Relatrice.
Grazie, Presidente. Saluto i colleghi, sottolineo l'importanza di questa giornata e delle prossime ore e dei prossimi giorni, necessari ancora a concludere un iter importante e complesso, che porterà questo Parlamento ad approvare un “decreto-sisma” che raccoglie tutti gli eventi sismici, purtroppo numerosi, che dà spessore ad una ricostruzione materiale, accompagnata però, sempre e necessariamente, da una ricostruzione sociale ed economica, che presenta misure frutto di un ascolto sempre più necessario e sempre più importante dei territori e delle forze politiche, e che sancisce che c'è il bisogno di accelerare la ricostruzione in tutti i territori colpiti, ma che ci sono diverse ricostruzioni e diverse modalità, ma che, in ogni luogo dove c'è ancora l'emergenza, bisogna imprimere un'accelerazione per uscire, appunto, dall'emergenza.
Questi sono i capisaldi di questo decreto e l'articolo 9 è sintesi di tutte queste opzioni e affronta molte necessità; ce ne sono ovviamente, come diceva la collega, ancora altre, che affronteremo, ma qui se ne affrontano davvero molte, tant'è che l'articolo 9, che nel testo del decreto approvato dal Governo era assai stringato, diventa invece un articolo molto, molto importante.
Il primo punto di questo articolo che è stato discusso e approvato in Commissione prevede, per esempio, che le imprese agricole e boschive - questo è un innesto molto importante - che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi dal 24 agosto in poi possano richiedere mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero. Quindi, questa è una misura che fa riferimento alla ricostruzione economica e sociale.
Poi ci sono altri emendamenti approvati e, quindi, il testo comprende un articolo aggiuntivo che prevede ed estende ai comuni con popolazione non superiore ai 3 mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto in poi, il regime opzionale previsto per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti.
C'è poi un'importante norma che modifica il testo unico dell'edilizia; c'è l'articolo 9-quater, che riscrive la disposizione che vieta la concessione dei contributi e delle agevolazioni per la ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 per i beni alienati dopo tale data.
L'articolo 9-quinquies, anch'esso un articolo importante, riconosce anche per il 2020 al comune de L'Aquila – dopo dieci anni, c'è ancora questa necessità – la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente.
Poi, c'è l'articolo 9-sexies, sempre sul terremoto del 2009, che interviene in merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009, al fine di precisare i soggetti deputati alla certificazione prevista nel caso di migliorie o di altri interventi difformi; l'articolo 9-septies prevede per il 2020, sempre terremoto 2009, uno stanziamento di un milione e mezzo di euro in favore di tutti i comuni colpiti dal sisma, diversi da L'Aquila, perché al comune de L'Aquila erano già stati dati questo intervento e questa possibilità; quindi, si sopperisce a una gravissima lacuna che aveva visto i comuni del cratere, cinquantasei, impossibilitati a realizzare queste opere. Oggi, anche questi comuni potranno farlo. Inoltre, c'è un contributo di 500 mila euro, destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione che si occupa di numerosissimi, numerosissimi edifici che sono fuori dal cratere.
L'articolo 9-octies autorizza l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto dalla sovrintendenza, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga, anche mediante convenzione con la società ALES e Invitalia.
L'articolo 9-novies estende - anche questo è un punto importante, che è stato condiviso da tutte le forze politiche, per la necessità assoluta che richiama un po' tutti a un impegno - agli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 le misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici, per l'appunto, nelle zone colpite dal sisma, già previste per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020; quindi, una proroga significativa e consistente. Di che si tratta? Si tratta della possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il cosiddetto personale ATA, di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, tutto in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente.
L'articolo 9-decies rinnova l'articolo 18-bis del decreto-legge n. 8 del 2017 e attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento connesse al progetto “Casa Italia” svolte dai soggetti istituzionali competenti in materia di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi. La disposizione si riferisce a quelle attività svolte successivamente agli interventi di protezione civile. Sono, quindi, mantenute ovviamente ferme le funzioni attribuite sia al dipartimento della Protezione civile sia alle altre amministrazioni competenti, ma fa da raccordo e rafforza, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, questo ruolo di coordinamento.
L'articolo 9-undecies inserisce un comma all'articolo 46-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 relativo al personale degli uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila e dei comuni del cratere, rimettendo all'ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva. Questo emendamento, magari, sembra un emendamento tecnico, ma dà la possibilità, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di rafforzare l'efficienza del personale e anche il riconoscimento del prezioso lavoro che i nostri collaboratori fanno per la ricostruzione.
L'articolo 9-duodecies rende applicabile ai territori interessati dai terremoti dal 24 agosto in poi le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate - anche questa è una misura importante - o incolte, introdotte precedentemente per le sole regioni del Sud. Quindi, estende ai territori terremotati un'altra misura già presente per il Sud, in riferimento a quanto dicevo prima e cioè al rilancio socio-economico dei territori colpiti dal terremoto.
L'articolo 9-terdecies modifica la disciplina vigente che consente ai comuni del cratere del sisma 2009, diversi da L'Aquila, di predisporre programmi coordinati di interventi; questo articolo è connesso con l'altro che dicevo prima, ovvero con la possibilità per i territori del cratere 2009 di poter realizzare sia i sottoservizi che altre opere connesse alla ricostruzione materiale dei borghi che prima, purtroppo, non erano mai stati consentiti e che invece erano consentiti, giustamente, per il centro storico del comune de L'Aquila. Quindi, si allinea una ricostruzione e si rende omogenea una visione d'insieme.
L'articolo 9-quaterdecies modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, prevedendo che tra le funzioni del commissario straordinario per la ricostruzione nei territori di Casamicciola Terme, Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017 rientrano anche quelle di provvedere alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione. Quindi, anche il sisma dell'isola d'Ischia entra a pieno titolo nel decreto e si prevedono diverse misure, questa che ho già presentato, ma anche l'altra, che fa riferimento agli interventi di ricostruzione, sempre nei territori dell'isola di Ischia, colpiti dal sisma, e prevede che le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale del commissario, dopo la conclusione delle attività previste e non più necessarie, possano essere destinate dal commissario ad altre finalità.
L'articolo 9-sexiesdecies provvede a semplificare le modalità di selezione dell'impresa esecutrice dei lavori da parte del beneficiario dei contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dell'isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Ci sono poi altre misure che riguardano sempre il terremoto di Ischia.
Semplifico per una lettura più agevole e ne cito una particolarmente importante che stabilisce che i contributi diretti alle imprese ubicate nei comuni dell'Isola d'Ischia interessati dal sisma siano estesi anche alle imprese che abbiano totalmente sospeso la propria attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale alla medesima attività nel caso in cui l'ubicazione di tale immobile sia infungibile.
L'articolo 9-vicies semel autorizza anche per il 2020 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici. Quindi si ripropone una misura efficace che aiuta la rinascita culturale dei territori colpiti dal sisma del centro Italia.
L'articolo 9-vicies bis prevede una serie di modifiche alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 32 del 2019, il cosiddetto sblocca-cantieri, relativamente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Campobasso il 16 agosto 2018 e la città metropolitana di Catania il 26 dicembre 2018. Vedete, quindi, che nel decreto-legge si riescono a mettere insieme tutte le vicende legate al sisma rendendo il decreto-legge anche più organico rispetto allo spezzettamento precedente. L'articolo 9-vicies ter prevede la possibilità, per i comuni del cratere del sisma 2009 diversi da L'Aquila, di poter integrare i programmi di interventi nei centri storici, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto-legge. Questo articolo è sempre collegato con quanto dicevo prima, ossia la norma che prevede la possibilità per questi cinquantasei comuni di realizzare i sottoservizi.
L'articolo 9-vicies quater proroga al 2021 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2020, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Entriamo adesso nella vicenda Emilia Romagna. L'articolo 9-vicies quinquies proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il termine per l'esenzione dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'IMU, per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.
L'articolo 9-vicies sexies dispone la proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili.
L'articolo 9-vicies septies autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, a nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva. Questo articolo più e più volte era stato proposto dai sindaci e dall'ANCI, più e più volte non era stato accolto, mentre questa volta trova accoglienza.
L'articolo 9-duodetriecies - scusatemi: una numerazione molto complessa che fa capire quanto è complesso l'articolo - dispone al comma 1 che, a decorrere dall'anno 2021, il Commissario straordinario può destinare, a valere sulle risorse della contabilità speciale ad esso intestata, una quota non superiore al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio a una serie molteplice di interventi. Questa è una misura molto, molto importante, già adottata per il terremoto del 2009 e che sta consentendo nelle aree colpite dal terremoto 2009 la realizzazione di progetti di rilancio economico e di promozione sociale e culturale e che andava assolutamente adottata anche per questo evento sismico così rilevante e così diffuso. Anche tale misura non aveva trovato accoglienza in precedenti decreti e in precedenti atti legislativi, quali la legge di bilancio ed altri: finalmente riusciamo a farlo ed è un segno forte del decreto-legge. Cosa potrà essere realizzato con questo 4 per cento? Interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; attività e programmi di promozione turistica e culturale; attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; intervento per il sostegno delle attività imprenditoriali; interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese; interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.
La norma prevede a tal fine l'istituzione di un coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 9-undetricies prevede che l'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera - già la collega Terzoni ne ha sottolineato l'importanza - e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019, sarà destinato nell'esercizio 2019 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate per essere trasferito poi alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Per questo risultato voglio ringraziare ovviamente il collega Baldelli che se ne è fatto protagonista e tutte le forze politiche che hanno convenuto con lui di dover mantenere l'impegno già degli anni precedenti e di farlo nel decreto sisma in esame. Anche questi sono piccoli segnali cioè mettere nello strumento che oggi raccoglie gli eventi sismici ciò che è possibile in maniera da rendere la materia omogenea e da poter affrontare negli anni successivi le azioni da continuare a fare facendo riferimento al presente decreto.
L'articolo 9-tricies autorizza la spesa di 1 milione e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma 2016. Anche questa è una misura assai importante per il recupero dei beni culturali oggi in deposito, che dovranno tornare presto nei luoghi di appartenenza ma sicuramente recuperate e restaurate.
L'articolo 9-tricies semel dispone la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 nelle more della rinegoziazione con la società concessionaria delle condizioni della concessione. Tale norma è importantissima: nella giornata di oggi si rischiava veramente un salasso per i cittadini del territorio abruzzese ma anche di parte del Lazio e l'approvazione in Commissione dell'emendamento riformulato dalle relatrici ha consentito un'operazione di grandissimo valore sociale, politico e istituzionale. Quindi voglio ringraziare tutti, così come ho già fatto, per la collaborazione data in questa direzione.
L'articolo 10 reca ovviamente la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge.
In conclusione voglio ringraziare la mia collega Terzoni e tutti i componenti della Commissione Ambiente per il lavoro assai proficuo che è stato fatto: al di là delle differenze tutti hanno mantenuto un profilo di qualità, elevato, di concretezza e se molte norme sono entrate nel decreto è proprio grazie a tale fruttuoso rapporto di collaborazione. Voglio ringraziare anche tutto lo staff amministrativo che ci ha assistite in queste ore complicate e difficili e naturalmente i rappresentanti del Governo Vito Crimi e Gianluca Castaldi che hanno seguito passo passo ogni momento dell'elaborazione dello strumento. Grazie a tutti