A.C. 1335-A
Grazie Presidente, Viceministro Costa, colleghi, ripercorrerò brevemente gli aspetti fondamentali delle proposte che ci troviamo questa sera a discutere, vista anche l'analitica relazione che è appena stata fatta dal relatore, onorevole Bonafede. Poi mi limiterò a tre annotazione che ritengo di rilievo politico rispetto a questa proposta.
La proposta di legge n. 1335, che poi è stata in qualche modo abbinata alla proposta n. 3017, innova la disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori ed utenti, che oggi veniva prevista dall'articolo 140-bis del decreto legislativo n. 206 del 2005, il cosiddetto codice del consumo. Vi è stata in sostanza l'introduzione, finalmente, nel nostro ordinamento dellaclass action derivante dall'esperienza del diritto anglosassone e, quindi, riportata nel nostro ordinamento con la nomenclatura di azione di classe. La proposta, che è oggi all'esame di quest'Aula, è finalizzata evidentemente a potenziare lo strumento dell'azione di classe ampliandone il campo di applicazione sia dal punto di vista soggettivo, che, come veniva ricordato, attualmente è limitato alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, sia anche dal punto di vista delle situazioni giuridiche che effettivamente possono essere fatte valere in giudizio, e anche dal grado di tutela che se ne può conseguire.
Il provvedimento innesta la disciplina dell'azione di classe nel codice di procedura civile, spostandola, quindi, dal codice del consumo, e configura una procedura che, sostanzialmente, potremmo definire trifasica: vi è una prima decisione sull'ammissibilità dell'azione, poi una decisione nel merito dell'azione vera e propria e, infine, una fase di liquidazione delle somme che sono dovute ad attori ed aderenti.
In linea generale e in linea di prospettiva, di filosofia, in qualche modo, del diritto, viene confermata la disciplina attualmente vigente dell'adesione dei titolari di diritti omogenei nella fase in cui si apre la procedura; sistema che, mutuando un'espressione, anche in questo caso, dal diritto anglosassone, viene identificato come sistema di opt-in, in virtù del quale la sentenza spiega effetti esclusivamente nei confronti di coloro che hanno posto in essere condotte processuali attive e di adesione al processo.
Però, nello stesso tempo, viene anche aggiunta una facoltà, che, invece, in qualche modo, è configurabile come una sorta diopt-out, di aderire all'azione anche dopo la sentenza che accoglie l'azione di classe e stabilisce quali sono i presupposti oggettivi per l'inserimento nella classe medesima. Infine, la proposta ridisegna anche la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe, per gli avvocati difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo una sorta di compenso, che viene definito, nel testo, un compenso premiale.
Infine, si fa un largo ricorso, come veniva anche prima ricordato brevemente, alle nuove tecnologie telematiche di informazione e comunicazione, atteso che i passaggi fondamentali della procedura, l'atto di citazione, l'ordinanza che decide dell'ammissibilità, la sentenza che accoglie l'azione e che apre la procedura, sono pubblicati su un portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
Quindi, in linea molto sintetica e molto meno analitica di quanto fatto per i singoli articoli dal relatore che mi ha preceduto, questa è la nuova disciplina che andiamo a configurare. Quindi, atteso che questa è la prospettiva e il panorama che ci troviamo di fronte, mi limito a tre osservazioni, la prima delle quali è relativa alla potenzialità dello strumento.
La trasposizione dal codice del consumo al codice di procedura civile implica, già di per sé, il fatto che la direzione verso la quale tutti auspichiamo di andare e ci siamo sforzati di andare è quella dell'ampliamento e del potenziamento di questo strumento. Dopodiché, visti anche i primi commenti che si sono avuti da parte di organi di stampa e anche da parte di rappresentanze, mondi che rappresentano associazioni di imprenditori, mi limito semplicemente a dire che non vi è alcun intento, come mi è capitato di leggere, di dotare l'ordinamento italiano di uno strumento che sia potenzialmente aggressivo per le imprese.
Senza voler fare troppa filosofia, basti ricordare che l'azione di classe, la class action, nasce nell'ordinamento anglosassone, nasce negli Stati Uniti, diciamo, tempio del capitalismo liberale, soprattutto come modalità per la tutela e per la valorizzazione delle imprese sane, e per mettere, invece, nell'angolo chi fraudolentemente cerca di stare sul mercato non per meriti propri, ma con atteggiamenti scorretti. Quindi, credo che non solo non sia uno strumento minimamente aggressivo per le imprese, ma, anzi, nella più pura tradizione del liberalismo, sia uno strumento che tutela, fa emergere e fa stare sul mercato solo le aziende sane, e penalizza, invece, quelle che mettono in atto comportamenti e atteggiamenti scorretti.
Il secondo punto sul quale vorrei brevemente focalizzarmi è quello di una sorta di matrimonio virtuoso che è stato operato dalla proposta di legge, visto l'abbinamento, in qualche modo, che è stato fatto fra i sistemi, che prima ricordavo, dell’opt-in e dell’opt-out. Noi dobbiamo partire, comunque, dal presupposto che i principi generali del nostro ordinamento, l'articolo 24 della nostra Costituzione, sostanzialmente delimitavano in maniera molto precisa il campo di applicazione di un eventuale ampliamento di un sistema di adesione.
Ricordo che non si tratta solo dei principi cardine del nostro ordinamento e della nostra Costituzione, ma anche dei principi generali su cui si basa l'ordinamento dell'Unione europea, il diritto comunitario. Ricordo, a questo proposito, una raccomandazione della Commissione dell'11 giugno 2013, laddove si stabilisce che la parte ricorrente dovrebbe essere costituita sulla base del consenso espresso delle persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio, principio dell'adesione o opt-in. Qualunque eccezione a tale principio ex lege, o previsto mediante provvedimento del giudice, dovrebbe essere debitamente giustificata da motivi di buona amministrazione della giustizia. Io credo che nel lavoro in Commissione e nell'incontro tra le diverse proposte, questo provvedimento che questa sera è all'esame di quest'Aula, abbia realizzato un compromesso al rialzo, finalmente, un compromesso virtuoso tra un impianto che doveva necessariamente rispettare i principi che ho appena citato, quindi coerentemente stabiliti nella Costituzione e nell'ordinamento comunitario, con anche, però, una modalità di adesione, in seguito alla sentenza, che consenta un allargamento della platea, un potenziamento. Quindi, si tratta di una sorta di compromesso virtuoso tra opt-in e opt-out che realizza un'efficacia incomparabilmente più alta di questo strumento di cui, auspicabilmente, verrà arricchito il nostro ordinamento processual-civilistico. Quindi, rimanendo nel più assoluto e rigoroso rispetto dei principi del nostro ordinamento, è stata trovata questa soluzione, peraltro un po’ sulla falsariga di quanto stato stabilito nell'ordinamento francese, secondo me con alcuni profili migliorativi. Già l'anno scorso la Francia si è dotata di una legge che è, in qualche modo, una sorta di introduzione dell'azione di classe nell'ordinamento transalpino, la Loi Hamon. Le disposizioni della legge francese sono fondate comunque su un sistema di opt-in, ma il consumatore ha la facoltà di aderire anche successivamente, nel momento in cui il tribunale ha deciso sulla responsabilità dell'impresa.
Il terza aspetto che volevo sottolineare è il compromesso virtuoso che, a mio avviso, ma credo ad avviso di tutta la Commissione, è stato realizzato tra il sistema di opt-in e il sistema di opt-out. Io credo si sia realizzato un altro compromesso virtuoso nel lavoro di Commissione che è stato quello tra il relatore, il proponente di questo provvedimento, cioè il MoVimento 5 Stelle, e il Partito Democratico e la maggioranza che sostiene questo Governo. Ora, lungi da me fare richiami o lodi a un clima di concordia tra maggioranza e opposizione, anzi tutt'altro, io sono un convinto assertore dell’adversary system, quindi credo che si realizzi la migliore efficienza ed efficacia, anche nei lavori politici, nel lavoro quotidiano di quest'Aula, quando ci si confronta anche in maniera molto aspra e quando si presentano opinioni, tesi che sono assolutamente contrapposte, perché proprio nello scontro e nel confronto di queste tesi così diverse spesso nascono le soluzioni migliori e più adeguate. Quindi, ripeto, non c’è nessun tipo di intento di fare richiami alla concordia generale o al fatto di dover essere in accordo, o sterili richiami al fatto di dover lavorare insieme, maggioranza opposizione. Io sono fermamente convinto che la maggioranza deve fare il suo mestiere, così come l'opposizione deve assolutamente fare il suo, con tutta la forza e l'energia che ci deve mettere. Dopodiché, mi ha fatto particolarmente piacere assistere e partecipare ai lavori in Commissione, nei tavoli ristretti, negli incontri con rappresentanti del Ministero, e vedere da parte del MoVimento 5 Stelle una sorta di capacità di moderazione nel comprendere – uso e cito parole che ho sentito in questi incontri – che si stava introducendo uno strumento molto rilevante per il nostro ordinamento, anche in qualche modo dirompente e di rottura e, quindi, ascoltare spesso il relatore richiamarci all'esigenza di procedere in maniera intelligente e moderata, tenendo presente qual era il contesto di partenza, senza addirittura introdurre troppa radicalità nella propria azione.
Quindi, indipendentemente dal merito e dalla contrapposizione tra maggioranza e opposizione, credo che questo possa essere di aiuto nel comprendere che quando finalmente anche chi sta all'opposizione si trova a dovere gestire una partita e una proposta di legge come proponente e, quindi, nel ruolo che solitamente è in capo alla maggioranza, spesso il tentativo di mediazione non è sempre una modalità di comportamento che punta al compromesso al ribasso, ma in alcuni casi – o meglio quasi sempre – si tratta invece di cercare di mettere d'accordo istanze contrapposte, tenendo presente che l'obiettivo finale è quello di portare a casa un provvedimento che garantisca la migliore efficacia possibile.
Quindi – ripeto – pur senza volere proporre nessun appello e nessun inno alla concordia, ritengo che sia stato molto utile per me, ma anche credo per i colleghi del MoVimento 5 Stelle, verificare che, nell'introdurre e nel portare avanti una proposta di legge di questo tipo, è stato sensato ed è stato intelligente abbandonare i toni più radicali per concentrarsi invece sulle proposte che avevano l'opportunità di raggiungere il maggior consenso possibile, non perché si rinunciasse alle proprie idee o si cercasse un compromesso poco confortante, ma perché è questo, purtroppo, il lavoro che tocca fare a chi intende mettere d'accordo posizioni contrastanti.
Quindi, all'esito e alla fine di tutta questa operazione, consegniamo a quest'Aula un provvedimento che è davvero in grado di portare risultati, pur inserendosi in una cornice e in un quadro completamente rispettoso dei principi nel nostro ordinamento e pur avendo evitato proposte più radicali e più dirompenti che probabilmente sarebbero state difficilmente metabolizzate dal nostro ordinamento. Credo che presentiamo a quest'Aula, per l'approvazione in questa Camera, un provvedimento che possa segnare davvero un punto di svolta e possa fornire non solo ai consumatori, ma a tutti i cittadini italiani, una modalità per vedere riconosciuti i propri diritti. Si tratta quindi di un miglioramento, di fatto, dell'accesso alla giustizia, senza essere punitivi nei confronti di nessuno, ma con l'unico intento di aumentare e migliorare l'accesso alla giustizia in questo Paese (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).