Esame di una questione pregiudiziale
Data: 
Martedì, 28 Marzo, 2017
Nome: 
Alan Ferrari

A.C. 4373

Grazie Presidente. Alcuni degli interventi che mi hanno preceduto, io penso che non abbiano solo messo in evidenza il maldestro uso dello strumento della pregiudiziale, ma anche tutta la strumentalità politica e, non ultimo, l'intervento della collega del MoVimento 5 Stelle, che ha tralasciato di ricordare che proprio loro hanno votato a favore della totale abolizione di questo strumento.

Detto questo e attenendomi al testo, nell'intervenire sulla pregiudiziale di costituzionalità presentata dal gruppo della Lega Nord, vorrei innanzitutto ricordare che la nostra Costituzione consente al Governo, qualora ricorrano casi straordinari di necessità e urgenza… Come dicevo, qualora ricorrano ovviamente casi straordinari di necessità e urgenza, consente al Governo di adottare atti normativi con forza di legge, che sono immediatamente presentati alle Camere ai fini della conversione in legge.

Il decreto-legge, come si è più volte ricordato, è dunque uno strumento normativo che, ricorrendo i suddetti presupposti, ha un fondamento costituzionale. La Costituzione, poi, riserva infatti alle Camere un ruolo specifico nell'ambito del procedimento di conversione del decreto-legge in legge. Il Parlamento è chiamato a controllare l'operato dell'Esecutivo, decidendo se convertire o meno il decreto-legge e a decidere se mantenere inalterato il testo dell'atto, ovvero se modificarlo come spesso avviene.

In questo caso specifico gli ambiti straordinari di necessità ed urgenza coincidono con la dichiarazione di ammissibilità di referendum popolare… Come dicevo, gli ambiti di necessità ed urgenza coincidono con la dichiarazione di ammissibilità di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 48, 49, come modificato al comma 3 del decreto legislativo n. 185 del 2016, e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (la legge dei voucher), pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2017.

Come è noto, in seguito alla dichiarazione di ammissibilità, la legge n. 352 del 1970, articolo 34, prevede che il Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri indica il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 di giugno.

Ora, in un'ottica di dialogo con il corpo elettorale - esattamente il contrario rispetto a quanto detto da alcuni interventi che mi hanno preceduto - anche in considerazione dell'elevato numero di firme, che hanno sostenuto la richiesta referendaria e di dialogo con il Parlamento, visto che la Camera stava esaminando la riforma del lavoro accessorio, il Governo ha deciso di accogliere la richiesta di abrogazione, senza passare per il voto popolare. In questa prospettiva, la convocazione delle urne per il giorno 28 maggio 2017 rendeva necessario il ricorso alla decretazione d'urgenza, per superare il passaggio delle urne. Ricordiamo, infatti, che sempre la legge n. 352 del 1970, articolo 39, prevede che, se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge o l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di esse, a cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'ufficio centrale del referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.

Per quanto concerne i rilievi sul merito del provvedimento, vorrei fare due considerazioni.

La prima. Auspico che in sede di conversione il Parlamento preciserà quello che è stato affermato da un comunicato del 21 marzo scorso del Ministero del lavoro delle politiche sociali, ovvero che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, fino al 31 dicembre 2017, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio, previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto. Far discendere un rilievo di costituzionalità da un'eventuale necessità di precisazione normativa appare decisamente eccentrico ed infondato.

Seconda ed ultima considerazione. Per quanto riguarda l'altro tema del decreto-legge, gli appalti, giova ricordare che l'intervento normativo del Governo, in piena coerenza con il quesito referendario, intende abrogare due punti dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (legge Biagi), introdotti con due successivi interventi legislativi dal Governo Monti, ripristinando l'originaria disciplina della responsabilità solidale negli appalti privati.

Seguendo il ragionamento della pregiudiziale, si dovrebbe affermare che la disciplina preesistente ai correttivi proposti dal Governo Monti, prima col decreto-legge n. 5 del 2012 e poi con la cosiddetta legge Fornero n. 92 del 2012, sarebbe stata costituzionalmente sanata solo grazie a tali modifiche. Davvero, io credo, un bel paradosso giuridico e politico, soprattutto per una forza come la Lega, che di quel Governo, ovvero il Governo Monti stesso, è sempre stata fiera oppositrice.

Per tutte queste ragioni esprimo voto contrario del Partito Democratico (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).