A.C. 3220-A
Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, la proposta di legge atto Camera n. 3220, a prima firma Sorial, è all'attenzione di questa Assemblea e stabilisce, al comma primo, a decorrere dal 1o gennaio 2016, un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come sono individuate dall'elenco predisposta annualmente dall'ISTAT ai sensi di quanto dispone la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di leasingaventi ad oggetto le autovetture medesime. Il comma precisa che le amministrazioni cui è destinata la nuova disciplina comprendono le autorità indipendenti, le Regioni e gli Enti locali.
Il comma 2, sempre dell'articolo 1, esclude dalle nuove regole stabilite al comma 1 talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche, che vengono individuati nei seguenti: servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica; della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare; servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo. In ordine a tali eccezioni, la norma precisa che restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai suddetti servizi.
Il comma 3, sempre dell'articolo 1, reca il divieto espresso per le amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma precedente, precisando poi ai commi 4 e 5 le norme sanzionatorie, costituite dalla nullità degli atti adottati in violazione della nuova disciplina, qualificati altresì come illecito disciplinare, con applicazione di una sanzione pecuniaria da mille a 5 mila euro, salva l'azione di responsabilità per danno erariale, e altresì dall'obbligo di vendere secondo le norme di dismissione dettate dall'articolo 2 della proposta di legge le autovetture acquistate al di fuori dei casi consentiti da disposizioni in esame.
L'articolo 2 dispone, invece, norme riguardanti la vendita delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, salvo quelle consentite per i servizi individuati dal comma 2, mediante vendite effettuate nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica. Viene inoltre precisato che la dismissione avverrà sulla base di un censimento delle autovetture predisposto dal DPCM del 25 settembre 2015, che, nel dettare disposizioni attuative delle misure di contenimento della spesa recate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014, ha disciplinato le relative modalità del censimento.
Il medesimo articolo 2 dispone infine al comma 2 che, a decorrere dal 2015, le dotazioni di bilancio delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e la gestione di autovetture, salve le eccezioni di cui all'articolo 1, nonché i proventi derivanti dalle dismissioni delle medesime siano trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996.
Quanto, infine, all'articolo 3 viene demandata ad un decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'economia, l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione della nuova disciplina.
Ritengo ora, Presidente, necessario precisare il contesto normativo in materia di autovetture di servizio di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, contesto che ha conosciuto negli ultimi anni diverse e ricorrenti modifiche, tutte finalizzate allo stesso obiettivo ovvero al contenimento dei costi e all'eliminazione selettiva degli eccessi, purtroppo diffusamente presenti, nell'acquisto e utilizzo di detti mezzi a disposizione della pubblica amministrazione. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, all'articolo 15 ha previsto, infatti, a decorrere dal 1o maggio dello stesso anno, l'obbligo per tutte le amministrazioni di contenere le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, entro il limite del 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011.
In attuazione dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 66, il 25 settembre 2014 è stato poi adottato un DPCM che ha previsto la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone da parte dell'amministrazione centrale dello Stato, distinguendo tra autovetture in uso esclusivo, riservate al Presidente del Consiglio e ai ministri, e autovetture non adibite all'uso esclusivo. In base a tale DPCM ciascuna amministrazione centrale dello Stato è tenuta a ridurre il numero delle autovetture utilizzabili, fino ad un massimo di cinque autovetture.
Lo stesso DPCM ha poi fissato una serie di scadenze entro le quali le amministrazioni centrali dello Stato si sono dovute o dovranno adeguarsi agli obblighi di riduzione in funzione della dimensione del loro parco macchine. Nella seduta di oggi della Commissione affari costituzionali il sottosegretario Rughetti ha fornito i primi dati a disposizione riguardo agli adempimenti delle suddette amministrazioni. L'ultimo termine ancora pendente è quello del 31 dicembre 2015, che riguarda le amministrazioni centrali dello Stato che avevano a disposizione un parco auto di oltre 100 vetture.
Il DPCM ha anche previsto all'articolo 4 un censimento permanente delle autovetture di servizio, la cui scadenza per quest'anno è stata fissata al 31 dicembre 2015. Ovviamente entro questa data la mancata comunicazione dei dati relativi comporterà il divieto delle amministrazioni inadempienti di effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per il 2013, per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per i buoni taxi.
Tale censimento, gestito dal Dipartimento per la funzione pubblica, ha comportato lo scorso 11 giugno l'attivazione di una piattaforma elettronica per l'inserimento dei dati del web da parte delle pubbliche amministrazioni inserite nel controllo del conto economico consolidato, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali; dunque, al fine di poter disporre di un quadro complessivo della situazione del parco macchine di tutte le amministrazioni, occorrerà attendere il 31 dicembre 2015. Va messo in evidenza che, mentre l'obbligo di riduzione del parco macchine ad un massimo di cinque autovetture riguarda esclusivamente le amministrazioni centrali dello Stato, l'obbligo di comunicazione dei dati relativi al proprio parco macchine, il cosiddetto censimento, riguarda tutte le amministrazioni incluse nell'elenco dell'ISTAT, e quindi anche le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali. Per questi ultimi soggetti, in caso di mancata comunicazione dei dati, non si avrà pertanto una riduzione obbligatoria del parco macchine, ma solamente una sanzione pari al divieto di effettuare spese complessive annuali di ammontare al 50 per cento del limite di spesa previsto per il 2013; del resto, qualora lo Stato imponesse una simile riduzione anche agli enti territoriali rischierebbe di incorrere in una probabile pronuncia di legittimità della Corte costituzionale. Va infatti ricordato a questo proposito che la Corte costituzionale, ad esempio nella sentenza n. 144 del 2012, sia pur chiarendo non fondata la questione di legittimità costituzionale nel caso di specie, aveva ritenuto l'opportunità di ribadire il suo costante orientamento, secondo cui solo la sussistenza di un ambito materiale di competenza esclusiva dello Stato consente allo stesso Stato l'emanazione di atti regolamentari precettivi anche nei confronti delle autonomie territoriali e che secondo la giurisprudenza della medesima Corte il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ma solo con disciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario. Naturalmente, signor Presidente, l'obiettivo è di giungere quanto prima alla riduzione delle autovetture anche con riferimento agli enti territoriali, come ha avuto occasione di affermare lo stesso sottosegretario Rughetti nel corso dell'esame in Commissione nella seduta del 20 ottobre, ma perché si possa avviare questo processo appare assolutamente opportuno e necessario raggiungere previamente un accordo in sede di Conferenza unificata al fine di tener conto delle diversità delle diverse potestà in materia; nel corso della seduta odierna lo stesso Sottosegretario ha annunciato che entro la prima decade di dicembre la Conferenza unificata verrà convocata proprio su questo tema. Per queste ragioni, nel corso dell'esame in Commissione, è risultato largamente prevalente l'orientamento a ritenere superfluo, quando non controproducente, un ulteriore intervento normativo prima di aver acquisito gli elementi per valutare l'efficacia, che dalle prime rilevazioni risulta evidente, degli strumenti finora utilizzati per raggiungere un obiettivo che, ci tengo a dirlo, è unanimemente condiviso. Ricordo che la Commissione, dopo aver affrontato la discussione sul provvedimento e non aver raccolto l'invito che veniva fatto a sospendere l'esame del provvedimento, ha iniziato l'esame della proposta di legge nella seduta del 13 ottobre 2015. Sono stati presentati 5 emendamenti e nella seduta odierna la Commissione ha approvato gli emendamenti soppressivi Fiano 1.1 e Fiano 2.1 conferendomi così il mandato di esprimere una posizione contraria sul provvedimento all'attenzione dell'Assemblea, grazie.