventi sede nel proprio territorio al fondo di risoluzione unico (SRF).
Insieme al Codice unico europeo e al Meccanismo di vigilanza unico, il Meccanismo di risoluzione unico rappresenta uno dei tre pilastri dell'Unione bancaria europea, il cui fine è garantire che il settore bancario nella zona euro e nell'Unione europea sia sicuro e affidabile, e che le banche insolvibili siano soggette a risoluzione senza ricorrere al denaro dei contribuenti e riducendo al massimo l'impatto sull'economia reale.
Il primo pilastro e l'asse portante dell'Unione bancaria è il cd. «Codice unico europeo», dovendosi intendere col termine un insieme di testi legislativi applicabili a tutti gli enti finanziari e a tutti i prodotti finanziari dell'Unione, e riguardanti in primo luogo i requisiti patrimoniali delle banche, i sistemi di garanzia dei depositi e la gestione delle banche in dissesto.
Il secondo pilastro dell'Unione bancaria è rappresentato dal Meccanismo di vigilanza unico, un organo di vigilanza bancaria sovranazionale volto a garantire la solidità del settore finanziario europeo mediante controlli approfonditi e periodici dello stato di salute delle banche, effettuati in base a norme identiche per tutti i paesi dell'UE.
I compiti di vigilanza sono attribuiti alla BCE, in collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali. La BCE ha il potere di condurre valutazioni prudenziali, ispezioni in loco e indagini; di concedere o revocare licenze bancarie; di valutare l'acquisto e la cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi; di assicurare la conformità alla normativa prudenziale dell'UE e a fissare requisiti patrimoniali più elevati (cd. «riserve») per scongiurare ogni rischio finanziario. La BCE esercita una vigilanza diretta su 123 banche «significative» dei paesi partecipanti all'Unione bancaria, che detengono quasi l'82 per cento degli attivi bancari nell'area dell'euro. Per quanto concerne le banche considerate «meno significative», esse continuano a essere sottoposte alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti, in stretta collaborazione con la stessa BCE.
Il terzo pilastro dell'Unione bancaria è il Meccanismo di risoluzione unico: gli obiettivi principali del terzo pilastro dell'Unione bancaria consistono nel rafforzare la fiducia nel settore bancario; nell'impedire la corsa agli sportelli e il contagio nelle situazioni di dissesto; nel ridurre al minimo la relazione negativa tra banche ed emittenti sovrani; nell'eliminare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari.
Le norme relative al Meccanismo di risoluzione unico (SRM), quando entreranno in vigore, si applicheranno alle banche degli Stati membri della zona euro e a quelle dei Paesi dell'UE che scelgono di aderire all'Unione bancaria.
Disciplinato dal Regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme ed una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, l'SRM consta di un'autorità di risoluzione a livello dell'UE: il Comitato di risoluzione unico e di un Fondo di risoluzione comune, finanziato dal settore bancario.
Il Fondo verrà costituito nell'arco di 8 anni, e dovrebbe raggiungere almeno l'1 per cento dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione bancaria, per un totale stimato di circa 55 miliardi di euro. Il contributo dovuto da ciascuna banca sarà calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività (con l'esclusione dei fondi propri e dei depositi protetti) rispetto alle passività aggregate (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti, e adattato in proporzione ai rischi assunti di ciascun ente.
I contributi delle banche raccolti a livello nazionale saranno trasferiti al Fondo di risoluzione unico, al quale sarà possibile accedere solo in caso di applicazione corretta e totale delle norme di bail-in e dei principi stabiliti nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e nel regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Tale condizione è volta a garantire il rispetto di uno dei principi portanti dell'Unione bancaria, ossia che il costo dei dissesti bancari gravi sul settore finanziario e non sui contribuenti.
Il Fondo sarà inizialmente costituito da «comparti nazionali», che verranno fusi in modo graduale durante una fase transitoria della durata di otto anni. La messa in comune dell'utilizzo dei fondi versati inizierà con il 40 per cento nel primo anno e un ulteriore 20 per cento nel secondo, per poi aumentare di un importo costante per i successivi sei anni finché i comparti nazionali non cesseranno di esistere.
Nel caso di crisi le risorse utilizzate sarebbero in primis quelle dei comparti corrispondenti agli Stati in cui hanno sede le banche coinvolte dalla procedura di risoluzione mentre le risorse degli altri comparti verranno coinvolte con un meccanismo di mutualità gradualmente crescente.
L'accordo al nostro esame definisce, per la succitata fase transitoria, le modalità per il trasferimento e la messa in comune dei fondi.
La decisione di ricorrere allo strumento di un autonomo accordo internazionale, è stata assunta dal Consiglio allo scopo di venire incontro alle preoccupazioni di natura giuridica e costituzionale sollevate da alcuni Stati membri – in primis, la Germania –, secondo i quali i Trattati vigenti non offrivano una base legale sufficiente per imporre alle banche un obbligo di contribuzione diretta al Fondo.
L'accordo è stato firmato da 26 Stati membri (tutti i Paesi membri dell'UE a parte Regno Unito e Svezia) il 21 maggio 2014. In una dichiarazione separata, i firmatari hanno espresso l'intenzione di completare il processo di ratifica in tempo perché l'SRM diventi operativo entro il 1o gennaio 2016. Successivamente, la Commissione europea ha fissato nel 26 novembre l'ultimo giorno utile per rispettare la succitata scadenza. Da qui l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge al nostro esame.
Gli Stati non appartenenti alla zona euro che hanno firmato l'accordo usufruiranno dei diritti e dovranno osservare gli obblighi che ne discendono solo una volta aderito al Meccanismo di vigilanza unico e al Meccanismo di risoluzione unico. Il disegno di legge di ratifica – approvato dal Senato ieri – si compone di 4 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore. Trattandosi di contributi delle banche non sono previsti oneri diretti per le finanze pubbliche.