Discussione sulle linee generali
Data: 
Mercoledì, 9 Dicembre, 2020
Nome: 
Luca Rizzo Nervo

A.C. 2772-A

Relatore

Onorevoli colleghi! L'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150. Tale provvedimento, al Capo I, reca un nucleo di misure di natura eccezionale e, dunque, con una vigenza limitata nel tempo, finalizzate a proseguire e implementare un regime speciale per la gestione commissariale del sistema sanitario della regione Calabria. Un provvedimento che vuole e deve essere un punto di svolta' per la sanità calabrese.

Un provvedimento che prova a mettere mano alla necessaria ripartenza che la sanità calabrese deve attuare. Una nuova legge fondamentale per il futuro della sanità calabrese che prevede nuovi investimenti e più poteri alla struttura commissariale. In questi anni si sono accumulati ritardi, risorse non spese o spese male in Calabria, con questo decreto legge, che arriva oggi all'appuntamento del voto di conversione di questo Parlamento, si creano le condizioni per potere spendere queste risorse nel modo più veloce ed efficace possibile.

Un provvedimento che vuole rappresentare una nuova concreta presa in carico della questione calabrese come una grande questione nazionale e non solo locale. Un provvedimento che fa seguito alle misure straordinarie già assunte con il decreto-legge n. 35 del 2019 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019 - allo scadere dell'efficacia di quest'ultimo, prevista in 18 mesi dalla sua entrata in vigore (3 maggio 2019), considerata la persistente criticità del sistema sanitario della regione.

Il perdurante disavanzo del settore sanitario aveva, infatti, determinato per la Calabria, già all'epoca dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 35 del 2019, il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) oltre che rilevanti ulteriori criticità connesse alla gestione amministrativa. Non risultando superati i presupposti di straordinarietà e urgenza correlati all'adozione del previgente decreto-legge, il Governo ha ritenuto di dover intervenire nuovamente in via legislativa, al fine di ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione nonché di orientare la spesa sanitaria verso una maggiore efficienza.

Le disposizioni recate negli articoli da 1 a 7 del decreto-legge sono, appunto, preordinate al raggiungimento di tali finalità. Nel corso dell'esame in sede referente svoltosi presso la XII Commissione sono stati approvati alcuni emendamenti, sia della maggioranza che dell'opposizione, volti a rendere ancora più efficace il testo presentato dal Governo e a chiarire alcuni punti la cui interpretazione non appariva univoca. Sono state, invece, respinte le proposte emendative tese a modificare in maniera sostanziale l'impianto stesso del provvedimento.

Procedendo all'illustrazione del contenuto, faccio presente che l'articolo 1 riguarda le funzioni del Commissario ad acta nominato dal Governo, il quale è chiamato: ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della regione Calabria; a svolgere, ove delegato, i compiti connessi al rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale mediante l'adozione di specifici piani di riorganizzazione per far fronte all'emergenza pandemica da COVID-19; ad assicurare l'attuazione delle misure contenute nel Capo I del decreto (comma 1).

Si prevede che la regione Calabria metta a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi compiti. Il contingente minimo è costituito da 25 unità di personale, dotato di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o in posizione di comando, tramite interpello per l'acquisizione della disponibilità, da enti regionali ed enti del Servizio sanitario regionale (comma 2). In caso di inadempienza della regione nel fornire il necessario supporto, il Commissario ad acta deve darne comunicazione al Consiglio dei ministri e invita la regione a garantire tale supporto entro il termine massimo previsto in 30 giorni. In caso di perdurante inadempienza, si prevede che il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotti, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure per il superamento degli ostacoli riscontrati. Si prevede altresì che il Commissario ad acta sia affiancato da uno o più subcommissari, in numero comunque non superiore a tre, come precisato in sede referente, di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza, rispettivamente in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa (comma 3). Il Commissario ad acta (comma 4) è chiamato, inoltre, ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS), che fornisce supporto tecnico ed operativo. Al tal fine, l'Agenzia può avvalersi di personale comandato, nel limite di 12 unità, potendo ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente (come specificato attraverso l'approvazione di un emendamento in sede referente) con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva.

Evidenzio, in particolare, il comma 4-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente ai sensi del quale, al fine di garantire l'esigibilità dei LEA nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza il Commissario ad acta ad un piano assunzionale straordinario di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto in esame. Sottolineo che l'esigenza di procedere ad assunzioni straordinarie in relazione al rilancio del Servizio sanitario della regione Calabria è stata avanzata trasversalmente da tutti i gruppi parlamentari ed è emersa dalle audizioni che si sono svolte presso la XII Commissione.

L'articolo 2 del decreto-legge concerne i Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale. Il Commissario ad acta, entro 30 giorni dalla nomina, previa intesa con la regione, nonché con il Rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, effettua la nomina di un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del Servizio sanitario regionale (comma 1). In mancanza d'intesa con la regione, entro il termine perentorio di 10 giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della giunta regionale. Il Commissario straordinario (comma 2) deve essere scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, fra soggetti, anche in quiescenza, di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria e di gestione aziendale.

L'ente del Servizio sanitario della regione corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale conformemente a quanto previsto per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario (comma 3). Con un emendamento approvato dalla Commissione in sede referente, è stato soppresso il riferimento ad un compenso cumulativo nel caso in cui il Commissario straordinario sia nominato anche per più enti. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute, venga definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a 50.000 euro al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. Con un emendamento approvato in Commissione si è precisato che la corresponsione del compenso aggiuntivo è comunque subordinata alla valutazione positiva della verifica dell'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi, di cui dirò a breve.

I Commissari straordinari sono chiamati ad adottare gli atti aziendali di organizzazione e funzionamento delle strutture operative, successivamente approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il raggiungimento dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario. Il termine per l'adozione degli atti aziendali, di 90 giorni dalla nomina dei Commissari straordinari, è stato stabilito a seguito di un emendamento approvato in Commissione, essendo apparso più congruo del termine di 60 giorni originariamente previsto. Entro il medesimo termine, i Commissari straordinari devono approvare altresì i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi, come è stato precisato attraverso un altro emendamento approvato dalla Commissione (comma 4). In caso di mancata adozione degli atti aziendali e di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi, vi provvede il Commissario ad acta e, qualora quest'ultimo non proceda in tal senso, la relativa competenza spetta al Ministro della salute (comma 5).

È attribuita al Commissario ad acta la verifica periodica, e comunque ogni tre mesi, dell'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021 (commi 6, 7 e 8). In caso di valutazione negativa, è disposta la revoca dall'incarico del Commissario straordinario, previa verifica in contraddittorio.

I Commissari straordinari decadono automaticamente dall'incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali ovvero di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi. Il Commissario ad acta verifica altresì l'operato dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale e informa periodicamente, e comunque, a seguito delle modifiche approvate in sede referente, ogni tre mesi la Conferenza dei sindaci e le organizzazioni sindacali sulle misure di risanamento adottate, che possono formulare al riguarda proposte non vincolanti. Sottolineo che nel corso dell'esame in sede referente è stata aggiunta una disposizione (comma 8-bis dell'articolo 2) in base alla quale il Commissario straordinario, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica in atto, d'intesa con il Commissario ad acta, deve informare mensilmente la Conferenza dei sindaci sulle attività avviate al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, potendo la stessa Conferenza formulare proposte ad integrazione delle stesse azioni.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di: appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale; programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19; edilizia sanitaria. Il comma 1 affida, in via esclusiva, al Commissario ad acta l'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, che siano superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (comma 1). A tal fine, il Commissario ad acta si avvale degli strumenti di acquisto e di negoziazione, aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione, messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria o da centrali di committenza di regioni limitrofe.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria. Il Commissario ad acta può delegare l'espletamento delle procedure in questione ai Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale i quali provvedono, inoltre, all'espletamento delle procedure di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, fermo restando, tuttavia, il potere di avocazione e di sostituzione esercitabile da parte del Commissario ad acta in relazione ai singoli affidamenti.

Il comma 2 prevede che il Commissario ad acta predisponga, nel termine di trenta giorni dalla sua nomina, il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Nel medesimo termine di trenta giorni, il Commissario ad acta è tenuto a predisporre il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della regione, previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019.

Il comma 3 dell'articolo 3 concerne gli interventi in materia di edilizia sanitaria, disponendo che essi siano attuati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (nominato ai sensi dell'articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020) il quale provvede sulla base delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, anche avvalendosi di Invitalia S.p.A. Sempre ai sensi del comma 3, il Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti, al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto. Le proposte di modifica o integrazione devono essere adeguatamente motivate dalla parte proponente (il Commissario straordinario) e si intendono accolte qualora non pervenga un motivato diniego da parte dei soggetti sottoscrittori nel termine di venti giorni dalla ricezione della proposta.

L'articolo 4 reca disposizioni tese a coordinare il provvedimento in esame con la disciplina prevista dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di scioglimento di aziende sanitarie locali e ospedaliere. Il comma 1 prevede che, nel caso di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del TUEL, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente (nominata con il decreto di scioglimento dell'ente medesimo, ai sensi dell'articolo 144), fermi restando i compiti e le prerogative ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, operi, a garanzia dei LEA, in coordinamento con il Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, nonché in conformità agli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario e con gli obiettivi dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari.

Il comma 2 prevede che la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente si avvalga, per le questioni tecnico-sanitarie, di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, nominato dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della salute. Il compenso di tale esperto è determinato in misura pari a quello previsto per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie ed è a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata. Ai sensi del comma 3, per il conseguimento delle finalità stabilite dall'articolo in oggetto, la Commissione straordinaria può avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto, su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata. Il comma 4 - nelle ipotesi di aziende sanitarie sciolte - affida alla Commissione straordinaria, sentito il Commissario ad acta, l'adozione dell'atto aziendale, avente ad oggetto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'azienda, nonché, attraverso una modifica approvata in sede referente, l'approvazione dei bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero, qualora la Commissione non sia ancora insediata, dalla data del suo insediamento. Il termine originario, di 60 giorni, è stato esteso a 90 nel corso dell'esame in sede referente per coordinarlo con le modifiche apportate all'articolo 2. È stata altresì approvato un emendamento ai sensi del quale, nel caso di mancato rispetto del suddetto termine di 90 giorni, vi provvede il Commissario ad acta. Alla luce di un'ulteriore istruttoria sembra, tuttavia, preferibile sopprimere tale ultima disposizione, essendo la predetta Commissione un organo già preposto alla gestione straordinaria e dotato di poteri sostitutivi.

L'articolo 5 stabilisce che il Commissario ad acta, nell'esercizio delle proprie funzioni, possa avvalersi del Corpo della Guardia di finanza nonché, a seguito di un'integrazione apportata in sede referente, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, al fine di porre in essere attività tese al contrasto delle violazioni che possano recare pregiudizio agli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale e del programma operativo Covid-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

L'articolo 6, al fine di supportare gli interventi di potenziamento del Servizio sanitario della regione Calabria, prevede, al comma 1, un contributo di solidarietà interregionale, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, sui riparti delle quote vincolate agli obiettivi di Piano del Servizio sanitario nazionale per ciascun anno di riferimento.

Il comma 2 prevede che l'erogazione della predetta somma sia condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse, da sottoscrivere, come precisato con una modifica introdotta in sede referente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3 dispone la verifica di quanto previsto dal predetto Accordo in capo agli organismi tecnici di monitoraggio, il Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e il Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Per far fronte, inoltre, alle criticità emerse nelle riunioni di verifica dell'attuazione del piano di rientro dei competenti Tavoli tecnici, in ordine, tra l'altro, alla qualità e completezza dei flussi informativi aziendali e all'effettiva implementazione dei sistemi di contabilità analitica nelle aziende e di certificazione trimestrale allegata al Conto economico aziendale, il comma 4 dispone un'autorizzazione di spesa per la regione Calabria pari a 15 milioni di euro per la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato al riparto di risorse dirette a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale ed il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici per la spesa sanitaria.

L'articolo 7 reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, il comma 1, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, specifica che il periodo di applicabilità delle misure contenute nel Capo I del decreto-legge deve intendersi fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto in commento e, comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (11 novembre 2020).

Il comma 2 dispone che il Commissario ad acta invii al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze e, a seguito di un'integrazione approvata in Commissione, anche al Presidente della regione, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al Capo I del presente decreto, anche con riferimento all'attività svolta dai Commissari straordinari dì cui all'articolo 2. Il comma 3, in relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta dal presente decreto, prevede la possibilità per il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie e, con integrazione approvata in sede referente, il Presidente della regione, di aggiornare il mandato commissariale assegnato con delibera del 19 luglio 2019 anche con riferimento al Commissario ad acta.

Il comma 4 dispone in merito alla cessazione dalle loro funzioni, dall'entrata in vigore del presente decreto, dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, nonché ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende o enti del Servizio sanitario regionale, eventualmente nominati dalla medesima regione successivamente al 3 novembre 2020. Si dispone, quindi, che, fino alla nomina dei Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2, sono esercitati i poteri dei Commissari straordinari già nominati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2019, e dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3 novembre 2020. Passando, quindi, al Capo II del decreto-legge, l'articolo 8 detta disposizioni, per l'anno in corso, sui termini entro i quali hanno luogo le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, in considerazione della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale.

Nello specifico, il comma 1 dispone che, per il 2020, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario si svolgano non prima del novantesimo giorno e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo, ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. La disciplina si applica con riguardo sia agli organi già scaduti, sia a quelli per i quali si verifichino le condizioni per il rinnovo entro il 31 dicembre 2020. Si prevede, altresì, al comma 2, che, fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica, per i quali vige il regime della prorogatio dei poteri, continuino a svolgere compiti e funzioni secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti e in ogni caso sono tenuti a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a fare fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria in atto. L'articolo 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8.

Insomma, siamo di fronte ad un provvedimento che è, deve essere decisivo, deve dare la differenza. Ben oltre e più ciò che è avvenuto fin qui. Un provvedimento che cambia profondamente il vecchio “decreto Calabria” e crea condizioni nuove per un rilancio della sanità calabrese.

Un provvedimento, lo ribadisco, non dei calabresi o della sola Calabria: riuscire infatti a garantire sostenibilità, economico finanziaria ma non solo, e qualità dell'offerta sanitaria, intrecciando anche le nuove traiettorie su cui l'intero SSN vuole avviarsi, penso allo sviluppo della medicina territoriale, all'offerta sanitaria nelle aree interne oggi meno servite, l'efficacia di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali che siano l'espressione di una reale e concreta presa in carico e personalizzazione delle cure, l'investimento stabile sui professionisti sanitari, medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici, la garanzia dei LEA, di prestazioni assicurate come reale e concreta affermazione di quel diritto alla salute iscritto nell'art. 32 della nostra Carta Costituzionale, tutte queste cose debbono essere un grande obiettivo dell'intero Paese, lavorando con rapidità sulle situazioni di difficoltà, di inerzia, di malaffare, di conservazione. Tempestività, qualità della decisione e capacità di pianificazione devono essere le novità caratterizzante di questa nuova stagione commissariale.

Con questo provvedimento, e concludo davvero Presidente, con questo provvedimento, con il lavoro che la Camera ha fatto nella Commissione competente, e di questo ringrazio sinceramente tutti i colleghi di maggioranza e di minoranza che con le loro proposte hanno già fin qui migliorato, e che potrà essere ulteriormente migliorato in questo ulteriore passaggio parlamentare, con questo provvedimento, dicevo, diamo più risorse, più poteri per spendere queste risorse e più capacità di affrontare i problemi che ci sono. Strumenti nuovi, ampi e forieri di una migliore efficacia, rispetto all'obiettivo, non più in alcun modo differibile, di garantire un salto di qualità nel diritto ad una buona sanità per tutti nella Regione Calabria. Questo per tutti noi deve essere un impegno assoluto. Grazie Presidente.