Discussione sulle linee generali
Data: 
Lunedì, 11 Ottobre, 2021
Nome: 
Francesca Bonomo

 Doc. XXII, n. 56-A

Relatrice. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, la proposta, di cui oggi l'Assemblea avvia l'esame, è di iniziativa del deputato Baldelli e intende istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

Prima di tutto faccio presente che lo scopo principale dell'istituenda Commissione è di acquisire dati e informazioni, che possano costituire la base di futuri interventi legislativi o di indirizzo sul tema della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

È una tematica ormai certamente centrale, in quanto costituente parte integrante per la realizzazione di una cittadinanza attiva nel rapporto con i servizi pubblici e perché comporta rilevanti conseguenze per quanto concerne la tutela economica, la sicurezza e la salute della persona nel suo rapporto con il mercato.

In particolare, è previsto che la Commissione indaghi sulle forme principali e più ricorrenti di pratiche vessatorie e di comportamenti scorretti in danno dei consumatori e degli utenti e che verifichi l'efficacia degli strumenti di tutela o dell'attività svolta dai soggetti associativi operanti nel settore consumeristico, di livello nazionale e di livello locale.

Si prevede, inoltre, che la Commissione effettui un monitoraggio ad ampio spettro sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, verificandone l'efficacia sia sotto il profilo della prevenzione che sul piano sanzionatorio.

Sottolineo anche che l'ulteriore obiettivo che si vuole perseguire tramite l'attività della Commissione è quello di permettere una più ampia diffusione della conoscenza tra i consumatori e gli utenti degli istituti e delle norme esistenti per la loro tutela, al fine di diffondere una maggiore consapevolezza dei loro diritti e degli strumenti a loro disposizione per prevenire o per porre fine ad abusi ingiustificati.

Prima di passare a descrivere più analiticamente i contenuti della proposta come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione, riassumo anche brevemente l'iter seguito. La proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, che, come ho già ricordato, è di iniziativa del collega Baldelli, è stata assegnata alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) in sede referente il 23 giugno 2021. La Commissione ne ha iniziato l'esame il 7 luglio e il 21 luglio il testo è stato emendato e inviato alle Commissioni I, II e V per il prescritto parere. In data 28 luglio le Commissioni I e II hanno espresso un parere favorevole, mentre la V Commissione ha valutato che nulla osta al prosieguo dell'iter della proposta. Infine, nella seduta del 4 agosto 2021 la X Commissione mi ha conferito il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta, che consta di 7 articoli, faccio presente che l'articolo 1, comma 1, istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti e il comma 2, come emendato dalla X Commissione, ne definisce i compiti. In particolare, la Commissione ha il compito di indagare sulle forme più ricorrenti di truffe o di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, quali le clausole vessatorie nei contratti, l'utilizzo improprio dei dati personali, la pubblicità ingannevole e altri fenomeni assimilabili. Deve poi indagare sul riporzionamento, sull'obsolescenza programmata, nonché sulla qualità dei servizi pubblici essenziali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) ed e), della legge 12 giugno 1990, n. 146, cioè, rispettivamente, trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole, le poste, le telecomunicazioni e l'informazione televisiva pubblica. Dovrà monitorare sullo stato di attuazione della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, verificandone, previa acquisizione di dati e informazioni utili, l'efficacia anche in relazione all'impianto sanzionatorio, al fine di individuare eventuali misure correttive, anche di carattere legislativo, e analizzare le principali iniziative e le attività dei soggetti associativi operanti nel settore consumeristico di livello nazionale e locale, anche acquisendone le proposte operative. Il comma 3 prevede, poi, che la Commissione presenti alla Camera dei deputati, annualmente o al termine dei propri lavori, una relazione sui risultati dell'attività di inchiesta, ferma restando la possibilità di presentare delle relazioni su singoli temi che sono oggetto dell'inchiesta nel corso dello svolgimento dei propri lavori.

L'articolo 2, invece, riguarda la composizione della Commissione. Al comma 1, stabilisce che la Commissione è composta da 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito. Ai sensi del comma 2, il Presidente della Camera dei deputati, entro 10 giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione, mentre il comma 3 prevede che l'ufficio di presidenza della Commissione, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per le elezioni del presidente della Commissione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato ovvero, in subordine, il più anziano per età. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano come deputato ovvero, in subordine, di età. Le stesse regole si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si specifica, al comma 2, che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Si stabilisce poi, al comma 3, che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Si tratta dei delitti contro l'attività giudiziaria come, tra gli altri, il rifiuto di uffici legalmente dovuti, la falsa testimonianza, le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, il depistaggio, l'intralcio alla giustizia. Si prevede poi, al comma 4, che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme vigenti. Inoltre, è sempre opponibile il segreto tra il difensore e la parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 4 poi, al comma 1, stabilisce che la Commissione ha facoltà di acquisire copia di atti e di documenti che sono relativi ai procedimenti e alle inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o gli altri organismi inquirenti, anche se sono coperti da segreto. Ai sensi del comma 2, sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale, mentre l'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti di documenti anche di propria iniziativa. Inoltre, al comma 3 prevede che la Commissione ha altresì la facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, ai sensi del comma 4 quando gli atti o i documenti siano assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta. Tale segreto non può essere opposto alla Commissione. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, siano coperti dal segreto. Il comma 6 dispone che la Commissione ha facoltà di acquisire da organi e da uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta. La Commissione, ai sensi del comma 7, stabilisce quali atti e quali documenti non devono essere divulgati, anche in relazione alle esigenze attinenti ad altre istruttorie o alle inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 5, al comma 1, impone l'obbligo del segreto ai componenti della Commissione, ai funzionari, al personale addetto e a ogni altra persona che collabora con la Commissione o che compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure che ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 7. Ai sensi del comma 2, invece, la diffusione di tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o di documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

L'articolo 6, al comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori, stabilendo, inoltre, che ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. Si specifica, al comma 2, che la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno, essendo, altrimenti, le sedute pubbliche in tutti gli altri casi. Ai sensi del comma 3, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni, che essa possa ritenere necessarie, e di soggetti, appunto, interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, anche dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno, di cui al comma 1, è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, di locali e di strumenti operativi che sono messi a disposizione dal Presidente della Camera. Il comma 5 dispone che la Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e che sono prodotti nel corso della propria attività. Ai sensi del comma 6, le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stabilite nel limite annuo massimo di 50 mila euro. L'articolo 7 prevede che la Commissione sia istituita per la durata della XVIII legislatura. Mi fa infine piacere evidenziare che la diffusa convinzione circa l'opportunità di realizzare la finalità del provvedimento, come è emerso nel corso dei lavori e dell'attività della Commissione attività produttive, commercio e turismo, penso che possa essere importante nella prosecuzione dei lavori anche rispetto ai lavori d'Aula. L'auspicio è che, così come è accaduto in Commissione, in considerazione soprattutto dell'intento che questa Commissione d'inchiesta ha, meritevole proprio nei confronti della tutela dei consumatori e degli utenti, si possa raggiungere anche all'interno della discussione dell'Aula un'ampia condivisione e un confronto che sia costruttivo. Quindi ringrazio e penso che sia un'iniziativa molto importante sia per la tutela dei consumatori, ma anche per tutte le prerogative che questa Commissione potrà avere anche nelle valutazioni sull'inchiesta di tutte le pratiche che possono essere sleali nei confronti dei consumatori e nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno dei settori commerciali (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).