A.C. 3085
Grazie Presidente. Colleghi, l'Accordo italo-francese siglato nel 2012 in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia disciplina in modo specifico questa forma di collaborazione operativa, nel rispetto della normativa europea nella stessa materia, riconducibile alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea del 2008 – rispettivamente dedicate al potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità, e all'attuazione della prima – a loro volta collegate al Trattato di Prüm, al quale l'Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85, riguardante la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina.
Ricordo, inoltre, che l'Accordo si collega alle previsioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 93 del 2013, recante disposizioni in materia di sicurezza, riguardanti la possibilità di disporre operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia, che hanno disciplinato alcuni profili pratici connessi al loro svolgimento sui rispettivi territori nazionali, quali l'attribuzione di qualifiche pubbliche agli agenti stranieri, il porto e l'uso delle armi ed altro.
Sotto il profilo tecnico-operativo, l'intesa si è resa necessaria per realizzare una più stretta cooperazione bilaterale di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza nonché per prevenire la commissione di reati, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici.
L'atto internazionale, siglato nel corso del vertice italo-francese di Lione del 3 dicembre 2012, specifica innanzitutto quali sono le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'Accordo, ossia il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la parte italiana e la direzione della cooperazione internazionale del Ministero dell'interno per la parte francese. Individua, poi, l'ambito nel quale la cooperazione stessa si renderà operativa, ossia il mantenimento dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati, attraverso l'effettuazione di pattugliamenti concordati tra le parti e l'esecuzione di operazioni di polizia congiunte in cui gli agenti di uno Stato partecipano a operazioni di polizia nel territorio dell'altro Stato.
L'Accordo sancisce, quindi, quali saranno le modalità della cooperazione, che si sostanzieranno, nello specifico, nell'assistenza da parte degli agenti dello Stato di invio agli agenti dello Stato di destinazione, in special modo nelle attività che vedono coinvolti connazionali. Le attività degli agenti dello Stato di invio avverranno sotto il controllo e, generalmente, alla presenza di agenti dello Stato di destinazione. L'impiego e l'organizzazione del servizio degli agenti dello Stato di invio avverranno secondo le istruzioni dell'autorità competente dello Stato di destinazione.
In coerenza con il Trattato di Prüm e con le citate decisioni del Consiglio dell'Unione europea, si disciplinano l'uso delle armi, delle munizioni e delle attrezzature, nonché dei veicoli nell'ambito delle attività di cooperazione. In entrambi i casi vige il richiamo al rispetto delle norme e della legislazione dello Stato di destinazione, che, nella fattispecie, sono individuabili nella citata normativa del 2013. Le Parti hanno l'obbligo di prestare agli agenti dell'altra parte, nell'esercizio della loro funzione, le stesse protezione e assistenza riservate ai propri agenti.
L'Accordo specifica, quindi, le dinamiche connesse alla responsabilità civile e penale nonché al rapporto di lavoro. La risoluzione delle controversie tra i due Paesi in merito all'interpretazione o all'attuazione dell'Accordo avverrà tramite negoziati e consultazioni tra le Parti.
L'organizzazione e la pianificazione delle operazioni congiunte saranno stabilite d'intesa tra le autorità competenti, attraverso specifici protocolli che ne definiranno i dettagli.
Quanto agli oneri di attuazione dell'Accordo, su cui la Commissione bilancio darà quest'oggi il proprio parere all'Aula, valutati in circa 77 mila euro, essi verranno coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Mi preme sottolineare la rilevanza di una rapida approvazione di questo disegno di legge, che rafforza ulteriormente un quadro di cooperazione già assai strutturato tra il nostro Paese e la Francia e che, tuttavia – come hanno dimostrato le tensioni di quest'anno, in occasione dell'arrivo di gruppi consistenti di profughi a Ventimiglia e diretti verso il territorio francese – abbisogna di opportuni affinamenti rispetto a specifici profili operativi. Anche in questa connessione con il dibattito in atto in Europa sui temi della gestione dell'enorme flusso di profughi provenienti dal Medio Oriente e dalla Siria, in particolare, l'entrata in vigore della nuova intesa concorrerà a contrastare con maggiore efficacia la criminalità e a rafforzare il fronte comune contro la gravissima minaccia terroristica e contro la piaga del traffico internazionale di esseri umani, in una fase di particolare delicatezza per la tenuta dei vincoli di solidarietà tra Paesi membri fondatori dell'Unione europea.
Come è emerso anche nel corso dell'esame in Commissione, non vi è dubbio, peraltro, che lungo il confine tra Italia e Francia si trovino numerose località turistiche di mare e di montagna dove, in talune stagioni dell'anno, l'affluenza è assai concentrata e dove, quindi, diventa più stringente l'esigenza di sicurezza per i cittadini e quella di maggiore chiarezza per le nostre Forze dell'ordine rispetto ai propri ambiti operativi.
Per tali ragioni, che mi paiono essere molto chiare, auspico un iter celere di approvazione di questo provvedimento.