Relatore sul disegno di legge n. 2757
Data: 
Lunedì, 25 Gennaio, 2021
Nome: 
Piero De Luca

A.C. 2757 e Doc. LXXXVII, n. 3

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, a nome della XIV Commissione politiche dell'Unione europea, nella seduta odierna sono chiamato a riferire sul disegno di legge di delegazione europea, che come è noto rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno gli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione. Prima di procedere all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge in esame, ricordo che lo stesso è stato approvato dal Senato il 29 ottobre 2020, dopo un approfondito dibattito che ne ha ampliato e arricchito sensibilmente il contenuto, sulla base di un confronto che ha visto un coinvolgimento preliminare anche dei gruppi di maggioranza della Camera dei deputati. In particolare, ricordo che nel corso dell'esame in prima lettura è stato modificato il titolo del disegno di legge in legge di delegazione europea 2019-2020, al fine di inserirvi il riferimento anche all'annualità 2020. Sono stati inoltre inseriti 9 nuovi articoli ed altri sono stati modificati, mentre nell'allegato A sono state inserite sei nuove direttive oggetto di recepimento. Il successivo iter del disegno di legge presso questo ramo del Parlamento è stato spedito e tempestivo. L'esame è iniziato presso la XIV Commissione nella seduta dell'11 novembre scorso e si è concluso, una volta acquisite le relazioni favorevoli di tutte le Commissioni di merito, nonché i pareri del Comitato della legislazione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella seduta del 17 dicembre 2020, nel corso della quale il testo è stato licenziato senza apportarvi alcuna modificazione. La ragione di tale esito è rinvenibile essenzialmente nell'esigenza di una tempestiva approvazione del disegno di legge, onde scongiurare il rischio di incorrere nell'apertura di procedure di precontenzioso o d'infrazione per il ritardo, nell'adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea. Per queste ragioni, in via preliminare, prima di passare all'illustrazione del disegno di legge, formulo l'auspicio che esso possa essere celermente approvato anche da questa Assemblea. Passando al contenuto del testo in esame, ricordo che esso costa ora di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di ben 38 direttive europee inserite nell'Allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttiva. Rinviando, per motivi di sintesi, alla documentazione predisposta dagli uffici ai fini della disamina dettagliata del testo, mi limito a ricordare che l'articolo 1 reca come di consueto la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nel citato Allegato A. La formulazione della norma risulta in questa occasione integrata con il riferimento anche al rispetto dei criteri specifici di delega e con l'estensione della delega anche all'attuazione di altri atti europei, come i regolamenti indicati nell'articolato. Rammento inoltre, per la rilevanza sistematica, che tra i principi e criteri direttivi generali di delega elencati nell'articolo 32, figurano tra gli altri la semplificazione dei procedimenti, il divieto di gold-plating, ossia i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, nonché la previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti. Novità particolarmente degna di attenzione è la cosiddetta clausola COVID-19, inserita al comma 1 dell'articolo nel corso dell'esame al Senato, secondo la quale, nell'adozione dei decreti legislativi, il Governo dovrà tenere altresì conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da COVID-19. L'articolo 2 prevede poi la consueta delega legislativa per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2018/08 sui servizi di media audiovisivi, da realizzare mediante modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005). Ricordo che tale direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per il settore in causa, compresi i servizi on demand e le piattaforme di condivisione video, rafforzando - ed è molto importante in questa fase storica - la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio, promuovendo le produzioni europee e garantendo l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione del settore. Al riguardo, ricordo altresì che la norma è stata modificata nel corso dell'esame al Senato, nell'ottica di una maggiore tutela dei minori da contenuti potenzialmente nocivi presenti sulla rete Internet, contro l'utilizzo dei media per la diffusione di fake news, per contenere il livello sonoro delle comunicazioni commerciali e per adeguare le disposizioni sanzionatorie. L'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 201/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche Il codice rifonde in un unico testo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e stabilisce un quadro aggiornato della disciplina delle reti e dei servizi e i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G ad alta velocità. L'articolo 5 reca poi principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2018/2001, la cosiddetta RED II, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. I principali principi e criteri direttivi riguardano una disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, la semplificazione delle procedure autorizzative, la disciplina dell'autoconsumo e dei sistemi di accumulo, l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili e dei meccanismi di sostegno ai combustibili alternativi nei trasporti, la promozione della mobilità sostenibile e dell'utilizzo dell'idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica. Le stesse tematiche sono trattate anche dagli articoli 12 e 19, relativi rispettivamente alla disciplina del mercato interno dell'energia elettrica e alla preparazione ai rischi nel settore dell'energia. In questo ambito ricordiamo però che tra gli specifici criteri di delega è da segnalare quello che prevede l'esclusione, a partire dal primo gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel con olio di palma o di soia, disposizione queste introdotta nel corso dell'esame al Senato e sulla quale potrebbe risultare opportuno un ulteriore approfondimento, anche attraverso la discussione di un apposito ordine del giorno.

L'articolo 6 detta i principi e i criteri direttivi, poi, per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 in materia di mercato interno che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci, garantendo alle medesime Autorità l'indipendenza, le risorse e i poteri di esecuzione e le sanzioni necessari per affrontare efficacemente gli accordi e le pratiche delle società che limitano la concorrenza all'interno della propria giurisdizione.

L'articolo 7 si occupa, poi, dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e agroalimentare e alimentare che introduce elementi di maggiore trasparenza a beneficio della stessa filiera e dei consumatori finali. Tra i principi e i criteri direttivi, evidenzio in particolare quelli inerenti all'Autorità di vigilanza; in dettaglio, in particolare, la designazione dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari quale autorità nazionale di contrasto, deputata alla vigilanza sulle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli, sull'applicazione della disposizione in esame e sull'applicazione delle relative sanzioni.

L'articolo 8 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione alla direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme sull'esercizio del diritto d'autore e diritti connessi volti a promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi online accessoria a determinati tipi di programmi radiotelevisivi, nonché l'agevolazione della ritrasmissione di determinati programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha emesso la trasmissione iniziale.

L'articolo 9 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione alla direttiva (UE) 2019/790, a tutela del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, tra i quali segnalo i seguenti: l'obbligo di disciplinare le eccezioni o le limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale ed i requisiti dei soggetti coinvolti; prevedere che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte del prestatore di servizio della società di informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo altresì in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni; stabilire, poi, modalità e criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio da parte di un autore o di un artista del diritto di revoca totale o parziale della concessione in licenza o del trasferimento in esclusiva dei propri diritti per un'opera o altri materiali protetti; definire, poi, un profilo di responsabilità in capo ai prestatori di servizio di condivisione online di contenuti, con particolare riferimento al livello di dirigenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei massimi sforzi. Al riguardo, rilevo che la traduzione in italiano di questa locuzione è differente rispetto a quella che riscontriamo in altre versioni linguistiche, quali quella francese e inglese; sarà necessario prevedere un'uniformizzazione, un'armonizzazione di questa locuzione per disciplinare gli standard di diligenza professionale di settore volti a ottenere un'autorizzazione, per assicurare che siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti d'autore.

L'articolo 10 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione alla direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva (UE) 2013/36 e il secondo è il Regolamento (UE) 575/2013 che, insieme, definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative.

L'articolo 11 detta i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva (UE) 2014/59, in materia di capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione.

L'articolo 12 detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in coordinamento, come ricordavamo, con quelle per la promozione delle fonti rinnovabili. L'articolo 13 indica i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l'adeguamento al Regolamento (UE) 2019/1156, volti ad apportare modifiche al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di facilitare la vendita e la gestione transfrontaliera di fondi di investimento e favorire la creazione del mercato unico dei fondi di investimento.

L'articolo 14 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/429, in materia di malattie animali trasmissibili; il Regolamento fornisce un quadro giuridico generale rivedendo e abrogando la precedente normativa europea composta da circa 50 atti normativi.

L'articolo 15 fornisce, poi, la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2017/745, concernente dispositivi medici, e al Regolamento (UE) 2017/746, concernente i dispositivi medici diagnostici in vitro. La normativa è finalizzata a rendere disponibili dispositivi sicuri, efficaci e innovativi, in grado di apportare benefici alla salute dei cittadini.

L'articolo 16 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 20171991, relativo ai fondi europei per il venture capital e per l'imprenditoria sociale, al fine di rafforzare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

L'articolo 17 fornisce, poi, la delega per l'adeguamento al Regolamento (UE) 2019/518, relativo alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e sulle conversioni valutarie. In particolare, si prevede la definizione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi sulle commissioni valutarie, limitandone l'applicabilità ai casi a carattere vincolante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia.

L'articolo 18 fornisce la delega per l'adeguamento al Regolamento (UE) 2019/881, relativo all'Agenzia dell'Unione per la cibersicurezza e l'articolo 19 prevede la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e al Regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica.

L'articolo 20 fornisce la delega per l'adeguamento al Regolamento (UE) 2019/1238, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo, ossia un prodotto pensionistico individuale di previdenza complementare ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea.

L'articolo 21 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, abrogando la decisione (2000/642/GAI) del Consiglio.

L'articolo 22 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. L'articolo 23 introdotto al Senato reca, invece, principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di valorizzare e dare uniformità alle normative nazionali sul tema, attualmente assai eterogenee o frammentarie.

L'articolo 24 si occupa, poi, dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

L'articolo 25 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.

L'articolo 26, siamo quasi in conclusione, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa alle emissioni di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2160 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite.

L'articolo 27 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2033, relativo proprio ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento.

L'articolo 28 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, che abroga la direttiva (UE) 2005/45, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.

Infine, l'articolo 29 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, relativa all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Tra i principi e i criteri direttivi segnalo l'impegno a consentire la forma telematica per la costituzione di società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata, aventi sede in Italia e capitale versato mediante conferimenti in denaro.

In conclusione nel rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i colleghi, al presidente della XIV Commissione e al sottosegretario Agea e al Ministro Amendola per il lavoro svolto sia nella XIV Commissione in confronto col Governo sia presso le Commissioni di settore, rinnovo l'auspicio di una tempestiva approvazione del disegno di legge che potrà, peraltro, essere corredata dall'approvazione o dall'accoglimento da parte del Governo di ordini del giorno, volti a perfezionare o integrare talune questioni oggetto del disegno di legge stesso.