Relatore per la maggioranza
Data: 
Domenica, 1 Agosto, 2021
Nome: 
Franco Vazio

A.C. 2435-A

Onorevole Presidente, Onorevoli Colleghi, Onorevoli Membri del Governo, oggi, domenica 1 agosto 2021, approda in Aula alla Camera la riforma del processo penale. Nessun impunitismo, ma anche nessuna presunzione di colpevolezza!!! Ragionevole durata dei processi, maggiori garanzie per gli imputati, certezza per le parti offese di ottenere giustizia, digitalizzazione e nuove tecnologie e risorse al servizio della giustizia. È un grande onore legare il proprio nome di “relatore” – prima con il lavoro svolto in Commissione e oggi con l'intervento in aula – a quello della Ministra Cartabia e al Governo Draghi su una delle riforme più importanti ed attese degli ultimi 10 anni. La nostra Costituzione fissa i principi della “ragionevole durata del processo” e del “giusto processo”; principi purtroppo troppo spesso disattesi. L'imputato ha il diritto di essere giudicato in quadro di garanzie e di tempi ragionevolmente brevi. La parte lesa, in caso di condanna dell'imputato, ha il diritto di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti senza attendere decenni e processi infiniti. Lo Stato ha il dovere di celebrare il processo con tutte le garanzie per le parti coinvolte, in piena trasparenza e con tempi degni di un paese moderno e democratico. Il cittadino, infine, ha il diritto di sapere chi sia colpevole e chi sia innocente, senza attendere 20 anni: insomma sapere se un uomo pubblico ha rubato, chi siano i responsabili di efferati delitti, chi si sia macchiato di una violenza sessuale. Saperlo subito mette in guardia la collettività, la tranquillizza, rimargina le ferite, anche sociali, consente una punizione effettiva e una possibile riabilitazione del reo. Il tempo oltre a uccidere “socialmente” l'innocente ingiustamente sottoposto a processo, in caso di condanna, sbiadisce le responsabilità dei colpevoli, modifica la percezione dei reali pericoli e punisce, nei fatti, a distanza di anni e con condizioni sociali, morali spesso profondamente mutati, una persona sostanzialmente diversa. La Riforma del processo penale voluta dalla Ministra Cartabia e dal Presidente Draghi ha proprio questi obiettivi e questi orizzonti, che vengono realizzati in un contesto di modernità di sistema, con tecnologie e risorse finalmente degne del nostro Paese. Dicevo nessun impunitismo e nessuna presunzione di colpevolezza dunque. Nessun imputato potrà contare in un colpo di spugna. Insomma nessun processo andrà in fumo; sia per reati comuni, sia per quelli di maggior allarme sociale come quelli di mafia, di terrorismo, di eversione, di traffico internazionale di stupefacenti e di violenza sessuale. Certo però che non potrà più accadere che un fascicolo dopo la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna, attenda 3 anni per la fissazione dell'udienza di appello. Viene affermato a chiare lettere che un cittadino sottoposto a processo – così come vuole la nostra Costituzione – è innocente sino a prova contraria; solo un giudice con sentenza definitiva di condanna può spazzare via tale presunzione. Già la direttiva europea e la delega al Governo di tradurre in norma tale principio erano state un ottimo segnale; ora questa riforma lo rafforza ulteriormente. Irromperà nel sistema Giustizia Penale la “digitalizzazione” e il “processo penale telematico”, con deposito di atti e notifiche effettuati per via telematica. Un'innovazione straordinaria, un segno di efficienza e modernità, che ridurrà profondamente i tempi del processo, spazzando via vuoti temporali ed errori. L'approvazione di un emendamento, presentato dal sottoscritto relatore, consentirà poi il potenziamento dell'ufficio del processo, cioè l'ufficio dove 1.000 persone di nuova assunzione aiuteranno i giudici a fare il loro lavoro. Risorse fondamentali per coadiuvare i magistrati, per prestare assistenza agli stessi ai fini dell'analisi delle pendenze, per incrementare l'attività produttiva attraverso attività di ricerca, di organizzazione e di supporto nell'accelerazione nei processi di innovazione tecnologica. Strumento concreto per rendere possibile la celebrazione dei processi giusti in tempi ragionevolmente brevi. L'obiettivo, infatti, non è quello di celebrare processi frettolosi, avvicinando l'Italia ai sistemi deteriori, ma quello di fornire ai giudici quanto necessario per giudicare presto e bene, così come devono fare le grandi democrazie. Si stabilisce che il Pubblico Ministero possa chiedere e il Giudice dell'Udienza Preliminare disporre il rinvio a giudizio dell'indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”. Il processo che impegna risorse economiche e umane, che affligge l'indagato, soprattutto quando è innocente, non andrà chiesto quale tentativo e come strumento di ricerca e scoperta, ma solo se ci sono sul tavolo elementi concreti e prove. Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell'indagato e della vittima. Viene affermata la trasparenza dei “criteri di priorità” per la celebrazione dei processi. Gli uffici del Pubblico Ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, che saranno indicate nei progetti organizzativi delle procure e quindi sottoposte all'approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Non sarà la politica a vincolare l'esercizio dell'azione penale; il Parlamento – con legge – disegnerà i criteri generali, insomma la cornice, e i PM – con trasparenza – individueranno le priorità a cui saranno ispirate le proprie iniziative, assegnando poi l'approvazione delle stesse all'organo Costituzionale di Autogoverno, il CSM. Si tratta di una grande conquista! In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo. Troppe volte iscrizioni, spesso imposte per legge, hanno portato alla rovina di cittadini e di imprese che si sono visti sospendere autorizzazioni e concessioni. Il proscioglimento, in questi casi, dopo il danno irreparabile, appariva sostanzialmente come una vera beffa. Non accadrà più; l'iscrizione nel registro degli indagati sarà davvero una forma di garanzia per l'indagato e non, invece, una prematura e spesso ingiusta punizione. Infine, Onorevole Presidente, chiudo la mia relazione sul tema della prescrizione e della improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione. La riforma penale interviene con disposizioni immediatamente prescrittive sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale, con la finalità di confermare la regola, introdotta con la legge n. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti), secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna - cioè continuerà ad operare la prescrizione sostanziale come sempre applicata. Parallelamente, sempre con previsione immediatamente prescrittiva, il disegno di legge introduce nel codice di procedura penale l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.  Con l'inserimento dell'art. 344-bis si prevedono termini di durata massima dei giudizi di impugnazione individuati rispettivamente: in 2 anni per l'appello in 1 anno per il giudizio di cassazione. La mancata definizione del giudizio entro tali termini comporterà la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale.

Tuttavia i termini di durata dei giudizi di impugnazione potranno essere prorogati dal giudice che procede, per ragioni inerenti la complessità del giudizio - numero delle parti o delle imputazioni o delle questioni di fatto e di diritto. Ed in particolare: per tutti i reati è possibile solo una proroga di 1 anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio in Cassazione (la durata massima in questo caso sarebbe quindi di 3 anni per l'appello e di 1 anno e 6 mesi per la Cassazione) ; per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine (dei 2 anni in appello e di un 1 in Cassazione) può essere prorogato anche più di una volta - non è dunque fissato un limite di durata per tali giudizi. Però ogni proroga di (1 anno in appello e 6 mesi in cassazione) deve essere motivata da specifiche ragioni; per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa ai sensi dell'articolo 416-bis.1, il termine (dei 2 anni in appello e di un anno in Cassazione) può essere prorogato anche più di una volta - fino ad un massimo di 3 anni per l'appello e un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità -. In tali casi quindi la durata massima del giudizio in appello è di 5 anni e quella del giudizio in Cassazione è di 2 anni e 6 mesi. Però anche in questo caso ogni proroga di (1 anno in appello e 6 mesi in cassazione) deve essere motivata dalle ragioni di cui sopra (la complessità del giudizio); contro le ordinanze che dispongono la proroga si potrà ricorrere subito in Cassazione (entro 5 giorni) e la Cassazione dovrà decidere entro 30 giorni. 

Con una norma transitoria, voluta per consentire la copertura degli organici delle Corti di Appello e la piena operatività dell'Ufficio del Processo, è previsto che le nuove norme in materia di improcedibilità trovino applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020. Per questi procedimenti, peraltro, se l'impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi saranno rispettivamente di 3 anni per l'appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione.

I termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applicheranno in ogni caso nei procedimenti per delitti puniti con l'ergastolo e quando l'imputato vi rinunci. Stiamo uscendo con difficoltà da una pandemia che ha seminato morte e disperazione nel mondo e nel nostro Paese. Il PNRR costituisce il trampolino di lancio della ripresa economica e sociale dell'Italia. La riforma della Giustizia è lo scheletro del PNRR. Anche per questa ragione la riforma va sostenuta senza infingimenti, con coraggio, senza se e senza ma.  In questi giorni abbiamo invece sentito cori e tifoserie dai toni opposti. Intendo in conclusione chiarire e ribadire un principio. La prescrizione è il fallimento dell'azione accertativa dello Stato. I processi devono essere iniziati, ma soprattutto conclusi. Chi sostiene che il processo può e deve durare in eterno, non guarda ai principi scolpiti nella nostra Costituzione, crede nella “presunzione di colpevolezza” e ritiene che le vittime possano aspettare. Chi inneggia e guarda invece alla Prescrizione come al colpo di spugna, parla di processi brevi, ma strizza l'occhio all'impunitismo. Questa riforma, invece, è ancorata fortemente alla Costituzione, ritiene valori non discutibili le garanzie dell'imputato e del giusto processo, intende proteggere le vittime dei reati, assicurando loro il giusto, pronto e doveroso risarcimento dei danni. Un segno di grande civiltà, di democrazia e di modernità. Questa è la riforma che il Parlamento si appresta a votare. Questa è la riforma attesa da molti anni. Sosteniamola insieme per il bene dell'Italia.