A.C. 2977-A
Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante quella all'attenzione dell'Assemblea della Camera di oggi sia la terza legge europea dall'inizio di questa legislatura, purtroppo sono ancora molte le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia: 97 quelle attualmente aperte, a fronte delle 91 che avevamo alla data di presentazione di questo provvedimento. È il segno del ritardo che spesso accumuliamo nel recepimento del diritto comunitario, degli interventi che qualche volta facciamo quando adeguiamo il nostro ordinamento, ma soprattutto della difficoltà del nostro Paese ad incidere nella fase ascendente, ossia nella fase in cui nascono le norme europee. Così facendo, però, non solo esponiamo l'Italia a condanne pecuniarie di ingente entità, ma contribuiamo a logorare spesso la nostra immagine e credibilità a livello comunitario, con il rischio di vanificare gli stessi risultati dello sforzo di cambiamento avviato dal Governo, volto non soltanto a garantire un rilancio dell'economia e del tessuto produttivo nel nostro Paese, anche in linea con le indicazioni europee, ma anche a fargli mantenere un alto profilo di affidabilità, assolutamente necessario per essere protagonisti nei processi decisionali europei.
La legge oggi all'attenzione dell'Aula, che il Governo ha presentato lo scorso 19 marzo, si inserisce, tuttavia, nel percorso virtuoso portato avanti fino a questo momento dal legislatore italiano per risolvere il più ampio numero di contenziosi pendenti. C’è obiettivamente un'inversione di tendenza in questa legislatura per quanto riguarda l'adeguamento del nostro diritto interno a quello comunitario rispetto a quanto avveniva negli anni scorsi. C’è ancora tanto da fare, come dimostrano le decine di contenziosi ancora aperti tra l'Italia e la Commissione europea, ma siamo sulla buona strada e abbiamo fatto, rispetto al passato, molti passi avanti.
Con l'approvazione di questa legge europea, in particolare, chiudiamo quattordici procedure di infrazione e nove casi di precontenzioso e diamo tempestiva e diretta attuazione a due decisioni e ad una direttiva dell'Unione europea, prevenendo l'insorgere di eventuali nuovi contenziosi.
Vorrei ricordare che in sede referente sono stati presentati oltre cinquanta emendamenti e che, grazie allo sforzo congiunto di tutte le Commissioni parlamentari, il disegno di legge è stato oggetto di significative modifiche e numerose integrazioni, che hanno arricchito il testo inizialmente presentato dal Governo, che conteneva ventuno articoli e mirava alla chiusura di diciotto casi di contenzioso e precontenzioso, per renderlo più idoneo a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea.
Nel merito, il testo sottoposto all'attenzione dell'Assemblea si compone di ventotto articoli relativi a disposizioni eterogenee, che investono ambiti di competenza diversi. L'articolo 1 interviene in materia di libera circolazione delle merci, abrogando la disciplina relativa alla commercializzazione degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica.
Numerose disposizioni riguardano la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali. L'articolo 2 interviene in materia di importazione di prodotti petroliferi da Paesi terzi, abrogando la prevista autorizzazione del Mise.
L'articolo 3 modifica il codice delle comunicazioni elettroniche per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi.
L'articolo 4 novella il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, consentendo l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radio analogiche in onde medie anche a soggetti nuovi entranti.
L'articolo 5 interviene in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, introducendo l'obbligo per il Mise e per l'Agcom di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi, modificando la disciplina normativa e la misura dei diritti amministrativi dovuti dalle imprese all'Agcom e al Mise.
L'articolo 6 rivede i criteri di esclusione dai limiti di affollamento pubblicitario dei trailers cinematografici di origine europea.
L'articolo 7, con riferimento alle domande di brevetto o di marchio, abolisce la necessità di indicare o eleggere un domicilio in Italia.
L'articolo 8 disciplina le scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea.
In materia di giustizia e sicurezza, l'articolo 9 apporta modifiche alla disciplina dell'immigrazione e dei rimpatri. In particolare, prevede che il cittadino extracomunitario in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'Unione europea che si trattiene nel territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, viene espulso forzatamente nello Stato d'origine o provenienza, e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno.
In materia di trasporti, l'articolo 10 interviene sui requisiti per il rilascio delle patenti di guida e sui requisiti richiesti agli esaminatori, nonché provvede all'eliminazione di alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patente.
Numerose sono le disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato. L'articolo 11 interviene sulla disciplina dell'IVA all'importazione su merci di valore modesto.
L'articolo 12 modifica la disciplina IVA degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie per consentire la corretta determinazione del luogo di imposizione.
Al fine di dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, l'articolo 13 istituisce un Registro nazionale degli aiuti, per raccogliere informazioni e consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche.
L'articolo 14 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea in materia di servizi di interesse economico generale, intendendosi come tali le attività commerciali che assolvono missioni di interesse generale.
Alcune disposizioni, poi, intervengono in materia di lavoro e di politiche sociali. L'articolo 15 dispone in merito alla salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
L'articolo 16 interviene sulla disciplina dei lavoratori marittimi, modificando la nozione di «armatore» e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori.
L'articolo 17 consente ai cittadini dell'Unione europea e ad altri soggetti specificamente individuati di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le organizzazioni internazionali.
In materia di salute pubblica e sicurezza alimentare, l'articolo 18 interviene sul sistema di identificazione degli animali della specie bovina negli scambi intracomunitari, traspondendo nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE.
Gli articoli da 19 a 21 contengono disposizioni in materia ambientale. L'articolo 19 modifica la disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, che potrà essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura non vietati dalla direttiva 2009/147/UE. L'articolo 20 prevede che il divieto di commercializzazione di specie di uccelli viventi riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero. L'articolo 21 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel codice ambientale, ampliando l'ambito di applicazione della disciplina, che ricomprende tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, la disciplina relativa alle modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea. Si garantisce l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal codice ambientale dalla direttiva o da altre disposizioni della disciplina europea. Infine, si modificano le norme in materia di presunzione di conformità ai requisiti essenziali per gli imballaggi.
È stato inserito un nuovo capo dedicato alle disposizioni in materia di energia. L'articolo 22 interviene sul decreto legislativo n. 102 del 2014 di recepimento della direttiva europea sull'efficienza energetica, per integrarne le definizioni e introdurre una disposizione a tutela dei consumatori di energia.
L'articolo 23 interviene sull'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, posto dalla direttiva 2009/119/UE e recepito con il decreto legislativo n. 249 del 2012, che introduce il vincolo aggiuntivo della detenzione sul territorio italiano di alcuni tipi di scorte, contestato dalla Commissione europea.
L'articolo 24 apporta numerose modifiche al decreto legislativo n 93 del 2011, di recepimento del cosiddetto «terzo pacchetto energia» con riguardo al rafforzamento dei poteri dell'Autorità per l'energia e alla sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico, nonché alla tutela dei consumatori che cambiano fornitori di energia elettrica e gas naturale.
In tema di protezione civile, l'articolo 25 reca disposizioni concernenti il meccanismo unionale di protezione civile per assicurare la partecipazione dell'Italia all'organizzazione della capacità europea di risposta emergenziale.
Tra le altre disposizioni vi sono l'articolo 26, che è volto alla costituzione di un fondo finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, e l'articolo 27, che modifica in più punti le disposizioni della legge n. 234 del 2012, intervenendo sulle norme relative ai criteri di nomina del segretario del comitato interministeriale per gli affari europei, ai termini per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con legge di delegazione europea e alla procedura di attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea contenenti norme di adeguamento tecnico. Infine, l'articolo 28 reca la clausola d'invarianza finanziaria, fatta eccezione per gli articoli 17 (relativo al cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso organizzazioni internazionali) e 26 (relativo al Fondo per il recepimento della normativa europea).
Voglio richiamare, in conclusione, l'intenso lavoro che è stato svolto da tutte le Commissioni in sede consultiva e dalla Commissione politiche dell'Unione europea, in particolare, che si è incentrato sull'esigenza di garantire la coerenza dei testi e delle modifiche ad essi apportate, con i contenuti propri dello strumento legislativo in questione, così come definito dalla legge n. 234 del 2012. Questo impegno per il quale, ovviamente, intendo ringraziare tutti i colleghi deputati, i funzionari della Camera, in particolare quelli che lavorano con la XIV Commissione, si è concretizzato nel rigore con il quale sono state valutate le proposte emendative, al fine di non consentire che nel provvedimento potessero essere inserite disposizioni estranee al suo contenuto proprio, come troppe volte è avvenuto in passato nell'esame parlamentare delle leggi comunitarie.
Non abbiamo, quindi, ritenuto di dover approvare quelle disposizioni che andavano oltre l'esigenza di dare soluzioni alle specifiche contestazioni mosse all'Italia dalla Commissione europea, che utilizzano lo strumento della legge europea per rispondere ad ulteriori esigenze e finalità. Confido che a queste esigenze di rigore si possa accompagnare una celere approvazione del provvedimento, che – sottolineo – contiene misure che forniscono un quadro soddisfacente dell'impegno assunto dal nostro Paese con la legge europea 2014.
Auspico, pertanto, una rapida approvazione da parte della Camera della legge europea 2014, che oggi cominciamo a discutere, che assume carattere di particolare importanza ed urgenza per definire una serie di procedure già aperte e per prevenirne l'apertura di nuove, ma soprattutto rappresenta un segnale dell'impegno del nostro Paese nel rispondere con efficacia e rapidità ai propri doveri quale Stato membro dell'Unione europea.