A.C. 784-A ed abbinate
Signora Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola su un provvedimento che ha impegnato le Commissioni competenti in un lavoro di oltre un anno e mezzo. La delicatezza dell'argomento e la necessità di contemperare ed equilibrare diritti, interessi, bisogni, quanto mai delicati, ha condotto tutti noi a dar vita ad un confronto più ampio e dettagliato possibile.
Come è noto la legge n. 184 del 1983, riformata dalla legge n. 149 del 2001, ha realizzato una distinzione fondamentale in relazione al diritto di accesso alle informazioni sull'adottato e su quelle relative alle sue origini biologiche. Da un lato, l'articolo 28 impone ai genitori l'obbligo di comunicare al figlio adottivo la sua condizione di adottato, dall'altro, il diritto del figlio adottato, ma non riconosciuto, a conoscere la propria origine biologica, trova un limite nelle previsioni del comma 7, del citato articolo 28, che vieta infatti l'accesso alle informazioni nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata. Il sistema in vigore, a tutela della gestante, ha cercato di porre a sua tutela, a favore dell'anonimato della stessa, delle norme particolarmente restrittive. La Commissione giustizia, vista la molteplicità delle posizioni in campo, ha avviato un'indagine conoscitiva sul provvedimento ed ha udito magistrati, rappresentanti dell'organismo unitario dell'avvocatura, docenti universitari di diritto, sociologi, ma soprattutto rappresentanti di numerosi comitati, forum e associazioni. Anche all'interno del gruppo parlamentare del Partito Democratico si è avviato un'interessante, proficuo e costruttivo confronto, nel quale sono potute emergere tutte le sensibilità del caso.
Ciò che è opportuno evidenziare è che sia nella Commissione sia nel franco confronto interno al nostro gruppo parlamentare è da subito emersa la necessità di evitare scontri ideologici su argomenti così delicati. È stato quanto mai evidente constatare che nessuno ha voluto contrapporre i diritti delle madri a quelli dei figli. Si è partiti dalla profonda consapevolezza che in questioni così complesse anche il legislatore deve sapere entrare in punta di piedi, soprattutto quando si tratta di innovare una legislazione decennale.
La legge tutela il diritto ad un parto segreto ed anonimo, cioè il diritto di scegliere entro dieci giorni dalla nascita del figlio se riconoscerlo o non. E sono numerose le parti coinvolte: la madre, il figlio, ma non dobbiamo ignorare le famiglie createsi intorno a loro, che potrebbero essere all'oscuro dei fatti. Il testo unificato all'esame dell'Assemblea amplia la possibilità per il figlio adottato e non riconosciuto alla nascita di conoscere le proprie origini biologiche. Questo è il dato fondamentale che ha trovato un ampio consenso tra noi Democratici.
L'atto oggi in esame consta di tre articoli. L'articolo 1 in particolare è da considerarsi il cuore del testo. Introduce una prima sostanziale modifica al comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983. La modifica estende, infatti, oltre all'adottato, anche al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità, compiuti i 25 anni, di chiedere al tribunale dei minorenni del luogo di residenza del figlio di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Per potere accedere a tali informazioni, però, la madre deve avere revocato la sua volontà di anonimato dichiarata alla nascita del figlio.
La disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo comma 7-bis dell'articolo 28, che disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Infatti, al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto in particolare dell'età e dello stato di salute psicofisico della madre e delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di volere mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.
L'istanza di interpello, come più volte si è ribadito, nei confronti della madre può essere presentata una sola volta al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale per i minorenni, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, deve allora contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato. L'avere stabilito che l'istanza di interpello possa essere presentata una sola volta e il limite dei 25 anni per la richiesta sembrano garanzie sufficienti per evitare che le istanze siano presentate senza la dovuta riflessione e soprattutto per evitare che la madre debba più volte durante la sua vita rinnovare la propria volontà di anonimato. Tale scelta infatti indubbiamente costituisce la riapertura di una ferita e può costituire l'occasione di ostacolo alla serenità dell'eventuale famiglia che la stessa abbia formato.
Scopo della modifica di cui all'articolo 1 del testo in esame è quello di sopperire all'incostituzionalità, dichiarata dalla Consulta nel 2013. Proprio le variegate posizioni della giurisprudenza, in particolare le due sentenze della Corte costituzionale del 2005 e del 2013 sono la dimostrazione di quanto complessa sia la materia che ci occupa e quanto certosino sia stato il lavoro per giungere ad un testo capace di fare incontrare e non scontrare i due diritti in esame, quello della madre alla riservatezza e quello del figlio a conoscere le proprie origini.
L'accesso del minore o di un suo rappresentante alle informazioni sulle sue origini è chiaramente affermato dall'articolo 30 della Convenzione dell'Aja del 1993 in materia di adozione internazionale. È garantito proprio il diritto a conoscere l'identità della madre e del padre, oltre naturalmente ai dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. Anche l'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 riconosce il diritto del figlio, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori biologici. È proprio l'inciso «nella misura del possibile» su cui, di fatto, si è concentrato il confronto, per riuscire cioè a determinare una modalità di accesso alla conoscenza circa le proprie origini biologiche che non leda il diritto della gestante all'anonimato e poi della madre a vedersi senza volerlo costretta a rivivere scelte del passato.
È bene evidenziare, del resto, che l'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, vieta di porre ostacoli all'esercizio effettivo di tale diritto e impone di predisporre misure in grado di assicurare tale esercizio anche nei rapporti tra consociati. Solo col tempo l'interpretazione giurisprudenziale ha fatto rientrare nell'articolo 8 anche il diritto di accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale evoluzione interpretativa è la dimostrazione che, anche a livello internazionale, con il tempo, anche se lentamente, è andata sempre più consolidandosi una posizione di favore nei confronti di chi è alla ricerca delle proprie origini. È opportuno soffermarsi in proposito anche sul fatto che con l'affermarsi del fenomeno migratorio e la presenza di un numero sempre più elevato di gestanti di origine straniera, la norma sull'anonimato ha assunto anche un'ulteriore valenza: consente a chi è biologicamente figlio di immigrati di poter meglio conoscere le proprie origini. Non può, però, al contempo, essere trascurato il fatto che proprio il diritto all'anonimato ha costituito l'occasione per convincere molte donne straniere a ricorrere alle strutture sanitarie per poter essere assistite durante la gravidanza e poi il parto. Da qui l'ulteriore conferma della necessità del particolare equilibrio che ci viene richiesto nell'affrontare questo argomento.
Come pure molto dibattuta risulta essere la questione relativa alla tutela del diritto alla riservatezza della madre, anche se ci è di grande ausilio la recente giurisprudenza, anche di merito, che, partendo dai principi sanciti dalla normativa internazionale, ha cominciato a circoscrivere il diritto alla riservatezza. La normativa italiana, che esclude il figlio non riconosciuto dalla conoscenza delle proprie origini, è stata posta addirittura all'attenzione della Corte di Strasburgo già nel 2009. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nel 2012, ha espresso un giudizio negativo circa l'irretrattabilità dell'anonimato prevista dalla normativa italiana, ritenuta in contrasto con il citato articolo 8 della Convenzione europea. Secondo la Corte, il diritto di conoscere la propria ascendenza rientra nel campo di applicazione della nozione di vita privata che comprende aspetti importanti dell'identità personale di cui fa parte l'identità dei genitori. Allo sviluppo personale contribuisce la scoperta di dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l'interesse ad ottenere delle informazioni funzionali alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante dell'identità personale quale l'identità dei propri genitori. L'Italia, ad avviso della Corte, ha dato prevalenza assoluta al diritto all'anonimato, non avendo cercato, lo Stato italiano, di stabilire un equilibrio ed una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa. Limitare l'accesso alle informazioni della madre ha risposto, però, come chiarito in precedenza, all'esigenza di tutelare la gestante che in situazioni particolarmente difficili abbia deciso di non tenere con sé il bambino, dandole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata. La Corte costituzionale era intervenuta in materia già nel 2005, prima, quindi, della pronuncia della Corte europea, con una sentenza di rigetto, ritenendo che l'articolo 28 della citata legge n. 184 del 1983 fosse compatibile, sia con l'articolo 2, che con l'articolo 32 della Costituzione. Secondo la Corte, l'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 è espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda, avendo la disposizione come obiettivo la tutela della partoriente che non voglia riconoscere il bambino, fornendole la possibilità di partorire in ottimali condizioni sanitarie, in modo da poter tutelare, sia la salute della madre, che quella del figlio. A conferma, se ce ne fosse bisogno, della delicatezza della materia che ci troviamo ad affrontare, vi è la considerazione espressa dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2005, ossia che la possibilità che la madre possa essere chiamata a confermare oppure revocare in piena libertà la decisione in favore dell'anonimato potrebbe vanificare lo scopo della normativa e rendere particolarmente difficile la decisione della madre biologica di partorire in una struttura sanitaria. È chiaro, pertanto, che l'anonimato non ha il solo scopo di tutelare la riservatezza della gestante, ma anche forse e principalmente di permetterle di prendere con maggiore serenità la decisione di far nascere il bambino. A tal fine, il Codice della privacy, all'articolo 93, stabilisce che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica possono essere rilasciati in copia integrale solo decorsi cento anni dalla formazione del documento. Prima di tale termine, la richiesta di accesso a tali documenti può essere accolta solo osservando le opportune cautele per evitare l'identificazione della madre.
È necessario quindi ribadire che, anche in considerazione della durata del vincolo dell'anonimato, la disciplina vigente preclude sostanzialmente al figlio non riconosciuto l'accesso ai propri dati biologici.
La Corte costituzionale nel 2013 è stata chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla materia che ci occupa e si è sostanzialmente conformata a quanto stabilito dalla Corte europea e, per di più, la Consulta ci ha illuminato su un aspetto forse precedentemente trascurato della materia. La scelta per l'anonimato impedisce l'insorgenza di una genitorialità giuridica con effetti inevitabilmente definitivi riguardo al futuro. Ciò, però, non impedisce che quella scelta risulti necessariamente limitante anche sul versante dei rapporti relativi alla genitorialità naturale. Su questo secondo piano, infatti, la scelta può essere ben immaginata quale opzione eventualmente revocabile proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta. In tal modo si permette, infatti, di poter contribuire a quella piena realizzazione della personalità non solo del figlio ma anche della madre che, trascorsi molti anni dal parto, desideri riallacciare a seguito della richiesta del figlio un legame relazionale, anche se non giuridico, con il proprio figlio biologico.
La Corte costituzionale ha stabilito che il vulnus ai principi costituzionali sia rappresentato dalla irreversibilità del segreto. È lungo questo discrimine che si è posto il lavoro delle Commissioni, un lavoro che spero l'Assemblea possa perfezionare, sempre però consapevole della complessità e delicatezza della materia che ci occupa.
Così formulata la norma consente un adeguato contemperamento dei diritti in campo: da un lato, si richiede che il figlio abbia compiuto il venticinquesimo anno di età, abbia cioè maturato una certa stabilità psico-relazionale, dall'altro, si mantiene in capo alla madre la potestà di revocare la sua volontà di anonimato.
La norma è dotata di un indiscutibile equilibrio: si limita ad intervenire sostanzialmente solo sul punto oggetto della critica della Corte costituzionale e tiene adeguatamente conto di tutte le sensibilità in campo.
Concludo: certo è una norma di fatto procedurale che non affronta né può affrontare le modifiche intercorse negli ultimi decenni circa i rapporti genitori-figli e circa la stessa idea di genitorialità. Sarebbe utile se questa divenisse l'occasione per un pacato confronto sulla genitorialità responsabile.
Siamo consapevoli delle implicazioni culturali, filosofiche, religiose ed etiche che toccano il tema della genitorialità, ma dobbiamo domandarci se l'evidente calo delle nascite e lo sfilacciamento dei legami familiari non siano solo il frutto della attuale drammatica congiuntura economica.
La Repubblica è chiamata dal più volte citato articolo 2 della Costituzione a riscoprire la propria capacità di accompagnamento dei cittadini nella cura delle relazioni umane e soprattutto di coloro che si trovano a vivere un momento difficile della propria esistenza. Il testo da oggi in discussione è l'occasione per riscoprire il compito alto che i padri e le madri costituenti ci hanno affidato: aver cura dei diritti fondamentali al fine di edificare una comunità politica più giusta e più serena. Sono sicura che, con il contributo di tutti, quest'Aula saprà assolvere a questo importante compito (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).