Discussione sulle linee generali
Data: 
Lunedì, 23 Novembre, 2015
Nome: 
Marialuisa Gnecchi

A.C. 3365-A

 

Grazie, Presidente. Ovviamente non ricalco quello che ha già detto la relatrice, la mia collega Casellato. Per quanto riguarda la Commissione lavoro, questa proposta di legge ha avuto una discussione e un ambito di approfondimento molto legato solo ed esclusivamente al ruolo del segnalante e alla sua protezione, proprio perché è evidente che venire a conoscenza di qualcosa che lede l'Amministrazione nella quale si lavora o l'azienda, o comunque il datore di lavoro, ma anche i colleghi, è chiaro che diventa una situazione per la quale si rischia di rovinarsi rapporti fra colleghi ovviamente, ma anche di perdere la fiducia o mettersi in difficoltà col datore di lavoro o con i propri superiori. 
È ovvio che tutti ci auguriamo che si riesca nel nostro Paese a creare una cultura della legalità e della correttezza, che va al di là di quelli che sono gli obblighi scritti in termini contrattuali o in termini formali da proposte di legge. Noi ci auguriamo e vorremmo vivere in un Paese nel quale, quando vieni a conoscenza di qualcosa che è contrario a quelli che sono i diritti normali di altri cittadini o le situazioni normali da correggere, ci sia una segnalazione perché questi fatti vengano a cessare. 
Noi sappiamo ovviamente che la Commissione europea nella relazione sulla lotta alla corruzione presentata il 3 febbraio del 2014 ha delineato lo stato dell'arte delle azioni adottate dal nostro Paese per contrastare il fenomeno corruttivo. 
Al netto delle criticità evidenziate sui diversi fronti di intervento, la strategia italiana era stata per lungo tempo esclusivamente imperniata su un approccio repressivo alla corruzione, che necessita oggi di essere integrato con il ricorso a strumenti di prevenzione che abbiano l'obiettivo di promuovere un cambiamento culturale in grado di sollecitare lo spirito civico individuale, il rispetto delle regole e l'impegno di tutti i consociati a favore del bene comune. 
È triste quindi la necessità di dover rafforzare la tutela del dipendente pubblico e privato che segnali illeciti; a noi sembrerebbe che debba essere comunque un encomio riconosciuto da tutti il fatto di segnalare delle situazioni di corruzione o di illecito. La materia è già stata in parte regolata – come è già stato detto – dalla legge n. 190 del 2012, nota come «legge Severino», che ha introdotto nell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, quindi proprio nel testo unico sui pubblici dipendenti, una normativa per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 
Tale normativa interviene nel solo settore pubblico, peraltro con esclusione degli enti di diritto privato sotto controllo pubblico e degli enti pubblici economici, introducendo per la prima volta disposizioni sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Le disposizioni si applicano ai pubblici dipendenti che segnalano condotte illecite (fuori dei casi di calunnia, di diffamazione o di violazione nella vita privata) al superiore gerarchico, all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti. Nulla invece è previsto nel settore privato, ma noi ci rendiamo anche conto che ovviamente nel settore privato i lavoratori e le lavoratrici hanno anche uno stato giuridico diverso rispetto ai dipendenti pubblici che rispondono direttamente ai cittadini, oltre che all'amministrazione dalla quale dipendono. È proprio anche strutturalmente il senso stesso del rapporto di lavoro pubblico rispetto al rapporto di lavoro privato. 
Va apprezzato il sistema di tutele del dipendente o del collaboratore che segnala illeciti nel settore privato, così come da articolo 2, con particolare riferimento all'introduzione di misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge, e alla previsione della nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, così come del mutamento di mansioni, ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. 
Su questo tema però va anche detto che le organizzazioni sindacali hanno sempre svolto questa funzione, nel senso che da sempre i lavoratori e le lavoratrici che venivano a conoscenza di un fatto da segnalare come fatto illecito era buon uso e normale che si rivolgessero al sindacato. Il rappresentante sindacale che riceveva la segnalazione normalmente si faceva dare una dichiarazione scritta e sottoscritta dal lavoratore o dalla lavoratrice – perché ovviamente anche il responsabile sindacale doveva tutelare se stesso dal rischio di dire delle cose non vere o che non rispettassero la realtà dei fatti – e ovviamente poi il sindacato agiva per conto del lavoratore o della lavoratrice in forma praticamente indiretta. Questa era la normale prassi che si utilizzava in termini di tutela dell'anonimato – lo dico tra virgolette – «anonimato» reale perché era solo il sindacalista o la sindacalista che conosceva la persona che aveva segnalato, però, nonostante l'anonimato della persona, poteva andare avanti rispetto a risolvere o tentare di risolvere quella che era la situazione sulla quale si dovesse agire. 
Noi ci rendiamo conto che questo periodo è un periodo nel quale molte delle istituzioni e dei corpi intermedi hanno perso credibilità e fiducia nei confronti dei cittadini, però bisogna ovviamente mirare a ricreare questa fiducia, sia nelle istituzioni, che nello Stato, che nei corpi intermedi e, quindi, ovviamente mirare anche a riconoscere il ruolo delle organizzazioni sindacali. Vale la pena ricordare, visto che abbiamo anche in legge di stabilità dei tagli ai CAF e ai patronati, che sono comunque dei soggetti utili ai cittadini, che il lavoratore e la lavoratrice hanno una trattenuta mensile sulla propria busta paga per aderire ad una organizzazione sindacale e, quindi, è normale che abbiano anche delle forme di tutela e siano aiutati e supportati anche in situazioni di questo tipo, nel settore pubblico e, ovviamente, nel settore privato. 
Va apprezzata la previsione che in tali casi, quando risultano elementi di prova della natura ritorsiva e discriminatoria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento della stessa. La discussione sull'onere della prova o sull'inversione dell'onere della prova è una discussione che nel diritto del lavoro ha avuto dei percorsi molto significativi. Quindi, è chiaro che definire che l'onere della prova sta in capo al datore di lavoro è sicuramente una cosa importante. 
Chiudo, Presidente, segnalando comunque che vediamo una forzatura nel meccanismo previsto dalla cosiddetta premialità, che dovrebbe rappresentare l'essenza stessa del pubblico dipendente e, quindi, non si deve essere premiati se si svolge il proprio lavoro. E rimane da definire un punto di equilibrio tra il diritto alla segretezza del segnalante e il diritto di conoscenza delle contestazioni rivoltegli per il segnalato, anche al fine di un pieno esercizio del diritto di difesa. Quindi, con queste situazioni, che probabilmente il dibattito e la discussione in Aula serviranno comunque a chiarire, noi abbiamo affrontato questa discussione solo tenendo conto della parte del lavoratore e della lavoratrice in queste situazioni.