Data: 
Lunedì, 16 Gennaio, 2017
Nome: 
Angelo Senaldi

C. 3258-3337-3725-3807-A

Relatore

 

Presidente, il testo unificato della proposta di legge di iniziativa parlamentare Atto Camera 3258 Minardo, Atto Camera 3337 Cancelleri, Atto Camera 3725 Basso e Atto Camera 3807 Ricciatti, che consta di sette articoli, è volto ad introdurre nell'ordinamento giuridico italiano, che ne è privo, così come molti altri ordinamenti comunitari, una disciplina specifica per l'attività di ristorazione in abitazione privata, detta home restaurant, al fine di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale di qualità, operata attraverso l'organizzazione di eventi enogastronomici gestiti attraverso piattaforme digitali. Si tratta di un primo passo nell'elaborazione di una nuova e specifica legislazione delle recenti modalità di interazione e di intermediazione di attività non professionali di condivisione nate grazie allo sviluppo della rete e delle relative piattaforme digitali. Ricordo che la X Commissione ha iniziato lo scorso 7 aprile 2016 l'esame della proposta di legge n. 3337 Cancelleri, recante Disposizioni relative a uno specifico settore della cosiddetta economia della condivisione di beni e servizi; nelle successive sedute la  Pag. 20Commissione ha disposto l'abbinamento delle seguenti proposte di iniziativa parlamentare su materia identica: n. 3258 Minardo, n. 3725 Basso e n. 3807 Ricciatti. A seguito dell'esame condotto nella sede del Comitato ristretto, nella seduta del 20 settembre 2016, la Commissione ha deliberato l'adozione di un testo unificato delle proposte di legge in esame che è stato adottato quale testo base per il seguito dell'esame. L'esame del testo unificato si è concluso nella seduta dello scorso 3 novembre con l'approvazione di emendamenti volti al coordinamento formale del testo ed il conferimento del mandato al relatore. Nella precedente seduta del 2 novembre la Commissione ha proceduto all'approvazione di proposte emendative che hanno modificato in più punti il testo.

 L'articolo 1, al comma 1, definisce l'oggetto della disciplina relativa all'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata ed agli strumenti tesi a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza nell'ambito dell'economia della condivisione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali. Al riguardo, si richiama la recente comunicazione della Commissione europea – «Un'agenda europea per l'economia collaborativa», atto comunitario COM/2016/356 – che attribuisce grande rilievo alla sharing economy ed invita gli Stati membri a favorirne lo sviluppo quale contributo importante alla crescita e all'occupazione dell'Unione europea, anche al fine di garantire il pieno rispetto del principio di concorrenza.
  L'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune definizioni relative all'attività di home restaurant, definita come l'attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito, e dove i pasti sono preparati all'interno delle strutture medesime; al soggetto gestore, inteso come il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici; all'utente operatore cuoco, ossia il soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di home restaurant; all'utente fruitore, inteso come soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall'utente operatore cuoco.
  Le definizioni sono coerenti alle indicazioni contenute nella legge generale sull'economia di condivisione attualmente in discussione, congiuntamente, nelle Commission IX e X della Camera dei deputati.
  Gli obblighi del gestore sono individuati all'articolo 3, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, che reca prescrizioni in capo al soggetto gestore della piattaforma digitale di home restaurant e, in particolare, si prevede che: il gestore deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti iscritti alle piattaforme medesime siano tracciate  e conservate nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. È tenuto a mettere le informazioni relative alle attività degli utenti iscritti alle piattaforme medesime nella disponibilità degli enti di controllo competenti. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali, che prevedono modalità di registrazioni univoche dell'identità e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico. La partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico richiede in ogni caso l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco. Verifica che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di home restaurant e che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi. La piattaforma, inoltre, verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla legge per lo svolgimento dell'attività di home restaurant ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale stessa. Il gestore fornisce, infine, all'utente fruitore, nel rispetto del principio di trasparenza, le corrette informazioni relative al servizio offerto ed alle polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di home restaurant, esplicitando che si tratta di un'attività non professionale di ristorazione.
  Si prevede, inoltre, che le attività di home restaurant devono essere inserite nella piattaforma almeno trenta minuti prima del loro svolgimento e che l'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata.
  Entro novanta giorni dalla data dall'approvazione della legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, saranno determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di home restaurant.
  L'articolo 4 reca disposizioni per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, escludendo dall'applicazione della nuova disciplina le attività svolte in ambito privato comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che sono definite libere e non soggette certamente a procedura amministrativa.
  L'attività di home restaurant è considerata saltuaria e come tale non può superare il limite massimo di 500 coperti per anno solare né generare proventi superiori a 5 mila euro annui. Per lo svolgimento dell'attività di un home restaurant Pag. 23sono richiesti specifici requisiti, quali l'utilizzo della propria organizzazione familiare e di parti di un'unità immobiliare ad uso abitativo dotata dei requisiti prescritti all'articolo 5 del progetto di legge, nonché il possesso da parte degli utenti operatori cuochi dei requisiti di onorabilità di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010, articolo 71, commi 1 e 2.
  Inoltre, si deve seguire il rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP), ai sensi del regolamento comunitario n. 852 del 2004 del Parlamento e del Consiglio, datato 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. Inoltre, dovrà essere espressamente dichiarata una comunicazione al comune competente attraverso la segnalazione certificata di inizio attività (la SCIA).
  Per lo svolgimento di attività di home restaurant non è invece richiesta, secondo quanto indicato al comma 6 dell'articolo 4, l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, che, peraltro, risulta soppressa a decorrere dal 4 luglio 2006.
  L'articolo 5 definisce i requisiti degli immobili ad uso abitativo destinati all'attività di home restaurant, che devono possedere le caratteristiche di agibilità e di igiene previste dalla normativa vigente. La norma specifica, inoltre, che l'attività esercitata non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile. Si prevede, inoltre, che l'attività di home restaurant non possa essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.
  L'apparato sanzionatorio introdotto all'articolo 6 prevede che in caso di esercizio dell'attività di home restaurant, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, si disponga la cessazione dell'attività medesima e l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi, in conformità con la legge n. 287 del 1991.
  L'articolo 7 prevede l'invarianza economica del provvedimento.