Discussione generale
Data: 
Lunedì, 29 Gennaio, 2024
Nome: 
Giovanna Iacono

A.C. 799​-988-A

Grazie, signor Presidente. Colleghe e colleghi, componenti del Governo, il provvedimento che stiamo discutendo oggi in Aula reca disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali e immateriali. Si tratta di un testo unificato di due proposte di legge composte, rispettivamente, da 7 e 10 articoli, che vertono chiaramente sul medesimo oggetto.

Entrambe, infatti, sono volte a introdurre una disciplina organica sulla materia delle rievocazioni storiche.

Bisogna segnalare anche che esistono altre iniziative parlamentari in materia, anche delle precedenti legislature. Riteniamo che sia un tema, questo, sentito e sensibile, che però non ha mai avuto un ordinamento organico.

L'introduzione al concetto vero e proprio di patrimonio culturale immateriale è molto recente; sono per loro natura beni che non presentano, appunto, un'identificazione materiale, ma che acquistano rilevanza per l'ordinamento giuridico in relazione all'applicazione concreta di essi, a cui venga riconosciuta la tutela giuridica. L'esempio più diffuso di questa tipologia di beni si rinviene nelle opere creative e dell'ingegno, le quali sono oggetto di tutela in virtù del diritto di proprietà creative e intellettuali dell'autore e dello sfruttamento pratico ed economico che può derivarne, tutelate invece dal diritto industriale, con la disciplina dei marchi e dei brevetti. L'individuazione e la disciplina dei beni culturali immateriali, così come intesi, sono regolati oggi dal codice dei beni culturali e del paesaggio, ma soprattutto dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio immateriale. La stessa, in origine, disciplinava i beni culturali aventi il carattere della materialità, valorizzando e favorendo la diffusione dell'idea di un patrimonio culturale universale.

La Convenzione stabilisce, inoltre, l'obbligo, per gli Stati aderenti, di assicurarle l'identificazione, la protezione, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future. Il Trattato, quindi, si sovrappone alla protezione già garantita a livello nazionale, quindi, dal codice Urbani, determinando una tutela rafforzata dei beni culturali. Solo successivamente, la nozione di bene culturale è stata ampliata, includendo anche i beni immateriali ovvero quelli espressivi di una testimonianza materiale avente valore di civiltà ovvero rappresentativi delle tradizioni orali, delle manifestazioni del folklore, in generale, portatori di un valore culturale. In Italia è stato preso atto delle innovazioni provenienti dalla Convenzione Unesco del 2023 sui beni immateriali, provvedendo ad innovare la materia del 2008, includendo, nel codice, l'articolo 7-bis; il testo dell'articolo però sembra adottare una visione più restrittiva di un bene culturale immateriale rispetto alla definizione della Convenzione, ancorando la sua rilevanza giuridica alla possibilità di associarlo a testimonianze materiali ovvero alla loro riconduzione a un supporto materiale. Una tappa importante è rappresentata dalla Convenzione sulla protezione e promozione del patrimonio immateriale del 2023. L'obiettivo primario è quello di proteggere il patrimonio immateriale culturale dei popoli, garantendone l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la promozione, la conservazione, la trasmissione e l'attuazione, attraverso strumenti di educazione formale e non rilascio dello stesso patrimonio.

In Italia, ci fu una tappa importante degli anni Sessanta con la Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, che definì bene culturale tutto ciò che costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà e, quindi, anche in ragione della testimonianza dell'assetto storico e culturale rappresentativo degli stessi. Questa definizione, che ha avuto il pregio di modernizzare il concetto di bene culturale, ha preso in considerazione solo la dimensione materiale, senza considerare l'elemento della possibile configurazione immateriale degli stessi.

Per questo motivo, la disciplina italiana è ancora incentrata molto più sui beni materiali e ha omesso finora di dettare una normativa vera e propria sul patrimonio immateriale.

Sono recenti alcune istanze di riforma che sono giunte sia da parte di realtà regionali, che hanno sottolineato l'importanza di prevedere forme di protezione del patrimonio intangibile, sia da parte dell'Unione europea, con la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società.

Questa Convenzione, siglata a Faro, nel 2015, sottoscritta dall'Italia, ha ampliato ulteriormente la nozione di bene culturale, associandolo all'eredità, ai significati, agli usi che tali luoghi od oggetti possono rappresentare. Questo documento rappresenta una Convenzione quadro, per cui non si occupa di imporre o creare obblighi di azione, lasciando allo Stato aderente la possibilità di decidere come e con che mezzi attuare le norme della Convenzione. Ha identificato il bene culturale immateriale come un bene non assoggettabile al concetto di proprietà e ha ricompreso in questa categoria elementi materiali, immateriali e il paesaggio. La finalità di questo scritto nel complesso è improntata alla creazione di una nuova nozione di tutela e gestione del patrimonio culturale, non esclusivamente concentrata sul suo valore scientifico, ma anche al suo ruolo di strumento per lo sviluppo e per la crescita dell'uomo. Il riconoscimento giuridico dei beni culturali immateriali rappresenta, oltre alla presa di coscienza della testimonianza storica e culturale di un determinato gruppo sociale, anche un importante volano economico e di commercializzazione.

Oggi noi stiamo trattando questo testo unificato di cui abbiamo condotto in Commissione un esame approfondito. Lei stesso diceva, che è stato voluto, sostenuto, e noi ci siamo astenuti sul provvedimento in generale, cosa che faremo anche in aula successivamente.

Noi abbiamo provato a sottoporre all'attenzione della Commissione degli emendamenti che pensavamo fossero volti al migliorare il testo. Riteniamo utile, se non necessario, avere un riordinamento della materia e dare davvero una norma, un codice organico per la salvaguardia e la tutela dei beni culturali immateriali. Quello che voglio mettere in evidenza, oltre le premesse che ho fatto su come e su dove la normativa nazionale è giunta, che secondo noi bisogna andare dal generale al particolare. Consapevoli che sia necessario un intervento sulla disciplina complessiva, riteniamo che non si possa andare a disciplinare però il particolare come stiamo facendo oggi con questo provvedimento, che disciplina soltanto una porzione di quello che è il complessivo patrimonio culturale immateriale in Italia e non solo. Non riteniamo sufficiente pensare di disciplinare questa parte, che è relativa alle manifestazioni di rievocazione storica, ma riteniamo importante che si lavori a una normativa tesa a tutelare le diversità culturali esistenti in Italia, che sono rappresentative di questo nostro immenso cultura patrimonio culturale, oltre a quello materiale che è già disciplinato. Noi abbiamo presentato, dicevo prima, degli emendamenti che ritenevamo fossero volti a migliorare il testo.

Su un tema, in particolare, abbiamo sottoposto all'esame della Commissione un emendamento soppressivo; si tratta dell'articolo 8 che regola il porto e l'uso delle armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica.

Capisco che - anche per via delle recenti notizie che ci arrivano dalla stampa e dalla TV -abbiamo ormai quasi una fissazione su questo tema, però riteniamo non necessaria questa ulteriore integrazione di una legge che già esiste, che è la legge n. 110 del 1975, che disciplina la detenzione e la raccolta di armi da guerra, che addirittura prevede il divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Voi fate un'integrazione con questo articolo 8 alla legge esistente in materia autorizzando l'esibizione, il porto e l'uso di armi durante queste manifestazioni di rievocazione storica. Noi riteniamo questo punto completamente sbagliato ed è per questo motivo che abbiamo presentato questo emendamento soppressivo, che non è stato accolto.

Sulla necessità che noi abbiamo già dichiarato, e che ribadiamo, di avere una normativa organica sulla materia, su cui noi vogliamo contribuire affinché anche il patrimonio culturale immateriale, per l'importanza che pensiamo abbia nel promuovere quello che è il patrimonio del nostro Paese, ci auguriamo il pieno coinvolgimento, questa volta, a differenza di altri momenti di questa legislatura, di tutto il Parlamento ma, soprattutto, degli esperti in materia molto presenti nel territorio, le associazioni e le università. Ci auguriamo che possa venir fuori davvero una norma, un codice organico che disciplini e metta a punto la materia, anche sulla scorta di quanto ci dice prima di tutto la Convenzione Unesco per la tutela e la salvaguardia di questo patrimonio. Una normativa definitiva che ci possa consentire di tutelare e poi di valorizzare queste nostre testimonianze immateriali che fanno parte del nostro ricchissimo patrimonio nazionale.