Data: 
Lunedì, 21 Dicembre, 2015
Nome: 
Cristina Bargero

A.C. 3481

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione pregiudiziale presentata dal MoVimento 5 Stelle critica l'utilizzo della decretazione d'urgenza da parte del Governo e il contenuto del decreto-legge n. 191 del 2015 che ci apprestiamo ad esaminare. Per quanto riguarda l'utilizzo della decretazione d'urgenza, vorrei fare due osservazioni: il decreto-legge è uno strumento normativo previsto dall'articolo 77 della Costituzione. Questa norma consente al Governo, in casi straordinari di necessità e di urgenza, di adottare atti normativi con forza di legge immediatamente efficaci. Lo stesso articolo, però, conferma al Parlamento un ruolo significativo nel procedimento di conversione. Il decreto-legge, infatti, perde efficacia dopo 60 giorni dall'entrata in vigore se il Parlamento non lo converte in legge. Inoltre, il Parlamento, esaminando il disegno di legge di conversione, può emendare il decreto-legge, modificando il contenuto. Sebbene il dominus della decretazione sia l'Esecutivo, non si può negare l'esistenza di un ruolo normativo e di controllo del Parlamento. È vero che in passato il Governo ha spesso utilizzato la possibilità di adottare atti normativi con forza di legge, tanto che la Corte costituzionale ha richiamato questi abusi, ma non si può considerare illegittimo ogni ricorso alla decretazione d'urgenza. Dobbiamo invece valutare di volta in volta se l'utilizzo della decretazione d'urgenza sia coerente o meno con il quadro costituzionale. In questo caso, le motivazioni della necessità e dell'urgenza del decreto fanno riferimento a tre questioni. La prima: l'esito della sentenza svizzera del tribunale di Bellinzona. 
La seconda, l'accelerazione delle procedure di cessione del gruppo Ilva attualmente in amministrazione straordinaria, sapendo che già nel precedente decreto era stato definito che nell'anno in corso si sarebbe dovuta costituire la Newco. Terzo, l'armonizzazione della tempistica del piano delle misure delle attività di tutela ambientale e sanitaria, con l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa in costanza di sequestro, al fine di rendere effettiva la possibilità di esercizio di impresa da parte del cessionario. 
Signor Presidente, colleghe e colleghi, quando ci riferiamo al gruppo Ilva è opportuno ricordare che stiamo parlando ovviamente di Taranto, ma anche di Genova, di Novi Ligure, Racconigi, Marghera e Patrica. Un gruppo di 16.200 dipendenti diretti e 10.000 lavoratori dell'indotto. Ora, tornando al decreto, come si legge nella relazione introduttiva il decreto legge interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo Ilva, allo scopo, da un lato di garantire l'esercizio senza soluzione di continuità, diversamente inevitabile con oggettivo e gravissimo pregiudizio per il tessuto socio economico del territorio e dei livelli occupazionali, contemperando tali esigenze con quelli della salute e della tutela ambientale, e dall'altro di semplificare e rendere più trasparente il processo di cessione. Il decreto, inoltre, imprime un'accelerazione delle procedure per il trasferimento dei complessi aziendali e, contemporaneamente, sostiene finanziariamente la prosecuzione delle attività produttive per il tempo necessario allo svolgimento delle procedure previste dalla legge. A tale proposito, in ordine ad una delle eccezioni sollevate dal Movimento 5 Stelle nella pregiudiziale, il così detto Aiuto di Stato incompatibile con la normativa europea, mi piacerebbe ricordare che, da un lato la Gran Bretagna in materia di siderurgia recentemente accusa la Cina di dumping, dall'altro la Germania fa ricorrere i propri siderurgici contro Alitalia per presunti aiuti di Stato sapendo che il secondo produttore di acciaio dopo la Germania è l'Italia. È curioso notare come i Cinque Stelle abbiano lo stesso pensiero tedesco. 
Ritornando nuovamente al decreto, a parere del gruppo del Partito Democratico l'intervento normativo è peraltro omogeneo e ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, prevista dell'articolo 117 lettera s) della Costituzione. I profili di incostituzionalità rilevati nella pregiudiziale non sono quindi condivisibili.