A.C. 784-A ed abbinate
Signora Presidente, questa proposta arriva in Aula, dopo aver percorso tutto il suo cammino nelle stanze del silenzio, cioè in quello strano luogo dove finiscono le proposte di cui non si discute mai, e dopo aver fatto, poi, il suo laborioso percorso nelle Commissioni. Siamo in Aula e siamo ancora solo agli inizi. Ne discutiamo, votiamo, approviamo e, poi, si ricomincia nell'altro ramo del Parlamento.
Intanto, però, veniamo superati dagli eventi. La Corte costituzionale è intervenuta su questa tema prima di noi e ci ha indicato come necessaria la strada che questa proposta intende percorrere; lo stesso è successo con la Corte europea dei diritti dell'uomo e con altri livelli della giurisdizione territoriale italiana: sentenze che già consentono, ad oggi, di fare quello che noi qui vogliamo normare.
Insomma, siamo in ritardo e rischiamo di far sembrare vecchie e inutili anche alcune discussioni, che pure si continuano a trascinare come se nulla fosse successo.
Ma partiamo dal tema. Con questa proposta ci riferiamo ai bambini adottati senza essere stati riconosciuti alla nascita, cioè quelle persone che sono state date in adozione dopo che la mamma naturale ha chiesto di partorire in anonimato. Questa possibilità è un diritto. Viene riconosciuto dal codice civile, all'articolo 250, e da un decreto del Presidente della Repubblica sull'ordinamento dello stato civile. Si tratta, signora Presidente, di un diritto sacrosanto, incancellabile, che nessuno deve mettere in discussione perché la possibilità di partorire nell'anonimato è un elemento di civiltà del nostro ordinamento. La donna ha diritto a un parto segreto e anonimo e ha diritto di scegliere, entro dieci giorni dalla nascita, se riconoscere o no il suo bambino. Non ho bisogno di aggiungere, a maggior ragione da donna e da mamma, quanto deve essere straziante questa scelta. Quanto dolore ! Quanta sofferenza ! Si tratta di momenti drammatici. Possono essere tanti i motivi che spingono una donna a una scelta tanto lacerante. In ogni caso, qualunque sia la ragione, è intoccabile il diritto alla determinazione della donna. Dicevo prima, una conquista di civiltà. È uno strumento, peraltro, utile anche a far diminuire il ricorso all'interruzione di gravidanza. Con la possibilità di partorire in anonimato si offre alla donna anche un'altra possibilità, quella far nascere il bambino, non riconoscerlo certo, ma lasciarlo in adozione e dargli comunque un destino di dignità e di vita. È, dunque, un diritto, una conquista, un elemento di civiltà ed è irrinunciabile.
Tuttavia, signora Presidente, accanto a questo diritto irrinunciabile esiste anche un altro sistema di diritti, che è quello che riguarda il figlio. I diritti della mamma e i diritti del figlio: esistono entrambi, questo vorrei dire a quelli che mi hanno preceduto, e vanno combinati tra loro. Il nostro ordinamento, ai figli adottivi riconosciuti però alla nascita, offre la possibilità di risalire alle proprie origini biologiche, cioè di conoscere l'identità dei genitori naturali. Possono farlo dopo aver compiuto i venticinque anni di età. Ai figli adottivi non riconosciuti alla nascita, quindi partoriti in anonimato, questa possibilità non è data, nel senso che possono accedere alle informazioni solo dopo novantanove anni, il che equivale a dire che non possono. In sostanza, gli adottati riconosciuti possono risalire alle proprie origini biologiche; gli adottati non riconosciuti, invece, si vedono negata ogni possibile ricostruzione della propria identità.
Perché questa possibilità viene negata ? Perché, secondo la normativa vigente, il diritto di venire a conoscenza della propria identità biologica confligge con quello della donna che, al momento del parto, non acconsentì ad essere nominata. In altre parole, il diritto della donna che ha partorito in anonimato, a conservare questo status, è oggi superiore all'interesse del figlio a conoscere le proprie origini. Si capisce il senso di questa norma nella volontà di proteggere la scelta della mamma, di conservare il suo diritto nel tempo, di tutelare quel patto che ha firmato con lo Stato. Tuttavia, questa rigidità, la cristallizzazione di cui si scrive nella sentenza della Corte costituzionale, chiude tutte le strade, blocca tutte le possibilità, di fatto cancella altri diritti da tutelare. Ci sono migliaia di figli che desiderano profondamente avere l'opportunità di connettersi alle proprie radici. Ho incontrato decine di queste persone, provando grande emozione, diventata perfino commozione. Persone di straordinaria dignità, esposte come la ruota ai quattro venti della vita, come succede per chi ha le radici fuori dalla terra e non ha punti di ancoraggio.
Sofferenza vera, ma forza incredibile. Mi sono commossa perché, pur avendo avuto la fortuna di crescere con i miei genitori naturali, ho sentito uno struggimento, un vuoto, quella voglia di vivere e quel dolore permanente che anima chi ha vissuto l'esperienza dell'abbandono.
I bambini non riconosciuti alla nascita, pur trovando quasi sempre famiglie accoglienti, calorose, generose, che li allevano come figli propri, e mai gli fanno sentire il peso di quel dramma, vivono per sempre il legame con l'ignoto. Quella cicatrice – me lo hanno detto guardandomi negli occhi le persone che ho incontrato – non si sana. Ripeto: non si sana, signora Presidente. Rimane lì, vivida, qualche volta più sanguinante, altre volte dormiente, ma mai chiusa.
L'adulto che è stato bambino adottato vuole, prima o poi, conoscere la verità, sapere chi sono, ritrovare i propri genitori naturali. Quello a cui questa possibilità è negata per sempre, replica all'infinito l'abbandono iniziale. Non sarò e non sono mai figlio di mia mamma. Non potrò mai fare luce su una zona senza ricordi, senza storia che sta all'origine della mia vita. È una mutilazione intollerabile. Inoltre, conoscere le proprie origini non è solo un bisogno emotivo. Si deve conoscere anche il quadro genetico in ordine alle malattie, alle patologie, alle storie familiari. Il tema, dunque, è: come mettere in relazione tra loro il diritto della donna a partorire in anonimato e a conservare questo status e il diritto del figlio non riconosciuto e dato in adozione di accedere alle informazioni sulle proprie origini biologiche ?
Si tratta di operare una mediazione che non violi né l'uno né l'altro diritto ma trovi, nella loro combinazione, una strada che li preservi entrambi. È a questo tentativo che lavora la proposta di legge ed è a questo tentativo che ha lavorato con acutezza e profondità la Commissione, la cui Presidenza e i membri ringrazio vivamente, mettendo a confronto, a volte anche con asprezza, i diversi punti di vista. Si dirà: ma perché una donna che ha partorito in anonimato dovrebbe, dopo tanti anni, far cadere il velo e dire sì ? Non so dire perché. So dire, però, che il presidente per il tribunale dei minorenni di Roma, la dottoressa Melita Cavallo, ha dichiarato proprio sabato scorso a la Repubblica – andatevelo a rileggere – che su 15 donne interpellate, 13 hanno detto sì. Hanno dato il loro consenso alla ricongiunzione e le altre due, pur avendo detto «no», hanno dato l'assenso almeno a conoscere le notizie a fini medici.
Presidente, anche l'articolo 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo si pronuncia in questo senso con chiarezza, dicendo che «la conoscenza delle origini è, per ognuno, un elemento essenziale del processo identitario, elemento essenziale quindi un diritto». Fare una legge, dunque, non è solo opportuno, è addirittura necessario. Arriviamo tardi, sì, arriviamo tardi su un tema complesso. Ma possiamo intervenire, dare certezze, fissare un principio, colmare un vuoto, aprire una finestra di umanità, accendere una luce nella vita di tante persone. È un nostro dovere: facciamolo e facciamo presto.