Discussione sulle linee generali
Oggi l'Aula avvia la discussione di un testo unificato, come illustrato ora dal relatore, definito partendo da diverse proposte di iniziativa parlamentare, che si pone l'obiettivo di offrire una soluzione normativa precisa alla disciplina delle attività di home restaurant.
Il tema è molto complesso e, pur essendo limitato nella casistica, già in fase di discussione in sede di Commissione, ha presentato alcune criticità, in primo luogo, dovute al fatto che siamo di fronte ad un intervento legislativo che potremmo definire inedito: non esistono, infatti, altri interventi normativi né in questo settore specifico né in altri settori simili. Si tratta, dunque, per il Parlamento di affrontare per la prima volta il tema e di introdurre nell'ordinamento giuridico nazionale una disciplina di fatto nuova. In secondo luogo, perché siamo chiamati a regolamentare un fenomeno già esistente, seppure in maniera ancora limitata, ma che vede nel nostro Paese un numero di casi esistenti dovuti, ovviamente, alla tradizione enogastronomica in cui il nostro Paese è leader.
Ci troviamo, insomma, nella condizione di dover intervenire per la prima volta in un ambito che presenta forti caratteristiche di novità, che si è sviluppato in maniera autonoma e spontanea e che, però, necessita, a questo punto, di regole chiare e di regole trasparenti. Lo sforzo compiuto durante i lavori preparatori in Commissione e che siamo sicuri proseguirà anche nel corso del dibattito in Assemblea, dunque, è stato quello di ricercare una soluzione normativa che sia in grado di essere sintesi efficace dei diversi interessi in campo, senza mortificarne alcuno e, anzi, incentivando nuove forme di impresa.
L'economia collaborativa, il contesto generale nel quale si inserisce la specifica attività di settore che intendiamo andare a disciplinare con il testo di legge in esame, rappresenta un nuovo modello imprenditoriale in cui le attività economiche sono facilitate da piattaforme digitali, che, intermediando lo scambio e la condivisione di beni e servizi, si pongono la finalità di promuovere forme di consumo più consapevole, più sostenibile e più razionale.
Nella crisi, infatti, si sono generati nuovi modelli imprenditoriali, le cui potenzialità sono ancora parzialmente inespresse e che, oggi, possono rappresentare un contributo importante per la crescita e per l'occupazione. Da questo punto di vista, l'economia collaborativa può costituire una sfida stimolante per i mercati, oltre che offrire ai cittadini nuove opportunità in termini di servizi, ma anche in termini di occupazioni e di nuove fonti di reddito. Allo stesso tempo, però, si sollevano questioni rilevanti rispetto all'applicazione del quadro normativo vigente, spesso, inadatto a cogliere le innovazioni intrinseche alla sharing economy.
Ecco perché diviene cruciale la capacità che i legislatori anche nazionali dimostreranno nel saper interpretare presto e bene queste novità, cercando di rispondere efficacemente alle preoccupazioni circa l'incertezza su diritti e obblighi di coloro che partecipano all'economia collaborativa.
Rispetto alla vastità delle materie che riguardano la sharing economy (su cui esiste già una proposta di legge incardinata in X Commissione, del cui iter parlamentare auspichiamo una rapida conclusione), l'intervento legislativo oggetto della discussione odierna si concentra su un singolo specifico settore, quello della condivisione, per il tramite di piattaforme digitali, di eventi enogastronomici; ma questa proposta, pur riguardando un tema specifico, fa già i conti con le diverse criticità che l'innovazione rappresentata dalla sharing economy pone in termini intersettoriali anche in altri contesti.
Siamo infatti convinti che dall'economia collaborativa possono generarsi nuove opportunità per i consumatori come per le imprese e siamo altrettanto convinti che una legislazione puntuale possa contribuire proprio alla promozione di queste nuove opportunità.
Questa è dunque, signor Presidente, la sfida: di fronte a fenomeni esistenti ed emergenti, di cui il mercato e l'innovazione tecnologica hanno già definito dimensione e contorni, occorre intervenire per governare ed organizzare i processi in corso, per evitare storture e iniquità.
Con questa proposta di legge, dunque, intendiamo prevedere regole e norme che consentano di introdurre elementi di equità e trasparenza tra gli operatori di home restaurant e tra di essi e gli operatori del mercato tradizionale, al fine di tutelare i consumatori e la leale concorrenza.
Per farlo si è dovuti necessariamente partire da una serie di definizioni, che siano finalizzate a chiarire sia il campo di gioco sia i giocatori della partita, prima di tutto definendo specificatamente le dimensioni e i contorni dell'attività di home restaurant, che sia attività occasionale, che sia esercitata per condividere un servizio, che sia esercitata da persone fisiche, che sia svolta all'interno di residenze private e che sia intermediata da piattaforme digitali e poi definendo i soggetti, i giocatori della partita.
In questo senso, lo schema imprenditore-cliente non è stato sufficiente per consentirci di definire con chiarezza quali siano i rapporti da tutelare e quali siano gli interessi da mediare.
Del resto – e l'abbiamo detto anche in premessa, signor Presidente – nell'ambito della sharing economy gli interessi meritevoli di attenzione si sovrappongono e gli strumenti normativi tradizionali di tutela non offrono le garanzie necessarie.
L'ambito dell’home restaurant riguarda infatti quelle attività non professionali in cui persone fisiche, in qualità di utenti di piattaforme digitali, scelgono di condividere con altri soggetti, anch'essi utenti di piattaforme, la loro abilità a cucinare, il tutto all'interno di abitazioni private.
Non siamo dunque di fronte ad una fattispecie in cui l'imprenditore vende un servizio ad un cliente all'interno di un locale pubblico.
Il carattere di non professionalità dell'utente operatore cuoco modifica profondamente il quadro e di conseguenza richiede tutele differenti.
La proposta di legge risponde a questa necessità, tenendo in considerazione due elementi fondamentali: da un lato individuare il corretto bilanciamento delle regole, in modo tale da garantire una distribuzione equa del valore aggiunto che si genera e, dall'altro lato, definire l’home restaurant come una nuova opportunità per la crescita, senza incidere negativamente sui mercati già esistenti e tradizionali.
Abbiamo, sulla base di queste valutazioni, definito i requisiti di accesso a questa attività, in modo che siano giustificati e proporzionati rispetto al modello imprenditoriale di home restaurant e che, al tempo stesso, non appaiano penalizzanti per gli operatori tradizionali.
La sintesi raggiunta si basa sulla maturata convinzione che una regolamentazione flessibile e leggera sia lo strumento ideale da un lato per aumentare e sostenere la produttività del settore e dall'altro per raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico più rilevanti, come la tutela del consumatore e della sicurezza pubblica, il contrasto all'evasione fiscale, la salvaguardia della sicurezza alimentare, un equilibrio ricercato e raggiunto anche in considerazione del requisito di non professionalità del soggetto che condivide o che decide di condividere l'evento.
L'unico soggetto che al contrario, per definizione, dispone del requisito della professionalità è la piattaforma digitale e per questa regione si è scelto di porre, proprio in capo al gestore della piattaforma che fa impresa, una serie di obblighi, incentivandone il ruolo di controllore tra pari che si scambiano il servizio e dall'altro lato stimolandolo ad una condotta responsabile e di garanzia.
Gli operatori tecnologici infatti offrono il servizio di intermediazione per via elettronica in forma professionale e informa normalmente retribuita e rappresentano, a nostro avviso, lo strumento attraverso cui regolamentare e controllare il sistema.
Il gestore dunque è obbligato ad una serie di azioni che da un lato garantiscono il mittente fruitore (il gestore, lo diceva il relatore all'inizio, deve verificare la copertura di polizze assicurative da parte dell'utente operatore cuoco, deve verificare i requisiti dell'utente operatore cuoco e dell'immobile all'interno del quale si svolge la prestazione) e dall'altro lato contribuiscono al rispetto e alla regolarità degli adempimenti fiscali.
Un aspetto infatti molto rilevante collegato alla sharing economy in generale e all'attività di home restaurant nel caso specifico, è rappresentato dalla questione fiscale relativa a soggetti che, non essendo professionisti per definizione, non sono sottoposti ai regimi fiscali e di vigilanza tipici dell'impresa, anche perché è evidente che, nella logica di voler superare positivamente e per quanto possibile la contrapposizione tra il modello proposto con l’home restaurant e le forme tradizionali di attività di somministrazione di alimenti e bevande, diviene rilevante eliminare possibili zone grigie di evasione o di elusione fiscale, che pongano limiti oggettivi alla leale concorrenza.
In questo senso si è previsto un sistema di registrazione e di controlli che sia in grado di superare i problemi legati agli adempimenti degli obblighi fiscali, all'identificazione dei contribuenti e dei redditi imponibili, alla necessità di disporre di informazioni certe e controllabili.
Su questo tema, peraltro, credo si colgano pienamente le opportunità che un sistema basato unicamente su transizioni elettroniche e su registrazioni univoche dell'identità dei soggetti possa offrire in termini di fiscalità e di tracciabilità.
E per completare il quadro, una volta definiti i compiti e le responsabilità della piattaforma, è divenuto necessario specificare gli obblighi degli altri elementi, in particolare dell'utente operatore cuoco e del luogo in cui si svolge la prestazione e anche a proposito di questi aspetti è necessario porre attenzione a due elementi e in particolare al tipo di equilibrio che si è tentato di raggiungere tra questi elementi e cioè come tutelare efficacemente i consumatori da un lato e come organizzare l'attività non professionale del cuoco senza soffocarla con eccessive previsioni regolatorie.
Se la scelta è stata quella di premiare una normativa leggera e flessibile, che incentivi nuove competenze, allo stesso modo è necessario individuare con precisione i requisiti dei soggetti che scelgono di sperimentare questa nuova forma di economia collaborativa.
L'utente operatore cuoco che esercita attività di home restaurant deve dunque presentare con chiarezza il requisito della non professionalità, requisito definito sia in termini quantitativi, con l'indicazione del numero dei pasti massimi annui che un utente operatore cuoco può condividere o con il limite, sempre in numero di pasti, posto in capo all'unità abitativa dove si svolgono queste prestazione, ma anche in termini e in relazione alla quantità di proventi generati dall'attività stessa.
Solo queste condizioni definiscono l'attività di home restaurant e solo a queste condizioni si può beneficiare delle normativa leggera e flessibile riservata all'economia della condivisione.
Le stesse precauzioni si sono tenute nel definire i requisiti degli immobili destinati all'esercizio dell'attività di home restaurant, in modo tale da garantire requisiti minimi di abitabilità e di igiene, ma anche in grado di non risultare talmente rigorosi da mortificare l'iniziativa di condivisione.
Sono dunque questi, signor Presidente, in sintesi, gli aspetti più rilevanti della proposta in esame, il risultato di una ricerca approfondita e seria per offrire uno strumento legislativo che sia in grado di stimolare la piena realizzazione dei benefici che possono generarsi dalle attività di ristorazione in abitazione privata, nel pieno rispetto delle legittime aspettative degli operatori tradizionale.
Confidiamo che l'Aura continuerà nel lavoro di approfondimento e di miglioramento.
Alcuni aspetti sono ancora in discussione e rappresentano ancora elementi critici; credo che potrebbero essere ulteriori passi verso una riduzione dei passaggi burocratici previsti nella proposta di legge, così come credo sarebbe importante che l'Aula decidesse di offrire un riconoscimento in legge del principio del cosiddetto social eating, cioè della pratica di condivisione di eventi enogastronomici fortemente caratterizzati dall'elemento della spontaneità e della socialità.
Siamo però convinti in generale, signor Presidente, che questa sia per il Parlamento italiano un'occasione straordinaria per porsi in una posizione di avanguardia legislativa sul tema dell’home restaurant e, più in generale, sulla questione dell'economia collaborativa, sperimentando soluzioni flessibili e leggere che possano sostenere l'occupazione e la crescita.