A.C. 1949-A
Onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, pochi, a dire il vero, e mi dispiace perché .tratteremo un tema e un aspetto dello sport che di solito non si tratta e che non ha un riflesso mediatico, ma non per questo è meno importante, signor sottosegretario.
Lo sport non professionale, sia a livello di base sia a livello agonistico, rappresenta un eccezionale strumento di integrazione sociale.
La partecipazione alle attività sportive organizzate consente di condividere esperienze, aspettative e sentimenti e, quindi, favorisce l'acquisizione del senso di appartenenza ad una comunità che rappresenta la base dei processi di integrazione. Ciò è tanto più vero se riferito all'attività sportiva praticata dai giovani e dai giovanissimi atleti, per i quali essa svolge anche un importante ruolo educativo.
La vigente legislazione in tale materia presenta alcune criticità, poiché, a causa del rapporto tra l'ordinamento giuridico generale e l'ordinamento sportivo, vengono a determinarsi limiti alle possibilità dei minori di nazionalità non italiana di partecipare alle attività sportive giovanili. Si tratta di limiti non coerenti con la funzione sociale dello sport e contrari all'interesse generale a favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri regolarmente residenti nel territorio nazionale.
La disciplina delle procedure per il tesseramento è demandata all'autonomia statutaria delle singole federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, sulla base dei principi stabiliti dal CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano. Attualmente, solamente alcune federazioni, e tra queste la Federazione italiana hockey e la Federazione pugilistica italiana, hanno adottato disposizioni volte ad equiparare gli atleti stranieri nati in Italia agli atleti italiani. Ciò finisce per impedire ai giovani dotati di capacità, nati e cresciuti nel nostro Paese, che frequentano anche le nostre scuole, ma figli di genitori aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, che hanno iniziato un percorso sportivo, di seguire i compagni nell'attività agonistica per motivi legati al mancato possesso della cittadinanza.
In queste situazioni, giovani talentuosi, per i quali l'attività sportiva può rappresentare un'importante occasione di integrazione, si vedono negato, in maniera inaccettabile e discriminatoria, il diritto di fare attività sportiva, di competere, crescere e integrarsi in una società dove ovviamente si sentono a casa loro.
Dal quadro normativo vigente emerge con chiarezza la necessità di un intervento legislativo di riforma, intervento teso, da un lato, a rendere omogenea la regolamentazione del tesseramento per le diverse discipline sportive, eliminando l'attuale ingiustificata discriminazione tra alcune di esse e le altre, e, dall'altro lato, a favorire la più ampia partecipazione dei minori stranieri allo sport, inteso come – e qui cito dal Libro bianco della Commissione dell'Unione europea – qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione, organizzata o non, abbia per obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati in competizioni a tutti i livelli.
Nella seduta dell'11 dicembre 2014, la VII Commissione ha concluso, con un'ampia condivisione del testo da parte dei gruppi, l'esame in sede referente della proposta di legge n. 1949, a prima firma Molea, con il nuovo titolo: «Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva», dopo un approfondito ma celere esame del provvedimento, il quale ha avuto inizio nella stessa Commissione il 6 agosto 2014.
Passo ora brevemente a illustrare l'articolato di questo provvedimento, segnalando che le limitate modifiche migliorative del testo, introdotte dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, sono frutto sia della collaborazione di tutti i gruppi presenti in Commissione, sia del fondamentale rapporto del Comitato olimpico nazionale, il quale ha fornito utili suggerimenti per una limatura del testo iniziale, il cui nucleo fondamentale è comunque rimasto uguale.
Ricordo, altresì, che sul nuovo testo, sottoposto all'esame dell'Assemblea, hanno espresso parere favorevole sia la Commissione affari costituzionali che la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
L'articolo unico del progetto di legge, così come modificato dalla Commissione in sede referente, è composto da due commi.
Il comma 1 prevede che i minori di anni diciotto che non siano cittadini italiani e che risultino regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possano essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
Il comma 2 dell'articolo prevede, poi, che il tesseramento di cui al comma 1 resti valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti interessati, che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
Le modifiche, come accennato, riguardano, anche in questo caso, solamente il limite temporale: prima era previsto un anno dopo il compimento del diciottesimo anno di età; stante le difficoltà per acquisire la cittadinanza, si è legato il tesseramento a quel periodo.
Considerato quanto sopra, auspico che anche questa Assemblea, così come è già successo in Commissione, possa trovare ampia condivisione su questa proposta di legge, che, come detto all'inizio, riguarda la non discriminazione di giovani che abitano nel nostro Paese e che qui frequentano le scuole, ed è assolutamente impensabile che non possano, anche nello sport, avere gli stessi diritti dei nostri ragazzi.