A.C. 2953-A
Grazie Presidente. Ringrazio molto la presidente Ferranti qui presente per il contributo dato nei lavori che abbiamo sin qui svolto e ringrazio il legislativo e ringrazio il Ministro e il Viceministro qui presenti per il contributo che è stato dato sin qui e per quello che sicuramente non mancherà d'ora innanzi. Roosevelt diceva: fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei. Può apparire forse un approccio minimalista, ma in verità secondo me c’è molto di vero in questo modo di dire. Bisogna tentare di fare il meglio sapendo che i vincoli esterni ci sono e sono pressanti. Per questa ragione, abbiamo ritenuto di modificare, sia pure parzialmente, il disegno di legge proposto dal Governo tentando di raccogliere le tante indicazioni che sono venute in Commissione in sede di audizioni e mettendo in campo tutta una serie di misure, micro e meno micro, atte a migliorare le condizioni della nostra giustizia civile, tanto importante per lo sviluppo del Paese e per la tutela dei diritti dei cittadini.
Prima misura, mi soffermerò sul giudizio di cognizione di primo grado. Primo elemento di novità che è stato introdotto nel lavoro di Commissione è la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice. Sulla scorta dell'esperienza maturata nel processo del lavoro, è stata trasposta sostanzialmente la norma già vigente in questo ambito tentando di indurre le parti a trovare una soluzione in via conciliativa e transitoria dinanzi al giudice. Altro elemento di novità è appunto la modifica del catalogo delle controversie per le quali il tribunale giudica in composizione collegiale. In questo ambito, quindi, abbiamo previsto una modifica e un ampliamento di questa categoria, salvo poi appunto prevedere per queste fattispecie l'applicazione del rito ordinario di cognizione.
Mentre, a nostro avviso, è possibile ridurre il carico in materia di giudizio di cognizione di primo grado, applicando il rito sommario di cognizione che abbiamo ridenominato come rito semplificato di cognizione di primo grado, applicabile a tutte le controversie devolute al tribunale monocratico diverse dalle controversie di lavoro. Altro elemento di novità, sempre attinente al giudizio di cognizione, è la possibilità della negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro, senza nulla togliere alla possibilità di transigere e conciliare attraverso i meccanismi propri della contrattazione collettiva.
Passo ora al giudizio di appello. Anche in questo ambito, notevoli sono le modifiche che sono state introdotte dalla riforma proposta dal Governo e arricchite in sede di Commissione. In particolare, è previsto che per tutti i mezzi di impugnazione i termini decorrono dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuarsi anche nei confronti delle parti non costituite. Quindi, unificando e modificando la disciplina dei termini di impugnazione. Inoltre, abbiamo introdotto il principio della possibilità che sia il giudice monocratico, in materie di ridotta complessità giuridica, a valutare la controversia e a decidere in appello. Abbiamo, invece, mantenuto la competenza del collegio negli altri ambiti, pur prevedendo la possibilità che sia il consigliere relatore a trattare e a istruire la controversia, eventualmente ammettendo nuovi mezzi di prova. Anch'essa è una novità certamente rilevante. In materia di giudizio di Cassazione, in verità poche sono le modifiche che sono state introdotte in sede di lavoro di Commissione. L'impianto, proposto appunto dalla Commissione Berruti e fatto proprio dal Governo, è stato integralmente confermato. Si elimina il cosiddetto filtro in Cassazione; si favorisce la funzione nomofilattica della Cassazione attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli, secondo criteri di rilevanza delle questioni; si prevede l'introduzione di modelli sintetici di motivazione, anche se in questo ambito credo che ci sia in itinere un emendamento teso a cesellare ulteriormente il disposto normativo; si prevede, inoltre, una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, i quali potranno essere applicati anche ai collegi giudicanti in ragione, ovviamente, della loro anzianità.
Importanti modifiche vengono introdotte anche in materia di esecuzione forzata. In particolare, quanto alla vendita di beni immobili, è prevista la possibilità di vendita con le modalità telematiche, salvo che ciò non sia di pregiudizio per i creditori o la speditezza della procedura. Inoltre, è previsto che, falliti tre diversi tentativi, il giudice possa disporre un'ulteriore vendita a prezzo libero garantendo a tutti gli interessati la compiuta visione dell'immobile. Inoltre, quanto ai beni mobili, si prevede l'impignorabilità dei beni di uso quotidiano privi di apprezzabile valore di mercato, nonché degli animali di affezione. Quanto al pignoramento presso terzi, si determina il valore del credito azionato nei confronti delle pubbliche amministrazioni al di sotto del quale il terzo dovrà accantonare una somma pari al triplo. Si ridefinisce il ruolo degli ufficiali giudiziari in materia proprio di esecuzioni. Altro elemento di novità che è stato introdotto è, appunto, il principio dell'estensione delle misure coercitive indirette, di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile. Il Governo, quindi, dovrà prevedere che, previa istanza della parte vittoriosa, il giudice possa fissare la penale dovuta dal soccombente per l'eventuale ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale a fronte di qualsiasi provvedimento di condanna, anche di obblighi infungibili. Una ulteriore novità che è stata introdotta appunto nel testo elaborato dal Governo attiene alla riforma dell'arbitrato in maniera societaria rispetto al quale, quindi, vi è una delega al Governo; delega che si assomma alla delega preesistente di riforma complessiva dell'istituto dell'arbitrato.
Ci sono poi un complesso di norme che per ragioni di tempo non posso citare in maniera sistematica, che sono norme tese ad adeguare le norme processuali al processo civile telematico che tanti risultati sta già dando e che ulteriormente ne darà alla luce, appunto, di queste ulteriori modifiche e integrazioni che vengono qui stabilite e introdotte.
Un ulteriore elemento di novità che vale la pena sottolineare è quello relativo alla condanna alle spese. La Commissione di merito ha inserito nell'articolo 1, comma 2, due ulteriori principi e criteri direttivi relativi alla condanna al pagamento delle spese processuali. Il Governo dovrà modificare l'articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile che attualmente consente al giudice, in sede di pronuncia sulle spese, di condannare la parte soccombente che ha agito o resistito in malafede al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata. La riforma dovrà specificare che tale somma può essere determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate. L'articolo 91 del codice di procedura civile sulla condanna alle spese – quindi l'altra delega che viene data – prevedendo che, anche al di fuori dei presupposti per l'applicazione della cosiddetta lite temeraria di cui sopra, se il giudice ritiene che la parte soccombente abbia agito o resistito con malafede o colpa grave, potrà condannarla al pagamento, oltre che delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, e l'entità della sanzione dovrà essere parametrata al valore del contributo unificato tra il doppio e il quintuplo.
Ultimo elemento di novità sul quale mi soffermo è l'abrogazione del «rito Fornero» per le controversie sui licenziamenti e l'introduzione di una nuova regolamentazione in questo ambito. In questo senso, Presidente, raccogliendo delle indicazioni provenienti dalla associazione nazionale magistrati e dalla associazione giuslavoristi italiani, abbiamo abrogato le norme della «legge Fornero» in materia di licenziamento, norme processuali in materia di licenziamento, unificando la disciplina delle cause di licenziamento, chiarendo i modi per impugnare i licenziamenti discriminatori, ambito nel quale vi erano una serie di discipline alternativamente applicabili, concentrando le azioni, dinanzi al giudice del lavoro, avverso la cessazione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa. Anche essa è una novità di una certa rilevanza, richiesta peraltro da la gran parte degli operatori del settore di cui ci siamo fatti carico attraverso appositi emendamenti.