Discussione sulle linee generali
Data: 
Lunedì, 1 Ottobre, 2018
Nome: 
Cosimo Maria Ferri

A.C. 791-A

Grazie Presidente, mi rivolgo a lei, al rappresentante del Governo e a tutti i colleghi e le colleghe che oggi hanno la bontà di essere in Aula. È un provvedimento certamente importante. Come è stato detto prima, nella scorsa legislatura, questo provvedimento in merito alle azioni di classe è stato approvato all'unanimità. Questo è un dato certamente anche politico, perché oggi, chi si trovava all'opposizione governa questo Paese e questo provvedimento nasce, per quanto riguarda i nostri Regolamenti parlamentari, in quota minoranza e poi è stato sposato e condiviso dal Governo e anche da tutte le forze politiche. Vi è, dunque, anche un aspetto politico, oltre che di tutela dei diritti e quindi non si può sottovalutare questo aspetto, che è stato sottolineato e che richiama anche una certa coerenza nell'affrontare un dibattito costruttivo. Ci auguriamo, però, che questo spirito costruttivo sia anche tradotto nei fatti, con una collaborazione aperta e leale e che si vadano anche a cogliere quegli aspetti giuridici che possono essere poi anche modificati per migliorare una norma che certamente è importante.

Chi è intervenuto è partito dal codice del consumo. Per quanto riguarda la tutela del consumatore nel nostro ordinamento giuridico, non dimentichiamoci che si tratta di un istituto, di uno strumento, che noi vogliamo recepire e che abbiamo recepito anche nel codice del consumo da un sistema diverso, come quello anglosassone, e che quindi vogliamo introdurre anche nel nostro sistema, che è diverso, quindi con delle regole e anche un'impostazione diversa.

Nel 2005, con il decreto legislativo n. 206, con l'introduzione del codice del consumo, all'articolo 140-bis si inizia a prevedere e si prevede una tutela dei consumatori. Questo è importante, perché, come è stato detto anche da chi è intervenuto, lo spirito positivo di questo provvedimento - che ha spinto anche il Governo nella scorsa legislatura a sostenere questo provvedimento e a contribuire a modificarlo, perché comunque andava modificato sotto diversi aspetti - è quello di ampliare l'accesso alla giustizia. Quindi, quando si parla di diritti e di tutela dei diritti, si fa riferimento a tutte quelle norme e a quell'impostazione anche riformatrice che mira a tutelare e a rafforzare i diritti individuali ed omogenei, e quindi ad intervenire per ampliare l'accesso alla giustizia, per rafforzare la tutela, intervenendo nei tempi della giustizia e quindi per economia processuale; perché, come voi mi potete insegnare, un conto è un'unica causa, un unico procedimento, avente ad oggetto l'azione di classe, un conto è tutta una serie di cause, con il rischio anche di creare dei contrasti tra giudicati e dei contrasti giurisprudenziali.

Non dico niente di nuovo, se noi andiamo a leggere le pronunce giurisprudenziali, sia di merito ma anche della stessa corte di Cassazione, molte volte su alcune questioni una sentenza prende un filone giurisprudenziale, sostenendo tesi giuridicamente corrette, e un'altra sezione, invece, avvalendosi di un'altra interpretazione, sempre corretta giuridicamente, sostiene un'altra impostazione; si crea il contrasto e molte volte le sezioni unite intervengono per dirimerlo.

Quindi, questi sono aspetti che devono farci riflettere. Per questo, anche in modo coerente, noi in Commissione ci siamo astenuti dal mandato al relatore e ovviamente non abbiamo ritenuto giusto e coerente votare contro questo provvedimento, ma un'astensione che vuole essere un'apertura a dire: ripartiamo da quello che è stato fatto, sì, ma che dobbiamo migliorare, e devo dire che in Commissione in parte è stato migliorato. Ma ci sono alcune questioni giuridiche e non politiche, e lo dico a chi è intervenuto, soprattutto al MoVimento 5 Stelle, perché quando parla - non so se ricordo bene l'espressione - di carica dirompente o di provvedimento rivoluzionario, ecco, cerchiamo di mantenere anche un profilo tecnico-giuridico, perché andiamo a toccare dei diritti sacrosanti da rafforzare, che riguardano i cittadini, il consumatore e quindi una tutela e un accesso alla giustizia, a cui facevo riferimento io, che merita un rafforzamento, ma che riguarda anche i diritti delle imprese e quindi un giusto equilibrio che comunque tenga conto, non di un equilibro nelle tutele, che, sì, ci deve essere, ma di un equilibrio nelle garanzie processuali, nelle regole di diritto.

Quindi, sì all'ampliamento all'accesso alla giustizia, sì a un rafforzamento dell'azione di classe e, quindi, a una maggiore efficacia dell'azione di classe, ma, nello stesso tempo, non dimentichiamoci che è uno strumento che prendiamo e che deriva dal sistema anglosassone, che è diverso dal nostro e che, per essere introdotto nel nostro ordinamento, al di là di quello che già prevedeva il Codice del consumo, necessita comunque del rispetto di alcune regole giuridiche, sulle quali noi chiediamo il confronto in maniera costruttiva, per cercare di trovare delle soluzioni, e dirò poi velocemente i punti che sono oggetto anche dei nostri emendamenti.

Dunque, mi auguro che questo spirito costruttivo, questa voglia - che noi abbiamo sentito nella scorsa legislatura - di trovare comunque l'unanimità e di cercare di lavorare insieme, ci sia anche oggi, da chi oggi rappresenta il Governo.

E voglio aggiungere che il Codice del consumo, l'articolo 140-bis più volte citato, oggi non è sufficiente. Quindi è certamente importante una riforma in tema di azione di classe, perché la norma, il decreto legislativo che ha introdotto il 140-bis è il n. 206 del 2005, sono passati diversi anni e quindi dobbiamo andare a vedere anche la portata di questa norma. E se andiamo a vedere i ricorsi e le pronunce, dobbiamo tutti ammettere e considerare che oggi questo strumento previsto dal Codice del consumo non sia sufficiente. Infatti - e l'ha detto anche uno dei professori che è stato audito - attualmente trova scarsa applicazione, tanto che sono stati forniti in Commissione dei dati dell'Osservatorio permanente sull'applicazione delle regole di concorrenza dell'Università degli studi di Trento, relativamente alle azioni di classe incardinate di fronte ai tribunali italiani ai sensi della norma vigente che è appunto quella dell'articolo 140-bis del codice del consumo, e, al momento della rilevazione, c'erano 58 azioni di classe incardinate, di cui 40 in corso alla data di rilevazione, 10 sono state dichiarate ammissibili, 18 sono state dichiarate inammissibili e solo 3 sono state concluse con una sentenza che prevedeva le tre fasi: accertamento, risarcimento e restituzione, che è poi anche l'impostazione oggi della riforma. Questi dati sono significativi.

Quindi dobbiamo partire certamente dalla premessa che nel nostro ordinamento l'azione di classe è prevista nel codice del consumo, che da questi dati si rileva che non sia certamente sufficiente per garantire un'effettiva tutela dei diritti, che sia necessario quindi ampliare l'accesso alla giustizia, tanto che un altro punto positivo del testo licenziato dalla Commissione, sia nella scorsa legislatura che oggi dalla Commissione giustizia, è quello anche di ampliare i requisiti oggettivi e soggettivi.

Quindi, come è stato già sottolineato - riprendo questo concetto - si passa dal diritto del consumatore alla tutela di tutti i cittadini - ecco l'ampliamento all'accesso della giustizia -, cioè alla tutela di chiunque. Quindi, si passa dal diritto del consumatore, la cui definizione è inserita nel codice del consumo e certamente è limitata, a un'estensione, un ampliamento dei requisiti soggettivi e, cioè, a chiunque avanzi pretese risarcitorie causate da illeciti plurioffensivi di fronte ai quali sia configurabile l'omogeneità del diritto. Il concetto dell'omogeneità non va poi disperso. Va sottolineato perché, secondo me, è la base e il presupposto anche di alcune rettifiche e interventi che spero che nel dibattito siano accolti, proprio per garantire l'omogeneità dei diritti e anche la valutazione di quando un diritto sia omogeneo o no. Quindi, si parla di illeciti plurioffensivi di fronte ai quali sia configurabile l'omogeneità del diritto, ma è un concetto che riprenderemo e che nel dibattito sarà sviluppato e che, però, ne è certamente il presupposto.

Quindi, è positivo l'ampliamento, così come è positivo un intervento proprio sulla nozione del concetto di consumatore, ben più limitato rispetto al chiunque, e quindi all'ampliamento soggettivo. Infatti, pensavo proprio a un esempio che conferma la necessità di questo ampliamento in tutta quella materia relativa alla concorrenza e penso, dunque, alla direttiva che noi abbiamo recepito nella scorsa legislatura con il nostro provvedimento - e, quindi, interno - che prevedeva, appunto, una tutela anche del consumatore di fronte a una concentrazione di cartelli. Penso, in tema di concorrenza, a due compagnie assicurative che magari si fondono e, quindi, creano un cartello unico e io - cioè, un cittadino - che voglio contrarre una polizza assicurativa, per esempio per responsabilità professionale, ma questo mio diritto non è proprio il diritto di un consumatore. Allora, ecco che di fronte a questo cartello unico, che va a ledere anche un mio diritto, per esempio per una polizza di responsabilità professionale, si può creare il problema se sia o no un diritto ricompreso nel concetto di consumatore o se sia necessario, per intervenire e per avere una tutela effettiva, un ampliamento del concetto giuridico. Quindi, ci sono degli aspetti che certamente meritano una riflessione e un ampliamento e in questo senso c'è il nostro consenso, che c'è stato allora, c'è oggi e ci sarà sempre, perché ampliare l'accesso vuol dire rafforzare la tutela dei diritti.

Però, c'è un altro aspetto da considerare. Noi dobbiamo approvare una norma che tenga nel sistema giuridico italiano ma anche in quello europeo. Allora, questo è uno dei motivi per cui noi chiediamo al Parlamento di ragionare e di riflettere insieme e di analizzare e migliorare anche quel testo che era stato votato nella scorsa legislatura. Guardiamo a quello che succede in Europa. E, allora, sia il Consiglio d'Europa sia il Parlamento europeo - per poi lavorare su un testo unico - stanno discutendo su due direttive che riguardano le azioni collettive a tutela dei consumatori e ad un'altra che ha per oggetto la modernizzazione della normativa dei consumatori e, quindi, che vuole, questa seconda direttiva, riordinare le varie direttive dell'Unione europea sul tema e in materia di diritti dei consumatori. Allora, forse quello che non è stato fatto allora, nella scorsa legislatura, e che penso che sia oggi opportuno fare è quello di dire: “Un momento; fermiamoci e vediamo l'Europa, il testo europeo, e poi noi la normativa interna la adeguiamo e la adattiamo a seconda anche dei principi di quello che emerge nel dibattito di queste due direttive”, che sono importanti e che sono ben note a tutti gli addetti ai lavori e non solo.

Quindi, uno dei motivi per cui noi dicevamo di aspettare e di riflettere è proprio quello di attendere queste due direttive che dovrebbero, tra l'altro, uscire sembra all'inizio del 2019 - ma sono tempi certamente che non dettiamo noi, almeno noi oggi - e che possono essere sviluppate. Questa è una delle considerazioni che lascio a quest'Aula.

Poi, ci sono altri temi positivi - e ne aggiungo due - di questa proposta di legge. Uno riguarda l'azione inibitoria collettiva, che è una tutela che rafforza e, quindi, che consente di intervenire per rimuovere subito l'ostacolo e, quindi, è positivo aver previsto nel testo l'azione inibitoria collettiva. Allo stesso modo è positivo aver previsto tutta quella parte, che è in comune anche con il testo licenziato dalla Camera nella scorsa legislatura, che riguarda l'informatizzazione, l'accettazione e la semplificazione. Grazie al portale e a tutto quello che ha fatto il precedente Governo - lo voglio rivendicare e sottolineare - in tema di informatizzazione e di portali presso il Ministero della giustizia e, quindi, di trasparenza, di processo civile telematico, di informatizzazione e di tecnologie e grazie a tutti gli investimenti che sono stati fatti dai precedenti Governi nella scorsa legislatura si dimostra oggi la positività e la lungimiranza di un lavoro serio che è stato fatto dai Governi nella scorsa legislatura investendo nella tecnologia, perché oggi questa informatizzazione, questa tecnologia e questa semplificazione diventano una stella polare di questa proposta di legge ed è giusto che sia così e questo è certamente un aspetto positivo.

Così come tutto quello che riguarda le tre fasi. Infatti, l'ammissibilità dell'azione, la decisione sul merito e la liquidazione delle spese sono aspetti che richiedono dei paletti che vengono inseriti. Su questi ci siamo permessi di fare degli emendamenti e di suggerire anche dei correttivi. Non voglio entrare ora nei dettagli, ma ne cito uno di fronte al quale abbiamo avuto l'opposizione sia del relatore sia del Governo e non ne capiamo il motivo. Per esempio, sull'ammissibilità e sull'inammissibilità della domanda - articolo 840-ter -, dove suggerivamo di modificare la lettera c) a proposito dell'inammissibilità della domanda quando si prevede che l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto. Noi segnalavamo che forse c'è un errore giuridico, perché l'attore è quasi sempre in conflitto col convenuto e hanno comunque posizioni contrapposte e, quindi, interveniamo. Oppure quando abbiamo suggerito che non sia corretto fissare come principio l'anticipazione di tutte le spese delle consulenze tecniche d'ufficio al convenuto e ciò non per tutelare il convenuto ma perché sono delle regole giuridiche. Quando il giudice nomina il CTU, il consulente tecnico d'ufficio, lo fa non nell'interesse dei ricorrenti o del convenuto, ma lo fa perché vuole accertare alcune questioni che sono essenziali per decidere la causa e, quindi, lo fa nell'interesse della verità processuale, nell'interesse della giustizia, nell'interesse delle parti. In questo modo, invece, si sancisce il principio che la CTU sia quasi a danno di una delle parti tanto che si impone per legge l'anticipazione di tutte le spese, e questo è un altro suggerimento che abbiamo sottoposto all'attenzione sia del Governo sia delle forze di maggioranza ma di fronte a cui non abbiamo trovato risposte e non abbiamo capito il motivo di questa chiusura.

Così come vi è l'altro aspetto, che è sempre giuridico, cioè il compenso del rappresentante comune e, quindi, voler assegnare un importo, una somma al rappresentante comune che si aggiunge a quello che è il risarcimento del danno, perché la legge prevede - così stabilisce il testo licenziato - oltre alla possibilità di risarcire il danno e di pagare le spese processuali, anche di fissare (e, tra l'altro, così come è scritto nel testo sembra quasi obbligatorio e nemmeno facoltativo, cioè rimesso alla discrezionalità del giudice, e comunque è il principio che è sbagliato) per il rappresentante comune una somma aggiuntiva, quasi come se fosse a titolo di danno per la parte che già viene condannata al risarcimento del danno.

Quindi, anche su questo chiediamo una riflessione, perché secondo noi è un errore giuridico che non può essere ammesso e recepito nel nostro ordinamento e che stravolge tutti i principi giuridici. C'è poi il tema dell'opt-in, dell'adesione. È vero, e premetto che questo era già nel testo licenziato nella scorsa legislatura, e quindi offro a titolo personale in questo caso anche delle soluzioni emendative per cercare di trovare un punto d'incontro, il testo oggi prevede l'adesione dopo la sentenza di accoglimento, che era già nell'altro testo; quindi, per onestà intellettuale lo sottolineo, perché era stato votato da tutte le forze politiche. Però anche su questo si può aprire un ragionamento per quanto riguarda l'adesione, perché alcuni auditi ci hanno fatto capire durante i lavori della Commissione come ci siano dei problemi tecnico-giuridici da affrontare, perché comunque, nel momento in cui tu consenti a un cittadino di aderire all'esito della sentenza di accoglimento, crei dei problemi.

Intanto, il convenuto non può più valutare e valuta in modo diverso delle proposte transattive, perché è chiaro che, se so che i ricorrenti sono cento o sono 10 mila, affronto anche in modo diverso alcune proposte transattive, e questo chiaramente crea difficoltà nella valutazione. E poi ci sono tutte delle lesioni al diritto di difesa sulle quali converrebbe forse riflettere. Allora suggerisco, a differenza di un emendamento che ho presentato in Commissione, e che poi comunque non è stato affrontato, cambio anche le modalità dell'emendamento, proprio per dire discutiamone, se può essere una mediazione, per esempio di prevedere che questa adesione avvenga o entro l'udienza di trattazione, e quindi si consente anche a chi non ha ricorso all'inizio, non ha presentato il ricorso all'inizio, di aderire entro l'udienza di trattazione, e così si consente alle parti di esercitare un diritto di difesa completo, perché dopo l'udienza di trattazione, come voi mi insegnate, ci sono altre fasi processuali, e quindi si può sviluppare e approfondire il diritto di difesa, oppure un'altra soluzione può essere quella di prevedere come termine quello dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Sono due proposte che sono a titolo personale, che, però, offro all'Assemblea per vedere se si possono trovare anche su questo punto, che, non nascondiamo, è uno dei punti controversi, delle mediazioni per consentire di mantenere un principio che può essere positivo, che però può creare dei problemi giuridici, e quindi per cercare di inserire in un contesto corretto e in un inquadramento giuridico corretto anche questo istituto, che certamente caratterizza questa riforma. Quindi i temi sono tanti. Vi è un ultimo aspetto, e chiudo, con riferimento al quale chiedo un po' di coerenza anche al MoVimento 5 Stelle e al Governo: da una parte, si parla di carica dirompente, e quindi di una portata importante di questo provvedimento, dall'altra, però, non si ha il coraggio di estendere una tutela anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. E allora si dica chiaramente: ampliamo l'accesso alla giustizia, tuteliamo i cittadini, ma solo nei confronti di alcuni soggetti, non nei confronti della pubblica amministrazione. E mi dovete spiegare il perché: parlate di rivoluzione, di ampliamento, di rafforzamento della tutela, e poi, di fronte ai cittadini vi fermate nella tutela a rafforzare e a prevedere una tutela di fronte agli enti gestori di pubblico servizio e di pubblica utilità, e non avete il coraggio di intervenire sulla class action pubblica, quella introdotta con il decreto legislativo n. 198 del 2009.

E allora vi fermate, manca il coraggio. Allora dovete dirlo con chiarezza che volete tutelare la pubblica amministrazione, mentre è giusto che il cittadino abbia una tutela effettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione, quando vengono lesi e vengono poste in essere delle pretese risarcitorie causate da illeciti plurioffensivi che derivano da un comportamento della pubblica amministrazione. Questo è importante perché la class action prevista con la norma che ho citato prima del 2009, il decreto legislativo n. 198, prevede non il risarcimento del danno, come voi mi insegnate, ma dà una tutela al cittadino diversa, quella di ripristinare un servizio. Ma il cittadino, di fronte a un'azione della pubblica amministrazione lesiva, non può chiedere il risarcimento del danno. Noi proponiamo con un emendamento, se vogliamo davvero credere in questa riforma, di estendere la tutela anche nei confronti dei comportamenti lesivi della pubblica amministrazione. Anche su questo emendamento non c'è stata apertura: lo riproponiamo all'Aula, sperando davvero che questo provvedimento possa unire, correggere tutti i contrasti e i problemi giuridici che ci sono.

Ne ho accennati alcuni e penso che con un piccolo sforzo si possa davvero migliorare questo testo e davvero dare una tutela effettiva che non sia uno slogan, che non sia un manifesto, ma che sia un'azione di classe che poi il cittadino, con i professionisti…chiaramente è anche un cambio culturale, perché è una novità anche così ampliata, che diventa una novità per il nostro ordinamento, che dovrà avviare un cambio culturale anche nel mondo dei professionisti. Infatti è chiaro che ci sarà tutta un'attività importante anche formativa, che consentirà di dare spazio a questa tutela e garantire tutti i diritti. Quindi, se si vuole andare avanti, miglioriamolo, e anche più coraggio e completiamolo a trecentosessanta gradi; altrimenti, proponiamo di aspettare l'Europa, e poi, con il testo dell'Europa, ci rimettiamo tutti al lavoro, cercando di creare una norma che possa tenere anche dal punto di vista del diritto europeo