Discussione generale
Data: 
Lunedì, 17 Febbraio, 2020
Nome: 
Fabio Melilli

A.C. 2325-A

Relatore per la V Commissione. 

Grazie, Presidente. Come è noto, il decreto “Milleproroghe” quest'anno ha posto all'attenzione del Parlamento disposizioni non propriamente di proroga ma anche disposizioni relative alla organizzazione delle pubbliche amministrazioni e norme relative all'innovazione tecnologica. Ciò ha consentito alle Commissioni referenti di affrontare temi di sicura rilevanza e di sicura complessità.

Sul fronte delle pubbliche amministrazioni il decreto-legge ha incrementato i fondi a disposizione del Ministero dell'Interno per le retribuzioni di posizione e di risultato spettanti al personale non dirigenziale dell'amministrazione civile; ha modificato l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo l'istituzione di una sezione ulteriore nonché l'aumento da 2 a 3 del numero dei presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale; ha previsto l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificatamente al TAR del Lazio; è intervenuto sul procedimento di assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale ai singoli uffici giudiziari del distretto; ha ampliato di 25 unità la dotazione organica dei magistrati della Corte dei conti: 15 unità sono destinate ad incrementare il numero dei presidenti aggiunti; ha differito al triennio 2020-2022 il termine per l'assunzione di 50 unità di personale sempre alla Corte dei conti ma sono state molte le amministrazioni toccate dalle norme del decreto previste dal Governo e naturalmente incrementate dal lavoro prezioso delle Commissioni.

In materia ambientale sono stati potenziati gli organici e sono state stanziate somme per migliorare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette.

Alcuni commi introdotti in sede referente hanno previsto risorse volte alla promozione di iniziative per il miglioramento della qualità dell'aria importante soprattutto nel bacino padano e nel territorio di Roma Capitale.

In materia sanitaria è stato previsto un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria delle professioni sanitarie. Il comma secondo dello stesso articolo ha recato uno stanziamento di 2 milioni di euro a favore dell'attività di ricerca e di sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e del finanziamento di corsi di formazione e di aggiornamento relativi ai medesimi approcci alternativi per gli operatori delle strutture autorizzate allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici ed educativi e ha previsto che il Ministero della Salute invii alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso (anche con riferimento naturalmente alle possibilità di adozione dei suddetti approcci alternativi).

È stata data attenzione agli Istituti nazionali di ricerca, agli Istituti zooprofilattici sperimentali; sono state incrementate le risorse sulla revisione periodica degli screening neonatali; ampliate le figure professionali abilitate ad operare negli ambiti delle cure palliative e della terapia del dolore, includendovi anche i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie. Sono stati esclusi dall'ambito di applicazione dei limiti annui di spesa gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale che provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Con il consenso di tutti i componenti della Commissione, abbiamo incrementato di 2 milioni per il 2020 il Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e aumentato le risorse per lo Spallanzani: ci è sembrato doveroso in un tempo così particolare.

È stato autorizzato il Ministero della Salute ad avvalersi di 50 unità di personale per lo svolgimento dell'attività di accesso ed ispettive presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli IRCCS. È stato consentito alle regioni di rimodulare gli interventi immobiliari di edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL. È stata prevista la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità.

Al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C, con l'articolo 25, abbiamo garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1969 al 1989, per i soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze, dai SerT, nonché per i soggetti detenuti in carcere.

L'articolo 26, dal quale iniziano alcune norme di attenzione al sistema imprenditoriale, ha disposto un ampliamento dell'intervento in garanzia di SACE per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'articolo ha integrato quanto previsto in materia prevedendo che le garanzie e le coperture assicurative possano essere concesse da SACE anche in favore dei sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

Abbiamo modificato, con l'articolo 27, alcune norme in materia di sicurezza nazionale cibernetica con particolare riguardo alle procedure e alle modalità per la definizione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, prevedendo la trasmissione di alcune tipologie di atti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, al Copasir; così come è stato incrementato il contingente da inviare presso le sedi estere dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed elevato il numero di unità da assumere localmente.

L'articolo 28 ha incrementato di 22 milioni l'autorizzazione di spesa per lo svolgimento della Presidenza italiana del G20.

L'articolo 29 ha previsto il pagamento di rimborsi di imposte sui redditi a favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990, mediante risorse stanziate sui capitoli di spesa utilizzati per il rimborso di imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.

Abbiamo introdotto, nell'articolo 30, una disposizione volta a disciplinare le modalità di verifica della destinazione di risorse in conto capitale per gli interventi nel territorio delle regioni del Mezzogiorno in misura proporzionale naturalmente alla popolazione di riferimento: abbiamo, quindi, rafforzato la clausola del 34 per cento.

Il decreto-legge ha previsto interventi per la regione Sicilia e la regione Sardegna ed ha previsto finanziamenti in conto capitale per dare risposta alle difficoltà finanziarie delle città metropolitane di Roma e Milano per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale, per la manutenzione soprattutto di strade e scuole.

Abbiamo modificato, con l'articolo 33, in materia portuale, il decreto-legge n. 109 del 2018, per consentire il completamento degli interventi a favore della città di Genova. Si estende al 2020 il finanziamento di 20 milioni per il rinnovo del parco mezzi utilizzato dalla città metropolitana di Genova e a tutti gli scali del sistema portuale del Mar ligure occidentale l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo per sei anni, e si differisce al 31 dicembre 2022 il termine di approvazione, da parte del Comitato di gestione portuale, delle varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti.

Con una modifica ulteriore, approvata in sede referente, abbiamo previsto una nuova agevolazione a fondo perduto, a fronte della realizzazione di investimenti produttivi per le imprese già operanti, o che si insedieranno naturalmente, nella zona franca urbana, i cui criteri saranno definiti, come è ovvio, dal commissario delegato.

Abbiamo prorogato una norma di un anno, la sperimentazione che aveva disposto, con legge di bilancio, l'equiparazione dei monopattini elettrici ai velocipedi, precisando anche alcune condizioni e limiti dove è ammessa la circolazione dei monopattini elettrici, introducendo sanzioni per la violazione di queste condizioni e dei limiti imposti dalla norma. Allo stesso modo, abbiamo disciplinato le attività di noleggio di monopattini.

L'articolo 34 ha sospeso, dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre, il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e le concessioni relative alla realizzazione e alla gestione di strutture destinate alla nautica da diporto.

Il comma 1-bis introdotto dalle Commissioni in sede referente dispone l'abrogazione di una norma che ha autorizzato la SAT, la Società Autostrada Tirrenica, a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia e ha previsto che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provvederà esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada; così abbiamo previsto che il Ministero delle infrastrutture, insieme alla SAT, proceda alla revisione della convenzione unica vigente.

Con l'articolo 34-bis, abbiamo previsto l'introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi, che sono ormeggiate nel porto, dotate di impianti elettrici con una determinata potenza installata nominale.

Abbiamo introdotto una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice dei contratti pubblici - come è noto, l'articolo 35 è stato oggetto di grande discussione - finalizzata a regolare i casi di revoca, di decadenza o di risoluzione delle concessioni di strade e autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio. Su questo articolo, la Commissione, la maggioranza, ha ritenuto di dover condividere le proposte del Governo e non ha sottoposto, salvo alcune particolari norme, a votazione articoli emendativi. In particolare, sono disciplinati l'affidamento ad ANAS della gestione di queste strade e autostrade, nelle more dell'affidamento a un nuovo concessionario, l'indennizzo da corrispondere, in caso di estinzione, della concessione per inadempimento del concessionario, l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione.

Le norme dell'articolo 35 hanno regolato anche alcuni altri tipi di proroga; si proroga al 2020 il termine entro cui le province e le città metropolitane devono certificare l'avvenuta realizzazione degli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

L'articolo 36 prevede che l'INAIL predisponga, finalmente, la banca dati informatizzata delle verifiche, sulla base delle indicazioni tecniche che sono fornite dagli uffici competenti.

L'articolo 37 autorizza l'istituzione di un apposito conto corrente, entro il 31 gennaio 2020, presso la Tesoreria generale dello Stato, al fine di consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato alla società RFI. Tale disposizione, naturalmente, è conseguente all'inserimento di RFI nell'elenco degli enti che costituiscono il perimetro del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Abbiamo introdotto, con l'articolo 38, alcune disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore disponibilità di risorse di cassa agli enti locali in situazioni di pre-dissesto, i quali, come è noto, a seguito dell'applicazione dei criteri più restrittivi derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con un conseguente incremento della quota annuale di ripiano. La norma consente di richiedere, a questi enti locali in pre-dissesto, al Ministero dell'interno un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di rotazione. Nel corso dell'esame in sede referente è stata, peraltro, inserita la disposizione che consente che le somme anticipate possano essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni derivanti, eventualmente, dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso. Abbiamo ampliato il periodo entro il quale i comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto e che abbiano richiesto anticipazioni di somme al Ministero dell'interno per i pagamenti in sofferenza debbono provvedere alla restituzione delle stesse somme. In particolare, il comma prevede che la restituzione delle somme avvenga nei dieci esercizi finanziari successivi, in luogo degli esercizi, dando respiro al tema complesso del rientro dal dissesto dei comuni interessati.

L'articolo 38 ha novellato in più punti il comma 43 della legge n. 160 del 2019, cioè la legge di bilancio, che disciplina la procedura di riparto, rendicontazione e recupero dei contributi dei comuni per investimenti nei progetti di rigenerazione urbana. Consentiamo ai comuni di utilizzare le risorse che sono derivate anche dai ribassi d'asta e si prevede anche una ricollocazione delle risorse previste dalla legge di bilancio per la concessione di contributi per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, che, come è noto, ha una sua criticità, e gli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade, di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi.

Con il comma 3 dell'articolo 38-bis abbiamo abrogato la norma della legge di bilancio che prevedeva, a seguito di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, l'attivazione di alcune procedure di verifica degli effetti negativi sulla finanza della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige-Sud Tirolo e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 39 - articolo, anche qui, molto importante - consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo dello Stato: una scelta operata dal Governo ed inserita nel decreto-legge, con la quale viene disciplinata la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato; un'operazione che riguarda soprattutto i comuni, le province, ma che non può non riguardare - ed abbiamo per questo attivato un tavolo di confronto tra regioni e MEF - le regioni italiane. Le modifiche hanno riguardato questo e hanno disposto, particolarmente a favore delle regioni interessate dagli eventi sismici, la sospensione per un anno del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite per il pagamento dei debiti scaduti della PA - il famoso articolo 35 -, nonché la proroga all'anno 2023 della decorrenza del rimborso della somma delle quote capitali annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario. Questo consente alle regioni che sono interessate al sisma, soprattutto, del Centro Italia, di ottenere una maggiore disponibilità di spesa corrente nel breve periodo per dare risposte che i cittadini si attendono. Si stabiliscono vincoli per l'utilizzo, nel 2022, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione.

I commi 14-bis e 14-ter hanno apportato alcune modifiche all'articolo 44 della legge n. 189, cioè gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici; nel corso dell'esame in Commissione ripristinano l'attribuzione dell'intero gettito della tassa automobilistica alle regioni per gli anni dal 2023 al 2033. Le risorse che rientrano nelle spettanze regionali, che sono pari a 210 milioni, sono destinate dalle regioni ad investimenti nei rispettivi territori.

Il comma 14-decies dell'articolo 39 ha introdotto, nel corso dell'esame in sede referente, ampliando la possibilità per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la possibilità di contrarre mutui per le spese di investimento. Alle province e alle città metropolitane abbiamo consentito di utilizzare, dal 2019 al 2022, le quote di proventi da sanzioni per violazioni del codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, come era ovvio nella norma, ma anche per interventi per il ricovero degli animali randagi, che spesso, soprattutto nei piccoli comuni, comportano un costo difficilmente sostenibile, e per interventi per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali, ampliando la possibilità di utilizzazione dei finanziamenti provenienti dalle sanzioni.

Abbiamo dato attuazione, con l'articolo 39, alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020, che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni e le norme in esame hanno disposto che il disavanzo conseguente alla sentenza possa essere oggetto di un ripiano più graduale per evitare effetti dirompenti nei bilanci dei comuni.

L'articolo 39-quater ha introdotto disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali, eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019. Questo è dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto degli esercizi finanziari 2018 e 2019. Così preveniamo - o immaginiamo di prevenire - l'incremento del numero degli enti locali in situazioni di precarietà finanziaria. Il ripiano del suddetto disavanzo è consentito per un periodo di quindici anni, a decorrere dal 2021.

Con l'articolo 40, abbiamo previsto l'adozione di un DPCM per la nomina di un commissario e un vicecommissario per la GSE, con decadenza del consiglio di amministrazione in carica.

L'articolo 40-bis stabilisce alcune misure volte ad aumentare il trattamento accessorio del personale delle agenzie fiscali. Si prevedono, peraltro, risorse aggiuntive per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, così come è previsto in chiusura un incremento del fondo delle risorse decentrate.

Mi permetterà in questo ultimo scorcio del mio intervento, Presidente, di ringraziare i componenti delle Commissioni bilancio e affari costituzionali, di maggioranza e di opposizione. Abbiamo svolto un lavoro lungo, complesso, che ha riguardato sostanzialmente l'interesse di tutte le Commissioni del Parlamento. Mi pare di poter dire che il lavoro sia stato fatto con il coinvolgimento, laddove possibile naturalmente, delle forze di maggioranza e di opposizione. Ci sono stati momenti anche di distinzione all'interno della maggioranza, ma questo dà il senso della complessità e dell'importanza, che era racchiusa in un provvedimento così vasto, che ha riguardato - ripeto - molti sistemi importanti del nostro Paese, soprattutto rispetto alla funzione pubblica. Io credo, Presidente, di poter consegnare con la collega Baldino al Parlamento una riflessione compiuta. Naturalmente spetterà all'Aula di assumere le decisioni sul provvedimento.