Discussione sulle linee generali - Relatore
Data: 
Lunedì, 27 Giugno, 2016
Nome: 
Michele Pelillo

A.C. 3209

Grazie, Presidente. L'Aula è chiamata ad esaminare la proposta di legge, già approvata dal Senato, avente ad oggetto la delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. Il testo che ci è giunto dal Senato è stato abbinato a due proposte di legge, a firma Pagano e Giulietti. In Commissione, il testo base adottato è stato quello che ci è giunto dal Senato ed è il medesimo che arriva oggi all'attenzione dell'Aula. 
Bisogna ricordare che i confidi, consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, sono i soggetti che, ai sensi della disciplina vigente, svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali a favore delle piccole e medie imprese e dei liberi professionisti. La garanzia dei confidi è rappresentata da un fondo al quale contribuiscono tutti i soci del consorzio. 
Il decreto legislativo del 2010, attuativo della direttiva del 2008 in tema di credito al consumo ha riformato la disciplina relativa ai confidi, confermando la previsione di due distinte tipologie di confidi sottoposti a regime di controllo differenziati: i confidi maggiori, vigilati dalla Banca d'Italia i confidi minori, che devono essere iscritti in un elenco gestito da un apposito organismo. 
I confidi maggiori, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, sono autorizzati all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina.  I confidi minori esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e devono essere iscritti in un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, tenuto da un organismo disciplinato da un decreto ministeriale del 2015. 
Attualmente, risultano attivi 51 confidi sottoposti a vigilanza dalla Banca d'Italia e 448 confidi minori. La grande maggioranza dei confidi vigilati risulta insediata nelle regioni settentrionali, prevalentemente in Lombardia e in Veneto, e in quelle centrali; di converso, più della metà dei confidi minori è insediata nelle regioni meridionali e insulari. 
Tornando al contenuto della proposta di legge, essa si compone di un unico articolo. Il comma 1 conferisce una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi. 
In primo luogo, la lettera a) del comma 1 delega il Governo a rafforzare la patrimonializzazione dei confidi, a favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, nonché ad individuare strumenti e modalità che rendano tali risorse esigibili, nel rispetto della normativa comunitaria attuativa degli «Accordi di Basilea» in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia. 
La lettera b) del comma 1 della proposta di legge delega il Governo a disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi, anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo, altresì, il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori. 
Il principio di delega, di cui alla lettera c), mira alla razionalizzazione e valorizzazione delle attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi. Al riguardo, si ricorda che il sistema delle garanzie a favore delle PMI in Italia si basa essenzialmente su due componenti: una pubblica, rappresentata, in particolare, dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e una privata, costituita dai confidi, i quali, tuttavia, possono beneficiare di contributi pubblici, in particolare a livello locale. 
Nel corso delle audizioni sul provvedimento è emersa la necessità di favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi. Negli ultimi anni, infatti, il ruolo del Fondo di garanzia non è stato solamente aggiuntivo, ma, spesso, sostitutivo, realizzando un effetto di spiazzamento rispetto all'attività dei confidi. 
Il criterio di delega di cui alla lettera d) prevede di sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche dei confidi, strumenti innovativi, forme di garanzia e servizi finanziari e non che rispondano alle nuove esigenze delle PMI e dei professionisti. È fatto, comunque, divieto ai confidi di trattare i derivati e gli strumenti finanziari complessi. 
I criteri, ancora, delle lettere e) ed i) del comma 1 prevedono la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti a carico dei confidi, con un correlato contenimento di costi. Si prevede, inoltre, di eliminare le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari ovvero quelle relative alle procedure di accesso al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. 
Le lettere f) e g) prevedono, rispettivamente, il rafforzamento dei criteri di proporzionalità e di specificità. In merito, si ricorda che il principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere di vigilanza adeguato al raggiungimento del fine con il migliore con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari, è sancito dall'articolo 23 della legge del 2005 sul risparmio. Relativamente agli intermediari finanziari, tal principio è ribadito nell'articolo 108 del TUB, secondo il quale la Banca d'Italia esercita i propri poteri osservando criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta. 
Ancora, il criterio previsto dalla lettera h) richiede di assicurare una maggiore tutela al carattere accessorio della garanzia, rilasciata dai confidi rispetto all'operazione del finanziamento principale. Infine, la lettera i) del primo comma prevede l'introduzione di specifici criteri di misurazione dell'impatto generato dalla garanzia nel mercato finanziario, soprattutto con riferimento alla valutazione di efficacia degli interventi pubblici connessi al sistema nel suo complesso. Nella verifica degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali può essere coinvolta la rete delle Camere di commercio. 
In conclusione, Presidente, nonostante la recente riforma del sistema dei confidi, che, come abbiamo visto, è del 2010, e i numerosi successivi interventi legislativi che si sono susseguiti fino a poco tempo fa, realizzati sempre al fine di rafforzare questo importante comparto del nostro settore del credito, urge oggi una nuova riforma, ampia ed organica. Sappiamo quanto, in questi ultimi anni di crisi economica, sia cambiato il mondo del credito, specialmente per le piccole e medie imprese, e quanto possa essere strategico rafforzare il ruolo dei confidi per il nostro intero sistema economico. 
La proposta di legge in esame ha ricevuto, nel corso delle audizioni svoltesi sia al Senato che qui alla Camera, unanime condivisione ed apprezzamento, come raramente accade nell'attività legislativa: una ragione in più, Presidente, per chiederne all'Aula l'approvazione.