Esame di questioni pregiudiziali
Data: 
Giovedì, 6 Aprile, 2017
Nome: 
Daniela Gasparini

A.C. 4394

Signora Presidente, tutte e tre le pregiudiziali presentate ritengono che il decreto-legge violi l'articolo 77 della Costituzione, perché non si ravvisa la straordinaria necessità e l'urgenza che motiverebbe l'adozione di un decreto-legge per accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché di contrasto dell'immigrazione. Evidenzio che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione individua le tre ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che motivano l'approvazione di questo decreto-legge.

La prima: prevedere misure per la celere definizione dei procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per l'accelerazione dei relativi procedimenti giudiziari, in ragione, questo, dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e dell'incremento del numero delle impugnazioni giurisdizionali. La seconda: adottare misure idonee ad accelerare l'identificazione dei cittadini stranieri per far fronte alle crescenti esigenze connesse alle crisi internazionali in atto, e alla necessità di definire celermente la posizione giuridica di coloro che sono condotti nel territorio nazionale in occasione dei salvataggi in mare, o sono comunque rintracciati nel territorio nazionale. La terza: potenziare la rete dei centri di permanenza temporanea e assistenza (qui l'articolo 14 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286) ed assicurare al Ministro dell'interno le risorse necessarie per garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione ed allontanamento dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare.

Non ho il tempo per entrare nel merito di tutti i punti sollevati dalle tre pregiudiziali di costituzionalità, ma debbo evidenziare che sono tutti temi che vedono sentenze della Corte costituzionale a sostegno delle scelte legislative fatte con il decreto-legge, e il dossier in possesso di tutti i colleghi parlamentari risponde già nel merito ai dubbi e alle contestazioni sollevate. Faccio anche presente che, pur trattandosi di un decreto-legge di 22 articoli, non si può negare che si tratti di norme legate da un'unica matrice, quella individuata dal titolo: accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e contrasto dell'immigrazione illegale. Riprendo solo tre questioni sollevate dalle pregiudiziali, perché riguardano temi oggetto anche del confronto nel merito sul decreto-legge. La ragione dell'istituzione presso alcuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo è quella di assicurare una maggiore rapidità ai procedimenti in materia di immigrazione, non per ghettizzare gli immigrati, ma al contrario per offrire loro una competenza specializzata e dedicata, anche attraverso una competenza ad hoc di magistrati e di personale dedicato. Ricordo comunque che l'articolo 102 della Costituzione consente l'istituzione presso gli organi giurisdizionali di sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei ed estranei alla magistratura.

La proposta di un unico grado di merito disciplina diversamente il procedimento da seguire per l'impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, motivandola con la circostanza per cui i flussi dei procedimenti di protezione internazionale attualmente registrati presso le Corti d'appello sono tali da non consentire la costituzione di sezioni specializzate presso il giudice di secondo grado. Una proposta, quindi, per rendere migliore e più efficiente il nostro sistema giudiziario, anche prevedendo l'assunzione di magistrati e personale per gli uffici delle commissioni territoriali e per il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia: una decisione pienamente compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e in linea con la nostra Costituzione.

Quanto all'istituzione dei centri per il rimpatrio, segnalo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 134 del 2010, ha evidenziato che la costituzione e l'individuazione dei CIE attengono ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione, in quanto le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari.

Concludo sottolineando che i contenuti del decreto-legge, oltre ad essere coerenti con la nostra Costituzione, sono anche coerenti con la necessità e l'urgenza di dare risposte alle emergenze evidenziate anche dal Ministro dell'interno Minniti nell'audizione dell'8 febbraio ultimo scorso: una situazione che richiede di rivedere l'organizzazione dell'accoglienza nel nostro Paese, tenendo conto dei diritti di chi scappa e di chi fugge dalle guerre e dalle carestie, e insieme del sentimento del nostro popolo, ha affermato il Ministro. Tutte e due le cose vanno tenute insieme, e noi che siamo una grande democrazia, di fronte ad una situazione straordinaria di emergenza umanitaria, dobbiamo darci strumenti idonei per governare una realtà che ci impegnerà nel tempo. Lo facciamo anche con questo decreto-legge, che io credo debba essere valutato dal Parlamento nell'insieme dei provvedimenti che in questi anni abbiamo approvato per rispondere alle emergenze, ma anche per integrare coloro che hanno titolo di restare nel nostro Paese: l'ultimo dei quali l'abbiamo approvato la settimana scorsa, e riguarda i minori non accompagnati. Per tutte queste ragioni, confermo il voto contrario del Partito Democratico alle tre pregiudiziali presentate (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).