Esame di una questione pregiudiziale
Data: 
Martedì, 3 Maggio, 2016
Nome: 
Tino Iannuzzi

A.C. 2039-A

Grazie, Presidente. La pregiudiziale di costituzionalità rispetto al testo al nostro esame sostiene che il provvedimento violerebbe la disciplina costituzionale per più profili. Con genericità vengono evocate le possibili lesioni di alcuni articoli della Costituzione: dell'articolo 42 della Costituzione, per il riverbero delle limitazioni sul diritto di proprietà; dell'articolo 117, in relazione al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni; dell'articolo 120, per quanto concerne l'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti di regioni o enti locali rivelatesi inadempienti. Questa tesi non può essere condivisa. Innanzitutto, vengono prospettate, per il primo aspetto, questioni espropriative che colpirebbero il diritto di proprietà, che sono invece completamente avulse dal provvedimento in esame, che quindi sono al di fuori della discussione su questo testo e che, quindi, ci portano su direzioni assolutamente non condivisibili ed estranee al provvedimento. Invece, noi dobbiamo tener conto di quello che la Corte costituzionale ci ha insegnato il legislatore non può non considerare il principio di ragionevolezza, che deve sempre guidare l'attività legislativa, ed, in particolare, il contemperamento tra i diversi interessi privati e pubblici, tutti meritevoli di tutela, che sono coinvolti nelle singole fattispecie. Ed in questa vicenda il legislatore deve tener conto della evoluzione dell'ordinamento e dei contesti territoriali, economici, sociali e culturali e deve tener conto della rilevanza centrale sempre più forte che ha assunto il tema della tutela e della difesa del paesaggio che trova riconoscimento costituzionale pregnante nell'articolo 9, nel quadro dei principi fondamentali della Carta. La stessa tutela del paesaggio sempre più ha acquisito un ruolo centrale nella dinamica dei valori costituzionali, nella coscienza sociale del Paese e della comunità internazionale e nello stesso mutamento della disciplina giuridica. Per questo il legislatore si muove con il provvedimento in esame, con una serie di principi fondamentali in tema di valorizzazione e di tutela del suolo, anche per promuovere e preservare le attività agricole, l'ambiente ed il paesaggio. Il provvedimento investe la materia «governo del territorio», che nel suo ambito presenta una pluralità di aspetti che sono certamente quelli attinenti all'edilizia e all'urbanistica ma che più in generale si riconducono alla disciplina dell'uso del suolo. Sulla materia «governo del territorio» è intervenuta spesso la Corte costituzionale sia per l'ampiezza della materia sia per la difficoltà di definire e tratteggiare con precisione i suoi confini, che inevitabilmente finiscono per impattare e intrecciarsi con altri ambiti di competenza che investono altre materie, a cominciare dalla tutela dell'ambiente. Non è senza significato il fatto che questo provvedimento, all'articolo 1, comma 1, richiami il principio fondamentale della difesa del paesaggio di cui all'articolo 9 della Costituzione, che investe la competenza legislativa esclusiva dello Stato. Vi sono altre norme come quelle in tema di mitigazione o di compensazione ambientale che investono il principio della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della nostra Carta costituzionale richiama la competenza esclusiva legislativa dello Stato. Per tale ragione nel provvedimento abbiamo anche una serie di norme che spingono nella direzione di riconoscere funzioni amministrative allo Stato, disegnando un apposito procedimento per la definizione e la ripartizione territoriale dei limiti al consumo di suolo, anche attraverso atti normativi di rango secondario che prevedono il pieno coinvolgimento delle regioni. Su questo non possiamo non considerare la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha evocato il principio della cosiddetta attrazione in sussidiarietà che implica il riconoscimento e l'allocazione a livello statale di competenze amministrative che vanno al di là e sono diverse da quelle che discenderebbero dal mero tenore letterale dell'articolo 117 della Costituzione. Il fondamento di questo principio, la ratio di questo principio è l'esigenza di garantire l'esercizio unitario delle funzioni pubbliche. Per tutelare l'interesse pubblico generale unitario dell'intero Paese, occorre tener conto di questo principio che investe e finisce per estendersi anche all'ambito regionale. Per questo motivo nel testo, accogliendo le condizioni della Commissione Bilancio, le ipotesi di parere delle regioni sono state trasformate in intesa in Conferenza Stato-regioni e sono stati previsti meccanismi adeguati per l'esercizio del potere sostitutivo... ..rispettando la disciplina legislativa vigente. Per tutte queste ragioni – Presidente, la ringrazio – il gruppo del Partito Democratico voterà contro la pregiudiziale di costituzionalità che è stata presentata (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).