A.C. 45-C ed abbinate
Grazie, Presidente. Consenta anche a me, brevissimamente, di unirmi al cordoglio, come abbiamo fatto già in Commissione con i colleghi della Commissione difesa, il cordoglio e la vicinanza ai familiari delle vittime italiane colpite nell'attentato in Bangladesh.
Onorevoli deputati, illustri rappresentanti del Governo, il collega Manciulli, che è il relatore per la III Commissione, ha già spiegato l'importanza del provvedimento che abbiamo all'esame, che, dopo diversi tentativi che partono da lontano, come è stato ricordato, sta finalmente prendendo corpo e speriamo possa essere approvato definitivamente per diventare legge in tempi brevi, in modo da poter essere applicato a partire già dal 1o gennaio prossimo, come prevede il testo del provvedimento.
L'approvazione renderà possibile limitare drasticamente il ricorso, oggi sistematico, al decreto-legge per l'autorizzazione e il finanziamento delle missioni. Trattandosi della seconda lettura da parte della Camera, la discussione è limitata alle sole modifiche introdotte dal Senato. Ritengo, comunque, utile ricapitolare per sommi capi il contenuto complessivo del provvedimento per le parti relative, soprattutto, alla Commissione difesa.
Questo è articolato in cinque capi. Il primo capo detta disposizioni generali, delimitando l'ambito di applicazione della legge e dettando i principi generali. In particolare, vengono richiamati i limiti costituzionali e di diritto internazionale cui soggiace la partecipazione dell'Italia alle missioni.
Il capo secondo disciplina il procedimento di deliberazione della partecipazione dell'Italia ad una missione internazionale. Si tratta di una procedura finalizzata ad assicurare il coinvolgimento dei poteri costituzionali nell'ambito delle relative attribuzioni, nonché ad assicurare il finanziamento alle missioni da avviare. In sostanza, la deliberazione di avviare una missione spetta, in prima battuta, al Consiglio dei ministri, che deve, poi, acquisire l'autorizzazione delle Camere. L'autorizzazione parlamentare prenderà la forma di un atto di indirizzo da votare al termine di una discussione, che avrà luogo nelle forme che i Regolamenti e le prassi parlamentari dovranno prevedere.
Al finanziamento delle missioni ha già fatto cenno il collega Manciulli: è previsto un fondo apposito cui il Governo attingerà, fermo restando che i decreti di destinazione delle risorse alle singole missioni saranno sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
È prevista ancora una sessione parlamentare annuale di discussione del complesso delle missioni internazionali e la sessione si avvia con la presentazione da parte del Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una specifica relazione sulle missioni e si conclude con deliberazioni parlamentari sul modello di quanto avviene per il Documento di economia e finanza.
Il capo terzo reca norme sul personale che partecipa alle missioni internazionali. Si tratta di norme pensate per i militari, ma se ne prevede l'applicazione anche al personale civile, salvo il limite della compatibilità delle norme.
Il capo quarto reca la disciplina penale per il personale che partecipa alle missioni internazionali.
Il capo quinto contiene altre disposizioni di varia natura.
Venendo alle modifiche adottate ed introdotte dal Senato, queste toccano in primo luogo, senza stravolgerla, la procedura da seguire per l'autorizzazione parlamentare delle missioni. In relazione a tale procedura, il Senato ha apportato alcune precisazioni: in primo luogo, laddove il testo della Camera prevedeva che il Governo dovesse comunicare alle Camere le missioni deliberate dal Consiglio dei ministri, il Senato ha previsto, invece, che debba trasmettere le deliberazioni. In sostanza, la Camera aveva fatto riferimento allo schema procedurale ad oggi seguito in via di prassi, che vede i Ministri degli affari esteri e della difesa rendere un'apposita seduta di comunicazioni orali alle Camere.
Il Senato ha, invece, innovato, prevedendo che il Governo debba trasmettere le deliberazioni del Consiglio dei ministri relative alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e, quindi, che la comunicazione debba avvenire in forma scritta. A parte questo, il Senato ha precisato che le Camere autorizzano le deliberazioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali per ciascun anno.
Il Senato ha, inoltre, previsto che il Governo debba specificare, in fase di acquisizione dell'autorizzazione delle Camere, insieme agli altri dati concernenti la missione da autorizzare, anche quale sia la disciplina penale applicabile al personale. Questa disposizione, introdotta dal Senato all'articolo 2, comma 2, si connette con la previsione di cui all'articolo 19, comma 2. L'articolo 19 prevede, al comma 1, che al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni, si applichi il codice penale militare di pace. Il comma 2, a sua volta, stabilisce che resta, però, ferma la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione del codice penale militare di guerra. Il Senato ha precisato che il Governo deve specificare quale codice si applica alle diverse missioni nella fase di acquisizione delle autorizzazioni delle Camere. Va detto che questa disposizione è stata oggetto del parere della Commissione affari costituzionali, la quale ha evidenziato che la previsione di cui al comma 2, attribuendo al Governo il potere di decidere quale codice applicare al personale in missione, viola la riserva di legge in materia penale stabilita dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione. Tale comma 2 – lo dico per completezza – non era stato esaminato dalla Commissione affari costituzionali nel corso della prima lettura del provvedimento, perché introdotto direttamente dall'Assemblea della Camera, e quindi dopo che la Commissione affari costituzionali si era espressa. La Commissione affari costituzionali nel suo parere non ha chiesto direttamente la soppressione del comma 2 dell'articolo 19, atteso che questo è già stato approvato da entrambe la Camere nello stesso testo, e che quindi non è in questa fase emendabile; la Commissione chiede invece la soppressione della disposizione collegata a questo comma 2 e introdotta dal Senato, vale a dire questo il 2 dell'articolo 2 di cui stavo parlando, che prevede che il Governo, nel comunicare alle Camere le missioni che ha deliberato di avviare, indichi, oltre al resto, anche la disciplina penale applicabile al personale impiegato nelle missioni. La Commissione affari costituzionali chiede quindi la soppressione di quest'ultima disposizione e l'introduzione di una formulazione che, con riferimento alla disciplina penale applicabile, assicuri il rispetto all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione. Su questa indicazione è in corso una riflessione, che porteremo avanti e valuteremo in sede di Comitato dei diciotto.
Ulteriori modifiche riguardano l'articolo 16 che, conformemente a quanto previsto in precedenti decreti-legge di proroga delle missioni internazionali, reca una specifica disposizione concernente le utenze telefoniche di servizio al personale delle Forze armate e di polizia che partecipano alle missioni internazionali. È stata inoltre estesa a tutto il personale che partecipa alle missioni, compreso quindi il personale inviato in supporto alle medesimi missioni, la disciplina penale riguardante le cause di non punibilità, originariamente limitata al solo personale militare. Su questo punto la Commissione giustizia ha formulato un'osservazione, suggerendo di riflettere sull'opportunità di ripristinare il testo della Camera e di far riferimento, cioè, solo ai militari, anche in considerazione del fatto che la disposizione sulla non punibilità non sembra possa applicarsi al personale diverso da quello militare.
Ancora, il Senato ha esteso l'ambito di applicabilità delle norme di salvaguardia dell'esercizio del diritto di difesa del personale militare impegnato all'estero nelle missioni internazionali anche al personale delle forze di polizia. Infine, il Senato ha introdotto una disposizione, l'articolo 20, volta ad integrare la composizione del Copasir per la corrente legislatura con un ulteriore deputato e un ulteriore senatore, ferma restando l'attuale composizione dell'organo e dell'ufficio di presidenza. I Presidenti delle Camere sono chiamati a procedere a tale integrazione individuando i due componenti aggiuntivi tra il gruppo di maggioranza e il gruppo di opposizione con la più alta incidenza percentuale nei due rami del Parlamento distintamente considerati, fermo restando il principio della rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione previsto per la composizione del comitato all'articolo 30, comma 1, della legge di riferimento (legge 3 agosto 2007, n. 124). Le Commissioni affari esteri e difesa hanno modificato questa disposizione introdotto dal Senato al solo fine di anticipare la data di entrata in vigore, e conseguentemente di applicazione: in sostanza la legge entra in vigore il 31 dicembre dell'anno di approvazione del provvedimento, e quindi auspicabilmente il 31 dicembre di quest'anno.
La disposizione che integra la composizione del Copasir entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.