Relatore
Data: 
Lunedì, 15 Giugno, 2015
Nome: 
Giuseppe Berretta

A.C. 784-A ed abbinate

Grazie, signora Presidente. Rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi prendiamo in considerazione è un progetto di legge davvero di grande importanza perché, al di là dei numeri e delle persone coinvolte, si tratta, però, veramente di un provvedimento molto, molto atteso. 
  Si tratta di questione complessa, quella che tentiamo di affrontare, complessa per le numerose fonti normative che intervengono, di carattere interno e di carattere internazionale. Infatti, nel regolamentare la materia dell'interpello e, quindi, delle modalità di esercizio di questo interpello, è necessario tenere in considerazione la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, l'articolo 7 in particolare, la Convenzione dell'Aja del 1993, all'articolo 30, e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, all'articolo 8. 
  Sono tutte fonti che hanno sicuramente inciso anche nelle pronunzie che supreme corti hanno adottato in questo ambito e, in particolare, mi riferisco alla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, che peraltro arriva a valle di un lungo iter – e di altre pronunzie di diverso tenore – e, quindi, evidentemente frutto di un'elaborazione che ha avuto un tempo di maturazione anche piuttosto lungo. Al tempo stesso, grande importanza assume la decisione 25 settembre 2012, Godelli contro Italia, della Corte europea dei diritti dell'uomo. 
  Se tutto ciò non bastasse, è evidente che si tratta di materia, signora Presidente, nella quale ci sono implicazioni di carattere morale ed etico di fondamentale importanza, che rendono e che hanno reso complesso l'iter, di cui ringrazio molto, per il contributo che è arrivato, tutti i deputati, i molti deputati che hanno avanzato proposte di legge al proposito, proposte di legge di segno diametralmente opposto, che hanno reso certamente il compito della Commissione giustizia e il compito del sottoscritto certamente non semplicissimo. 
  Quindi, arriviamo a valle di questo iter – ripeto: iter complesso –, nel quale abbiamo giustamente ritenuto utile audire numerosi docenti universitari e i rappresentanti delle associazioni che, appunto, hanno ritenuto di richiedere un'audizione. Abbiamo audito anche numerosi giudici, perché – e questo è un profilo sul quale ritornerò – nelle more del procedimento legislativo, in verità, la giurisprudenza è andata avanti, adottando una serie di decisioni e, quindi, tentando di dare già una prima risposta, una risposta al diritto del figlio, appunto, a conoscere le proprie origini. 
  In questo senso, durante il corso dell'iter abbiamo affrontato diverse questioni. La prima questione, che è la questione centrale – mi preme ribadirlo –, è che noi con questo provvedimento non vogliamo in alcun modo mettere in discussione la disciplina del parto anonimo, disciplina che ha dato buoni risultati, ottimi risultati, e che rappresenta una peculiarità del nostro ordinamento che, però, ha una funzione sicuramente condivisibile, che è quella della tutela della vita del nascituro e della salute della madre, al tempo stesso. 
  È una disciplina che la stessa Corte costituzionale non mette minimamente in discussione. Infatti, la sentenza n. 278 del 2013, che è certamente di fondamentale importanza nell'iter di questo nostro provvedimento, nel valutare e nel vagliare gli interessi in gioco e nel proporre un contemperamento tra gli stessi, ribadisce la priorità e una prevalenza del diritto della madre al mantenimento dell'anonimato. Quindi, tra il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini e il diritto della madre al mantenimento dell'anonimato, prevale il diritto all'anonimato. 
  Tuttavia, la Corte ritiene che sia necessario, perché il nostro ordinamento sia ordinamento rispettoso dei diritti in gioco e, quindi, anche dei principi di carattere internazionale contenuti nelle fonti che ho testé citato, che si proceda a un interpello. Quindi, qui sta il cuore della pronuncia della Corte costituzionale, qui sta il cuore anche della proposta di regolamentazione che portiamo all'Aula, cioè la possibilità di interpellare la madre. Trascorsi almeno venticinque anni dalla data del parto, il figlio ha la possibilità di rivolgersi al tribunale per i minorenni e di richiedere che la madre venga interpellata e le si chieda se intende mantenere l'anonimato o intende far venire meno l'anonimato, quindi dando modo al figlio di conoscere l'identità della madre. 
  In apparenza sembra una questione semplice, le implicazioni invece sono numerose e anche molto significative. Noi, proprio per dare seguito a questo principio dell'esigenza di massima tutela della madre, abbiamo intanto stabilito un principio, ossia che l'interpello si possa fare un'unica volta, onde evitare anche delle pratiche di vera e propria persecuzione, che potrebbero avvenire con più richieste che vengono reiterate nel tempo. 
  Al tempo stesso, abbiamo previsto che la madre unilateralmente possa dichiarare di far cessare l'anonimato, quindi una possibilità che ad oggi non è prevista, tanto che alcuni tribunali, pur in presenza della richiesta della madre di far cessare l'anonimato, dichiarano tale richiesta inammissibile e, quindi, non consentono l'acquisizione al fascicolo dell'adottato, del figlio, di tale istanza. 
  Abbiamo altresì previsto delle modalità di svolgimento dell'interpello che siano quanto più attente e rispettose della madre e, in questo senso, abbiamo previsto, da un canto, che siano i servizi sociali, soggetti sicuramente professionalizzati e in grado di svolgere questa attività con il massimo rispetto, i soggetti preferibilmente preposti al contatto con la madre e quindi all'avvio della procedura. Perché abbiamo inserito questo «preferibilmente» ? Perché ci è stato rappresentato dagli auditi che in taluni casi, sia pure rari, questa attività non può essere svolta dai servizi sociali e quindi vorremmo evitare che, attraverso una regola eccessivamente rigida, si crei un ulteriore ostacolo all'avvio e allo svolgimento dell’iter.
  Dopodiché, abbiamo previsto delle modalità che sembrano quanto più rispettose della privacy della madre e, in questo senso, abbiamo previsto che l'interpello si debba svolgere in maniera tale da considerare le condizioni di salute, l'età, il luogo dove vive la madre e, quindi, tutta una serie di valutazioni che rimettiamo ai tribunali per i minorenni, soggetti competenti per lo svolgimento dell'interpello.  Abbiamo ritenuto di mantenere l'età dei venticinque anni, nonostante vi fossero proposte tese ad anticipare alla maggiore età tali richieste, e abbiamo quindi, a nostro avviso, operato in maniera tale da assicurare, nei limiti del possibile, la massima attenzione nei confronti della madre, il massimo rispetto della sua privacy e, al tempo stesso, contemperare queste esigenze con la possibilità di dare seguito ad una pronunzia della Corte costituzionale, a nostro avviso molto, chiara e molto netta sul punto, tesa ad assegnare al giudice la possibilità di procedere ad un interpello, onde verificare la permanenza di questa decisione della madre di mantenere l'anonimato. 
  Abbiamo affrontato anche il tema della madre deceduta. In questo senso ovviamente ci sono tesi, idee, anche in giurisprudenza, discordanti, però abbiamo ritenuto che, in caso di decesso della madre, trattandosi di diritto personalissimo, quello appunto al mantenimento dell'anonimato, il decesso comporti il venir meno di tale diritto con il venir meno del soggetto che ne è titolare, consentendo quindi un'espansione del diritto in precedenza sacrificato o compresso del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Quindi, sulla scorta anche di una pronunzia molto motivata e argomentata del tribunale dei minorenni di Trieste, abbiamo ritenuto più convincente questa impostazione. 
  Come abbiamo ritenuto utile prevedere espressamente la possibilità dell'esercizio del diritto all'interpello da parte del tutore nel caso di soggetto incapace, totalmente o parzialmente. Anche in questo senso, non è una novità il fatto che diritti personalissimi vengano esercitati per il tramite del tutore. Basti pensare che il tutore può impugnare il matrimonio, può impugnare il riconoscimento del figlio naturale, può esercitare l'azione giudiziaria in materia di paternità o maternità naturale, ha delle competenze, esercita quindi i diritti propri dell'incapace in caso di interruzione della gravidanza. Mi sembra, quindi, che vi siano dei precedenti specifici che consentono anche in quest'ambito di regolamentare la possibilità di esercizio dei diritti dell'incapace per il tramite del tutore. 
  Con riferimento poi, Presidente, ai pareri delle altre Commissioni, proprio su queste questioni (la questione della madre deceduta e la questione dell'incapace, come, peraltro, di una presunta esigenza di regime transitorio), le Commissioni competenti hanno ritenuto di dover esprimere una posizione che non è del tutto coincidente con quella della Commissione competente. In questo senso sicuramente c’è la disponibilità, in sede di Comitato dei nove, all'esito dell'esame degli emendamenti e del dibattito in Aula, di tenere conto di tali pareri e di tentare di trovare un punto che sia equilibrato, serio e avanzato, ma è un punto necessario per evitare le disparità di trattamento che registriamo in questa fase. Infatti, come dicevo prima, in assenza di una regolamentazione legislativa, i tribunali dei minorenni si stanno orientando in maniera difforme: taluni tribunali dei minorenni hanno ritenuto già oggi, sulla scorta della sentenza n. 278 del 2013, interpretando essa evidentemente come una sentenza che già detta delle regole sufficientemente chiare e tali da poter essere applicate immediatamente, di dare seguito all'interpello. 
  Noi abbiamo avuto modo di ascoltare i presidenti dei tribunali di Trieste, di Firenze e di Torino, che procedono quindi all'interpello e hanno già dettato un regolamento interno, nel quale appunto regolamentano una sorta di protocollo ai fini dell'interpello; peraltro sappiamo ci sono altri tribunali, ad esempio il tribunale dei minorenni della mia città, Catania, ma anche altri tribunali dei minorenni, che, interpretando la sentenza n. 278 del 2013 come una sentenza di principio, ritengono sia essenziale l'intervento del legislatore per procedere all'interpello. 
  Questa disparità di trattamento che si è venuta a determinare e che registriamo nel territorio nazionale – disparità di trattamento che interviene in un ambito particolarmente delicato quale è quello della possibilità del figlio di avviare l'iter teso all'interpello, ripeto, non teso alla conoscenza, che avverrà, se avverrà, in seguito a un interpello, in seguito a una scelta della madre di fare venire meno l'anonimato – secondo noi, ancor di più in presenza di una sentenza della Corte costituzionale che dice che il legislatore dovrà procedere alla regolamentazione dell'interpello, certamente impone ancora di più al legislatore di intervenire, e di intervenire quanto più rapidamente possibile. 
  L'iter, ripeto, è stato un iter complesso, durante il quale abbiamo affrontato il tema con grande attenzione, ascoltando molto e tentando di trovare punti di equilibrio. Riteniamo di avere fatto un pezzo di strada; ora speriamo di riuscire a compiere l'ultimo miglio per raggiungere l'obiettivo. In questo senso, è ovvio che anche il dibattito di quest'oggi è estremamente importante e sono certo che arriveranno ulteriori contributi per raggiungere l'obiettivo. 
  Presidente, al di là delle considerazioni che ho svolto a braccio, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della relazione (La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti).

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO GIUSEPPE BERRETTA IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 784-1343-1874-1901-1983-1989-2321-2351-A. 

Il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea interviene sul tema estremamente delicato del diritto di conoscere le proprie origini da parte delle persone adottate nei cui confronti la madre al momento della nascita ha optato a favore dell'anonimato. Ricordo che non riconoscere un figlio alla nascita è un diritto che trova fondamento nel codice civile, all'articolo 250, e nel regolamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, sull'ordinamento dello stato civile. 
  La donna ha diritto a un parto segreto e anonimo, e ha diritto di scegliere, entro dieci giorni dalla nascita, se riconoscere o meno il bambino. Il diritto a non riconoscere un figlio è uno strumento con cui, evitando l'aborto, una donna decide di portare avanti una gravidanza inattesa e poi consegna il bambino che ha partorito ad un altro destino, che però è di vita e di dignità. Si è ritenuto che proprio l'impossibilità di superare l'originario divieto della madre di essere nominata possa costituire la garanzia di ridurre non solo gli aborti ma anche l'abbandono del neonato subito dopo il parto. 
  Vi sono due precisazioni da fare prima di passare all'esame del testo. 
  La prima riguarda il contenuto del diritto su cui si interviene. Il testo non riconosce il diritto a conoscere le proprie origine da parte dell'adottato, ma amplia la possibilità per il figlio adottato o comunque non riconosciuto alla nascita di conoscere le proprie origini biologiche dandogli la possibilità, una volta raggiunto il venticinquesimo anno di età, chiedendo al tribunale per i minorenni competente di interpellare la madre naturale per chiederle se voglia ancora mantenere la scelta per l'anonimato. La madre potrà mantenere questa scelta o venire incontro alla richiesta del figlio. 
  La seconda precisazione è da fare al fine di sgomberare il campo da equivoci, che per alcuni versi hanno condizionato il dibattito in Commissione. In particolare, occorre tener presente che il testo non attribuisce diritti agli adottati che l'ordinamento non riconosce, ma regolamenta l'esercizio di un diritto (chiedere alla madre naturale se intenda mantenere l'anonimato) che si trova già in capo a costoro, come è stato ribadito in una sentenza additiva della Corte costituzionale. 
  Mi riferisco alla sentenza 22 novembre 2013, n. 278, che ha sancito che il figlio adottivo che abbia compiuto il 25o anno di età potrà accedere alle informazioni sulle sue origini e nello specifico venire a conoscenza dell'identità della madre biologica, anche nel caso in cui quest'ultima, al momento della nascita, abbia esercitato la facoltà di rimanere anonima. 
  L'istanza del figlio verrà fatta pervenire alla madre biologica, che potrà decidere se acconsentire alla rivelazione della propria identità o mantenere l'anonimato. Più in particolare, è stata dichiarata l'incostituzionalità parziale dell'articolo 28 comma 7 della legge n. 184 del 1983, come sostituito dall'articolo 177 comma 2 del D.lgs n. 196/2003, nella parte in cui non prevedeva – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. La Consulta ha dichiarato che la violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione è data dalla irreversibilità del segreto: mentre la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una «genitorialità giuridica», con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla «genitorialità naturale»: potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta. 
  Deve pertanto essere consentito al figlio abbandonato che, compiuto il 25o anno di età, ne faccia richiesta, di poter conoscere l'identità della madre che abbia scelto l'anonimato, qualora, disposta l'interrogazione di quest'ultima da parte delle autorità, la stessa ne abbia autorizzato la notizia. 
  Secondo la Corte, è compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto. 
  Ricordo che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare con la sentenza Godelli del 25 settembre 2012, è intervenuta in materia, rilevando in particolare, sempre con riferimento all'articolo 28, comma 7, della legge 184, che «la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa. In assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi». 
  Il testo in esame, quindi, non introduce un diritto, ma ne circoscrive le modalità di esercizio al fine di contemperare i diversi interessi in gioco ed, in particolare, quella della madre che dopo venticinque anni dal parto vede riaffiorare una situazione personale molto delicata che molto probabilmente ha tenuto nascosta. In questi venticinque (o più) anni molto probabilmente si sarà sposata, avrà avuto dei figli, costruendosi una vita in cui il figlio avuto decenni prima è un segreto che, qualora rivelato, potrebbe sconvolgere la sua nuova vita. 
  Una volta collocato nell'ambito corretto il testo in esame si comprende come coloro che lo criticano, ritenendo che questo violi il patto che la madre che ha optato per l'anonimato e lo Stato hanno fatto al momento del parto, considerato che la madre con quella dolorosa scelta sapeva che a lei non si sarebbe potuta risalire in futuro. 
  In realtà, come si è visto, la situazione è ben diversa: la possibilità di risalire alla madre naturale c’è già ora. È la Corte costituzionale a sancirlo ed è la prassi a dimostrarlo: molti Tribunali per i minorenni sulla base della sentenza della Corte procedono all'interpello con modalità che sono stabilite autonomamente da ciascun Presidente di tribunale. La Commissione Giustizia ha svolto l'audizione dei Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Firenze, Torino e Trieste proprio per verificare queste modalità. Con il testo in esame, dando seguito al monito della Corte, si è voluta disciplinare la modalità dell'interpello proprio per tutelare il diritto alla riservatezza della madre. 
  Pertanto, proprio chi è contrario al testo, vedendolo come un grave pericolo per la riservatezza della madre, dovrebbe essere favorevole alla sua approvazione. 
  Il lavoro in Commissione è stato molto approfondito ed arricchito da audizioni che hanno apportato un importante e decisivo contributo. Quale relatore, ho ritenuto di sottopone alla Commissione una proposta di testo unificato che contenesse gli elementi fondamentali di sintesi delle posizioni emerse sia nel dibattito che durante le audizioni e che potesse costituire una buona base di lavoro per affrontare la fase emendativa in maniera costruttiva. Proprio in quest'ottica ho presentato emendamenti di sintesi di emendamenti presentati dai colleghi. Dagli emendamenti presentati risultavano, infatti, impostazioni anche molto diverse tra loro, che dimostravano come, nonostante la sintesi operata con la redazione del testo base, permanessero ancora diversità di vedute, talvolta molto marcate. 
  Il testo approvato dalla Commissione si compone di tre articoli. 
  L'articolo 1 introduce una prima modifica al comma 5 dell'articolo 28 della legge 184/1983. Tale modifica estende, oltre che all'adottato, anche al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità, compiuti i 25 anni, di chiedere al tribunale dei minorenni (del luogo di residenza del figlio) di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici, ove la madre abbia revocato la sua volontà di anonimato dichiarata alla nascita del figlio (la revoca è contemplata dal nuovo comma 7). Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono che: l'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica non legittima azioni di stato nè da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria; quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza. 
  Attraverso la riformulazione del citato comma 7 dell'articolo 28, è disciplinata la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si consente, infatti, tale accesso: a) nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato; la revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio; b) nei confronti della madre deceduta. 
  Il nostro ordinamento appresta una forma di tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte. Ciò avviene nei limiti previsti dall'articolo 9 del cd. Codice della privacy, che individua puntualmente gli interessi che giustificano il mantenimento della protezione: la tutela dell'interessato e ragioni familiari meritevoli di protezione (D.Lgs. n. 196/2003, articolo 9, comma 3). 
  La disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo comma 7-bis dell'articolo 28, che disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge 184/1983, sancita dalla sentenza n. 178/2013 della Corte costituzionale. 
  Il procedimento è avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni, in mancanza di revoca dell'anonimato da parte della madre. Si tratta di: a) l'adottato che abbia raggiunto i 25 anni di età ovvero la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica; b) il figlio non riconosciuto alla nascita; c) i genitori adottivi, legittimati solo per gravi e comprovati motivi nonché i responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie, in caso di grave pericolo per la salute del minore. 
  L'istanza di interpello nei confronti della madre può essere presentata, una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale dei minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali deve allora contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili. 
  L'articolo 2 modifica il codice della privacy (articolo 93 del d. lgs.196/2003) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento. È introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 28 della legge 184/1983 (modificati dall'articolo 1 del testo unificato). In tal modo, il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario. 
  L'articolo 3 modifica il regolamento sullo stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000), laddove (articolo 30) disciplina attualmente la dichiarazione di nascita, nel rispetto della eventuale volontà della madre di non essere nominata. Viene inserito un nuovo comma – in coordinamento con le nuove disposizioni introdotte nella legge 183 – sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale sanitario. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata; delle modalità per formalizzare la revoca; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato. Il personale sanitario deve raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa. 
  Per quanto attiene ai pareri espressi dalle Commissioni, si fa presente che i pareri delle Commissioni I e XII entrambi hanno invitato la Commissione a valutare l'opportunità di prevedere una norma transitoria per le madri che già abbiano optato per l'anonimato. In sostanza, è stata paventata da queste Commissioni una norma transitoria che finirebbe per far applicare la nuova normativa, che – è bene ripeterlo – non fa altro che disciplinare modalità di esercizio di un diritto del quale gli adottati sono già titolari, tra venticinque anni. Nel valutare se sia opportuno introdurre una norma transitoria occorre evitare di negare un diritto a chi questo diritto non si può negare se non violando la costituzione. 
  Un altro punto sollevato in sede consultiva e, in particolare, dalla I Commissione riguarda il caso in cui la madre sia nel frattempo deceduta. Secondo il testo in esame in questo caso l'adottato ha diritto di accedere alle informazioni sull'identità della propria madre, essendo venuta meno l'esigenza di contemperare questo diritto con quello alla riservatezza della madre. Si tratta di una scelta che presenta profili positivi ma anche controindicazioni, così come queste si avrebbero optando per l'irrevocabilità dell'anonimato. Auspico che il dibattito in Assemblea e nel Comitato dei nove possano servire a trovare la soluzione migliore